Grazie per la risposta,il fatto che siano in regime di comunione dei beni può influire?“Buongiorno,
la situazione che descrive solleva un tema importante legato alla corretta gestione delle deleghe in assemblea condominiale, specialmente quando vi sono rapporti di parentela tra amministratore e condomini delegati.
La cosiddetta “riforma Monti” del condominio (Legge 220/2012) ha introdotto, all’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, il divieto per l’amministratore di condominio di ricevere deleghe da altri condomini, fatto salvo che sia egli stesso proprietario di unità immobiliari nel condominio.
Tuttavia, questo divieto non si estende ai familiari dell’amministratore, a meno che questi non svolgano il ruolo di amministratore in forma sostanziale.
Nel suo caso, il marito della persona nominata formalmente come amministratrice non è giuridicamente l’amministratore, quindi non è soggetto al divieto diretto di ricevere deleghe previsto dalla norma.
Va però osservato che, in contesti di condominio ristretto come il vostro, l’accumulo di deleghe nelle mani di una persona direttamente collegata all’amministratrice può dar luogo a situazioni di conflitto di interessi o squilibrio decisionale.
Anche se formalmente possibile, è importante che il tutto avvenga nel rispetto della trasparenza e del corretto funzionamento assembleare.
Se si ritiene che tale gestione influisca sull’imparzialità dell’amministrazione o comprometta la regolarità delle decisioni, è possibile chiedere un chiarimento ufficiale in assemblea o eventualmente contestare le delibere adottate, nei termini e modi previsti dall’art. 1137 c.c.”
La circostanza che l’amministratrice e il condomino delegato siano coniugi in regime di comunione dei beni non modifica l’applicazione del divieto previsto dall’art. 67 disp. att. c.c., che vieta espressamente solo all’amministratore di ricevere deleghe.“Grazie per la risposta,il fatto che siano in regime di comunione dei beni può influire?”
È esattamente così. La comunione dei beni riguarda il patrimonio, non la capacità di agire. Lui può prendere le deleghe.Il problema diventa "politico": in un condominio di 8 persone, se lui ha 2 deleghe più il suo voto, controlla quasi il 40% dell'assemblea. Vi conviene puntare sulla verifica dei millesimi e sperare che non abbia la maggioranza anche lì, altrimenti è una dittatura mascherata.“La circostanza che l’amministratrice e il condomino delegato siano coniugi in regime di comunione dei beni non modifica l’applicazione del divieto previsto dall’art. 67 disp. att. c.c., che vieta espressamente solo all’amministratore di ricevere deleghe.
Il coniuge dell’amministratore, anche se in comunione dei beni, è considerato soggetto distinto sotto il profilo giuridico, e può ricevere deleghe da altri condomini, salvo che non ricopra anch’egli in modo diretto o indiretto il ruolo di amministratore di fatto.
In sostanza, il regime patrimoniale tra coniugi non incide sulla validità delle deleghe, purché l’amministratore formalmente nominato non partecipi con diritto di voto in assemblea tramite delega.
Resta comunque importante vigilare sulla trasparenza delle decisioni e sull’equilibrio delle votazioni, specie nei piccoli condomìni, dove le deleghe possono influenzare in modo significativo l’esito delle deliberazioni.”
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Buona sera,con riferimento ai nuovi DPCM, le assemblee serali che si prolungano oltre le ore 22,00 si possono fare?Grazie. |
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