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2007-06-02 18:31:41

Nota esplicativa agenzia delle entrate finanziaria 2007


Anonymous
login
01 Giugno 2007 ore 14:27 5
Un link ad una nota esplicativa dell'Agenzia delle Entrate:
http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... F_2007.pdf

che ho inserito nella discussione su tutti i documenti previsti per il risparmio energetico in Finanziaria 2007:
viewtopic.php?p=47919#47919

Fra le cose più importanti oggetto di "feroci" discussioni, sto aspettando ancora le scuse da qualcuno:
niente solare sul nuovo;
niente Pescara.
  • mariro
    Mariro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 16:03
    ...forse non ho capito bene, bene, bene...ma, senza nulla volertene (SIA BEN CHIARO...)
    non eri tu a sostenere quelle cose...o sbaglio?
    saluti

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 16:20
    Non mi sembra per Pescara:
    viewtopic.php?t=12887&postdays=0&postorder=asc&start=10

    non riesco a trovare la discussione per il solare.

  • mariro
    Mariro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 16:26
    Pblu78 ha scritto:
    HO SENTITO CHE IN BASE ALLA NUOVA LEGGE FINANZIARIA CI SONO AGEVOLAZIONI PER CHI COSTRUISCE CON I SISTEMI A RISPARMIO ENERGETICO.
    SAPETE SE SONO SOLO SULLE RISTRUTTURAZIONI O ANCHE SULLE NUOVE COSTRUZIONI?
    SAPETE IN COSA CONSISTE?
    GRAZIE

    Sono incentivi per la ristrutturazione, fatta eccezione per i pannelli solari termici previsti anche per nuove costruzioni.
    Le norme applicative sono queste:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... ia2007.pdf

    mah....non sono d'accordo che qualcuno ti debba delle scuse relativamente a questi argomenti (SOLO A QUESTI:::::specifico bene)
    ciao

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Sabato 2 Giugno 2007, alle ore 07:49
    Attenzione alcune cose importanti a seguito di questa circolare:
    1.- se non si dispone di impianto termico esistente, non si può beneficiare delle detrazioni previste dai comma 344 e 345;
    2.- le detrazioni per coperture e pavimenti previste dal comma 345, non sarebbero utilizzabili, se non invocando il comma 344, con tutti i calcoli del caso;
    3.- con il comma 344 è possibile estendere la richiesta di detrazione anche a svariate applicazioni tese a ridurre il FEP, fra qui l'installazione di pannelli fotovoltaici abbinati a PDC.
    Riporto la circolare:
    Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che
    la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda
    qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla
    prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
    energetica richiesta dalla norma.
    Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
    di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.
    4.- viene precisato che se si richiede il 344, non si può sommare il 345 ed il 347; il 346 (pannelli solari) sì.

  • giafab
    Giafab Ricerca discussioni per utente
    Sabato 2 Giugno 2007, alle ore 18:31
    Credo (spero per me) che la circolare sia stata scritta prima del 16 maggio, data in cui la X commissione permanente attività produttive commercio e turismo ha approvato la tabella corretta per le strutture opache orizzontali.
    Con la correzione effettuata viene meno " l'impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati nella tabella 3 della legge finanziaria " invocata dalla circolare, proprio perché la tabella è stata corretta e vale dal primo gennaio 2007.
    Alrimenti la correzione della tabella è stata inutile e moltissimi interventi non potranno essere eseguiti perché applicare il comma 344 su un edificio di vecchia costruzione è dura (sicuramente non viene rispettato effettuando la coibentazione del solo tetto).
    Spero che si rendano conto di ciò e provvedano a integrare il decreto attuativo del 19 febbraio.
    Magari non serve farlo perché comunque adesso c'è una legge (la finanziaria) che permette alcune agevolazioni se si rispetta una tabella (corretta).
    In questo paese si fa una legge che lascia punti oscuri.
    Poi si fa il decreto attuativo che chiarisce alcuni di questi punti ma non ti fa più capire altri su cui eri sicuro.
    Poi si fa una circolare che non ti fa capire più nulla.
    Che cosa vale di più: la legge, il decreto attuativo, la legge corretta o la circolare?
    Se c'è qualcuno che lo sa si faccia avanti.

    Comunque non ci resta che aspettare e sperare.
    saluti
    antonio

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