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2005-09-14 16:18:38

Rialzo - 3020


Ragazzo28
login
11 Settembre 2005 ore 16:48 3
Ma se un piano esiste gia per alzarmi non posso tebnere le distanze gia esistenti perche devo tenere i 7 metri?un piano gia esiste e in comune mi hanno detto che per il secondo che devo costruire devo tenere 7 metri dal mio confine non dalla costruzione dei vicini
  • it000849
    0
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    Lunedì 12 Settembre 2005, alle ore 07:59
    A meno che il piano regolatore non indichi, per la zona in esame, una specifica sagomatura entro la quale costruire, le distanze vanno rispettate tra costruzione e costruzione, non tra costruzione e confine: in sostanza, se non c'e' la sagomatura di cui sopra, che impone una precisa distribuzione delle abitazioni in determinate zone urbanistiche, all'interno della tua proprietà puoi costruire dove vuoi (anche sul confine), purche' rispetti le distanze con i fabbricati gia' esistenti. Per maggiori informazioni, consulta il PRG del tuo comune, magari con l'aiuto di un tecnico.

  • lauradvl
    0
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    Mercoledì 14 Settembre 2005, alle ore 10:37
    Il prg non sempre descrive una precisa sagomatura... indica non solo le distanze dai fabbricati, ma anche quelle dai confini e dalle strade! Non si può costruire dove si vuole... Probabilmente il fabbricato esistente non rispetta le norme del prg..per questo il nuovo ampliamento deve rispettarle! Comunque vale la solita raccomandazione: verifica dei dati col tecnico comunale.

  • it000849
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Settembre 2005, alle ore 16:18
    E' una "errata consuetudine" intendere che ovunque si possa costruire, si debbano rispettare delle distanze minime dai confini. La cosa è regolata dal Codice Civile, dall'art. 873 all'art. 908, e dalla legge n. 765 del 1967. Tali leggi impongono il rispetto di determinate distanze tra i fabbricati, e non tra i confini, in quanto, per esempio, imporre il rispetto dei 5 mt di distanza dal confine, su un terreno edificabile di larghezza pari a 10 mt, equivarrebbe di fatto ad un esproprio. Si rimanda al PRG locale, in modo giustificato da qualche specifica ragione, la possibilità di imporre delle distanze minime dal confine, ma, in linea generale, tale obbligo non sussiste affatto.
    Le leggi fanno anche riferimento al "diritto di prevenzione", sulla base del quale il primo dei due confinanti che costruisce, regola la posizione anche dell'altro. L'interpretazione applicativa ha "raffinato" il concetto, al fine di non limitare il diritto del secondo confinante, per cui, di fatto, esistono tre modi (legali) di posizionare il primo fabbricato:
    - Il fabbricato si pone ad una distanza dal confine pari alla metà della distanza legale tra gli edifici (in questo caso il secondo confinante deve costruire almeno ad analoga distanza dal confine)
    - Il fabbricato si pone ad una distanza dal confine pari alla distanza legale, o maggiore (in questo caso il secondo confinante puo' anche costruire a confine)
    - Il fabbricato si pone ESATTAMENTE sul confine
    Nell'ultimo caso, il primo confinante da' automaticamente al secondo il diritto di utilizzare il suo muro per costruire sul confine, esattamente come ha fatto lui, e il secondo confinante dovrà corrispondergli metà della spesa sostenuta per la costruzione del muro. Se, sempre nell'ultimo caso, il muro del primo confinante non è strutturalmente robusto per accogliere la seconda costruzione, allora il secondo confinante costruirà ancora a confine, realizzando un giunto tecnioco di separazione con la prima costruzione.
    Queste sono le leggi.
    A maggior ragione per una costruzione già esistente, non vedo ragioni per cui il diritto di proprietà sancito dal Codice Civile non debba essere rispettato.

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