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2010-01-29 16:42:22

Manutenzione ordinaria - 27946


Giusxc
login
22 Gennaio 2010 ore 18:29 15
Un ingegnere sostiene che tra la verie documentazioni da generare per avere accesso alle detrazioni 55 % per sostituzione impianto termico,nella fattispecie a pavimento,bisogna presentare al comune di appartenenza una dichiarazione per inizio attivita di manutenzione ordinaria.ma è vero?
grazie
  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Gennaio 2010, alle ore 20:22
    Se effettivamente fosse una manutenzione ordinaria, l'affermazione dell'ingegnere non avrebbe senso. Queste manutenzioni sono considerate "edilizia libera" e non abbisognano di alcun permesso edilizio.
    A rigore però, la sostituzione della caldaia è una manutenzione straordinaria ed andrebbe presentata in comune la Dichiarazione di Inizio Attività. Non solo, ma se il comune non ha una norma specifica alternativa per caldaia inferiori a 35kW, sperando che sia il tuo caso, occorrerebbe anche presentare la relazione tecnica ex legge 10. E' effettivamente un mare di burocrazia senza senso.
    Normalmente però i comuni preferiscono non essere sommersi da centiniaia di queste pratiche e non perseguono queste irregolarità.
    Ogni comune però ha prassi diverse. Il consiglio è di rivolgerti personalmente al tuo comune e chiedere cosa devi fare.

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 10:04
    Se è come dici, sostituizione impianto di riscaldamento, non è un manitenzione ordinaria, bensì straordinaria. Necessiti di DIA con allegato progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 e progetto energetico ex legge 10/'91.
    Questa burocrazia senza senso è il progetto dell'impianto. In Lombardia oramai la relazione ex legge 10 la richiedono sempre, vista tutta l'attenzione posta alla certificazione energetica (è la stessa norma). Nelle altre regioni non so, comunque per legge devono essre consegnate.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 17:10
    Prima di eventualmente rettificare o puntualizzare i contenuti della mia risposta, vorrei che giusxc ci dicesse la potenza della caldaia in questione e se si tratta di una cosiddetta "mera sostituzione" ovvero ci spiegasse un po' di più quello che intende fare.

  • giusxc
    Giusxc Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 22:35
    Vi spiego un pò nel dettaglio:ristrutturando il mio appartamento(opere murarie)che sto facendo "abusivamente"voglio anche sostituire il vecchio impianto termico con uno a pavimento con caldaia a condensazione.Non conosco la futura potenza della caldaia perche l'idraulico ha inviato alla casa madre la piantina di casa per il progetto di tutto l'impianto,e del quale non so ancora i particolari.per fare questa sostituzione vorrei accedere al 55% di detrazione sull'irpef e avere l'iva agevolata al 10 % a questi fini mi sembra di aver capito che va presentata in comune una DIA per manutenzione straordinaria,o sbaglio?al momento di fatturare il lavoro,devo distinguere la manodopera,il bene significativo caldaia.E il resto dell'impianto come va mensionatoin fattura?la caldai che come valore non supera la meta dell'intero importo,è fatturabile anchessa al 10 vero?
    spero di essere stato piu chiaro!
    grazie 1000

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 07:29
    Abbiamo parlato di questo argomento decine di volte nel forum .... quasi ogni giorno.

    Visto che per il 55% non è necessario indicare in fattura la distinzione tra materiali e manodopera, l'Iva dovrebbe essere al 10% per tutto l'importo, facendo attenzione solo ai "beni significativi"; sicuramente per i lavori citati da giusxc che oltretutto ha affermato:
    .....la caldai che come valore non supera la meta dell'intero importo,è fatturabile anchessa al 10 vero?..... l'Iva da applicare sarà tutta al 10%

    A partire dal 1° gennaio 2008, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` più richiesta per fruire dell`aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007). Così si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l`altro, riguardano: l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
    In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

    Come al solito trovi tutto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • marinarossi13
    Marinarossi13 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 12:48

    Visto che per il 55% non è necessario indicare in fattura la distinzione tra materiali e manodopera, l'Iva è al 10% per tutto l'importo e non rileva il fatto dei beni significativi:
    A partire dal 1° gennaio 2008, l........l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
    In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

    E se io faccio solo cambio serramenti e quindi non ho fatto la DIA e non avrò la detrazione del 36%
    potrò avere l'IVA agevolata al 10% sull'intero importo in fattura serramenti??

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 13:36
    Per la sostituzione dei serramenti con altri simili in foggia e colore, (naturalmente rispondenti alle nuove caratteristiche di trasmittanza) non è prevista la DIA.
    Basta la semplice "comunicazione", anzi molti comuni non richiedono nemmeno quella:

    http://www.condomini.altervista.org/Per ... oniDia.htm

  • marinarossi13
    Marinarossi13 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 14:11
    Si ma in assenza di DIA (che mi comporterebbe le spese di un tecnico abilitato) niente IVA Agevolata?

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 16:56
    Come al "solito" c'è tutto scritto qui, al "solito" link, comprese le tabelle con i lavori ammessi alla detrazione e l'Iva relativa da applicare:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • marinarossi13
    Marinarossi13 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 17:52
    SCUSA è che il mio installatore mi ha anticipato che pagherò il 10% di IVA su spese di installazione + lo stesso importo sul costo dei serramenti, sull restante pagherò IVA al 20%.
    Sul post qui sopra mi pareva di capire che potrei avere l'IVA al 10% su tutta la fattura (e non solo sui due importi indicati) pur non avendo presentato (in quanto non dovuta) nessuna DIA.
    GRAZIE..

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 12:41
    Visto che per il 55% non è necessario indicare in fattura la distinzione tra materiali e manodopera, l'Iva è al 10% per tutto l'importo

    La risposta sottoscritta come ?staff? contiene per certo delle inesattezze. Sicuramente siete in grado di approfondire l?argomento per rettificarla e non riproporla. Sinteticamente:
    - nessun provvedimento ha sostanzialmente variato la disciplina dell?IVA agevolata per le manutenzioni ed in particolare per la distinzione dei beni significati. E? stato solo eliminato l?obbligo di indicare il costo della manodopera sostenuto dal fornitore (legge 244/2006 e circolare 11/2007). Il costo della manodopera è cosa ben diversa dall?importo, o dal corrispettivo dovuto dal cliente al fornitore. La regola che contiene, per i beni significativi e per le manutenzioni, l?agevolazione al 10% sino all?equivalente del corrispettivo relativo alla manodopera nessuno l?ha abrogata.
    - per usufruire delle detrazioni 36% e 55% è sempre indispensabile indicare il costo della manodopera (vedi anche ultime guide dell?Agenzia delle Entrate).
    Disponibile a fornire maggiori riferimenti.

    http://www.studiosaparo.it/saparo_3_034.htm
    http://www.studiosaparo.it/saparo_3_040.htm

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 15:21
    Le informazioni di Studiosaparo appaiono quantomeno "da chiarire", invito quindi a meglio approfondirle e a rileggere con attenzione la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ho in parte riportato nelle mie risposte precedenti e che coincidono con una risposta ad interpello ricevuta a fine 2009. (non potevano certo smentirsi)

    In ogni caso, se continuassero i dubbi interpretativi, sarebbe opportuno inviare un nuovo interpello all'Agenzia, allegando entrambe le posizioni sopra citate.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 19:50
    I partecipanti al forum sono sempre liberi di accreditare la interpretazione che sembra loro più fondata.

    Se essi volessero approfondire evitando di addentrarsi in leggi, circolari, risoluzioni, ecc., li ad invitarli a leggere, prima di decisioni, la molto accessibile guida della Agenzie delle Entrate:
    LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, aggiornamento 2009. http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... _Energ.pdf
    anche lei stranamente ?datata? nelle sue indicazioni che guarda caso coincidono con le nostre.
    Pagina 9: IVA agevolata e beni significativi.Pagina 18: obbligo di indicazione del costo della manodopera.

    Se invece volessero riferimenti di leggi e circolari a sostegno della nostra tesi, li invitiamo alla lettura della nostre già citate pagine del nostro, crediamo immodestamente molto aggiornato in proposito, sito.
    http://www.studiosaparo.it

    Fine dei nostri interventi nel thread.

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 21:53
    Ecco perché ho invitato a chiedere eventuali chiarimenti!

    Nella circolare indicata sopra da Studiosaparo

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... _Energ.pdf

    si può notare la contraddizione di cui abbiamo parlato sopra.

    Infatti a pag. 9 si può leggere:

    .... Per usufruire dell?agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

    Mentre a pag. 18 si può leggere:

    ..... Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l?indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell?intervento.

    Qualche dubbio è logico che intervenga.
    Ormai siamo abituati a questi refusi e ad interpretazioni che lasciano perplesso il contribuente.

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 16:42
    Da Studiosaparo

    Per una lettura corretta anche della circolare 12/2008 è sempre necessaria la distinzione tra:
    - costo della manodopera ("costo del lavoro" sostenuto dal fornitore per retribuire la sua manodopera) e prezzo o corrispettivo che egli addebita in fattura al cliente
    - agevolazione IVA 10% ed agevolazione IRPER 55%
    Infatti a pag. 9 si può leggere:
    .... Per usufruire dell?agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

    Si riferisce alla agevolazione IVA 10%.
    In pratica se si vuole usufruire solo di questa agevolazione e non delle detrazioni IRPEF 55%, non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera.
    Resta invariato, perché nessuna norma l?ha più variato dal 2000, l?impianto relativo alla limitazione della stessa per i beni significativi che si basa sul corrispettivo indicato in fattura relativo alla manodopera.

    Mentre a pag. 18 si può leggere:
    ..... Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l?indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell?intervento.

    Si riferisce alla agevolazione IRPEF ? detrazioni 55% per le quali è ed è sempre stato mandatorio evidenziare in fattura il costo della manodopera, indipendentemente che si voglia o meno usufruire della agevolazione IVA 10%.

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