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2011-03-07 19:17:25

Ristrutturazione art. 3 lett c. e d. ed iva agevolata al 10%


Giusepperc
login
21 Febbraio 2011 ore 14:22 7
Per i lavoro di compresi all?articolo 3 lettera C. eD. ?RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO
E RISTRUTTURAZIONE? l?iva è sempre e comunque al 10%, anche se i beni li compro io quale committente dei lavori.
La categoria superiore assorbe la categoria inferiore, circolare 24 febbraio 1998 n. 57/E.
Se io sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione edilizia per suddividere una unità immobiliare in due distinte e separate, con tramezzature e nuove porte e contemporaneamente sto cambiando anche gli infissi con nuovi di materiale diverso, mi devo preoccupare, per questi ultimi, dell?iva al 10% e del concetto dei beni significativi, o la ditta che me li fornisce e monta mi può applicare su l?intero importo l?iva al 10% ??

Grazie in anticipo
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Febbraio 2011, alle ore 20:22
    Il concetto dei "beni significativi" deve essere ottemperato per l'applicazione dell'Iva al 10% sia per lavori di ristrutturazione al 36%, sia per la riqualificazione energetica al 55%:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

    Trovi la tabella dell'Agenzia delle Entrate al "solito" link con i lavori ammessi alla detrazione e l'iva corrispondente da applicare:

    http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm

  • giusepperc
    Giusepperc Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Febbraio 2011, alle ore 20:53
    Riporto integralmente quanto indicato nella guida dell'Agenzia delle entrate:

    L?IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO
    E RISTRUTTURAZIONE
    Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,
    l?applicazione dell?aliquota Iva del 10%.
    Si tratta, in particolare:
    A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d?opera relativi alla realizzazione
    degli interventi di
    ? restauro
    ? risanamento conservativo
    ? ristrutturazione
    B. dell?acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
    degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
    edilizia, individuate dall?articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative
    e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
    L?aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire
    quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad
    esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
    L?agevolazione spetta sia quando l?acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori,
    sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d?opera che li esegue.

    Se compro gli infissi, e faccio la dia per manutenzione straordinaria lettera b art. 3 dovrò pagare gli stessi con iva al 20% in quanto sicuramente il valore del bene e significativo rispetto alla manodopera, se facco lavori di cui alle lettere c e d invece pago l'iva al 10% a prescindere dal bene significativo, così se compro i pavimenti se li compro io direttamente, facendo lavori di cui alla lettera c e d dell'art. 3 godo dell'aliquota al 10 % divesamente se trattasi di lavori di manutenzione straordinaria dovrò pagare l'iva al 20% se li compro io.

    Sto sbagliando ?

  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Febbraio 2011, alle ore 21:28
    Ne ho parlato talmente tante volte nel forum ....

    Oltretutto quanto ti serve è ben specificato nel link indicato sopra.

    Ripeto .... se compri gli infissi "direttamente" dal falegnamene e te li monti da solo o li fai montare da un artigiano, "potresti" pagarli con l'Iva al 10% per tutto l'importo se il falegname dichiara che il costo della manodopera è superiore al costo materiale dei legni e dei vetri; ancora meglio se il falegname te li monta lui stesso, sicuramente il costo totale della manodopera sarà superiore al costo dei materiali.

    Il cambio degli infissi non richiede la Dia o Scia e nemmeno la Comunicazione, sempre che i nuovi infissi siano di forma simile ai precedenti, informati presso l'ufficio edilizia del tuo comune.

    I pavimenti non sono detraibili, leggi la tabella al "solito" link.
    Per l'Iva agevolata anche se compri tu le piastrelle non dovrebbero esserci problemi, sempre che il venditore accetti, in caso di necessità puoi offrire l'autocertificazione che trovi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/ModuloIVAagevolata.htm

  • giusepperc
    Giusepperc Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Marzo 2011, alle ore 10:39
    Ho parlato con i fiscalisti della ditta produttrice degli infissi che mi hanno confermato quanto esposto sopra, in pratica se i lavori riguardano opere di ristrutturazione edilizia ai sensi del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall?art. 31, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457), l?iva ?come anche esposto nella guida delle agenzia delle entrate esattamente a pag. 20? del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire
    quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
    L?agevolazione spetta sia quando l?acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d?opera che li esegue.

  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Marzo 2011, alle ore 14:13
    Ti ho detto la stessa cosa sopra!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Vedo però che non hai letto la norma dei "beni significativi", rileggi meglio.

  • giusepperc
    Giusepperc Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Marzo 2011, alle ore 16:47
    La limitazione (norma) dei beni significativi vale solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria - lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 457/78 -, mentre per i lavori di ristrutturazione e di restauro - lettere c) e d) dello stesso articolo 31 - rimane in vigore il vecchio regime: qui tutto l'appalto è agevolato con IVA al 10%, senza bisogno di individuare la presenza di "beni significativi". E? necessario verificare, quindi, se la DIA è relativa a un lavoro di manutenzione o ristrutturazione.
    Quindi per i lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (rispettivamente lettere c) e d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457) realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa, l?IVA è a regime pari al 10%, come previsto dalla tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al D.P.R. 633/72.
    Grazie della consulenza

  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Marzo 2011, alle ore 19:17
    ...con tramezzature e nuove porte e contemporaneamente sto cambiando anche gli infissi con nuovi di materiale diverso ....Tu hai parlato di lavori relativi agli infissi, ecco perché ti ho avvertito circa la norma dei "beni significativi".
    La norma infatti li considera M.O. o al massimo M.S.

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