Non è altro che una modifica al contratto preliminare. Se nel compromesso non è stato espressamente riportato che a partire da il possesso viene trasferito dal venditore al promissario acquirente, va fatta una "integrazione" motivando la durata (tempo) e la richiesta per l'esecuzione dei lavori, ecc. Naturalmente tale operazione necessita obbligatoriamente la firma del venditore. Cordiali saluti.“buongiorno
Avvndo anch'io lo stesso problema ho trovato molto interessante la vostra discussione, ma nella pratica non ho capito cosa devo fare. Questa integrazione va fatta con un atto di notorietà? O su un foglio bianco? Cosa ci devo scrivere? Dichiaro che in data x sono stato immesso nell'immobile? Ma poi cosa vuol dire? Che potevo entrare in casa?
Scusate le mille domande ma dopo aver fatto mille carte adesso scopro che c'è anche questa!”
grazie per la disponibilità“Non è altro che una modifica al contratto preliminare. Se nel compromesso non è stato espressamente riportato che a partire da il possesso viene trasferito dal venditore al promissario acquirente, va fatta una "integrazione" motivando la durata (tempo) e la richiesta per l'esecuzione dei lavori, ecc. Naturalmente tale operazione necessita obbligatoriamente la firma del venditore. Cordiali saluti.”
Potete fare un'altra scrittura, cioè una modificazione del contratto - che come il preliminare andrà poi registrata - nella quale si modifica la clausola relativa all'immissione nel possesso specificando come sulla base di quanto effettivamente avvenuto.“grazie per la disponibilità
Il fatto è che nel compromesso c'è scritto che la consegna delle chiavi sarà al rogito. Posso fare questa modifica lo stesso? Come? Su un foglio scrivo in data x sono stato immesso nell'immobile firma mia e quella del venditore?”
e se non la registro è comunque valida?“Potete fare un'altra scrittura, cioè una modificazione del contratto - che come il preliminare andrà poi registrata - nella quale si modifica la clausola relativa all'immissione nel possesso specificando come sulla base di quanto effettivamente avvenuto.”
Innanzitutto grazie per la disponibilità“Buongiorno a tutti intervengo nella discussione per evidenziare nuovamente cosa dice la legge e cioè che:
possono beneficiare delle detrazioni fiscali coloro che hanno sottoscritto,in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare di compravendita immobiliare ed abbianoeseguito nell’immobile, dopo la stipula del compromesso ma antecedentemente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, uno o più degliinterventi edili per i quali è previsto il beneficio fiscalein discussione.
Con la circolare del MEF n.121/98 venne chiarito che “(…) la detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste,anche al promissario acquirente dell’immobile, immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili (…)”.
Siamo di fronte ad unpreliminare “ad effetti anticipati”, in cui il futuro acquirente viene immesso nel godimento del bene. Quando avviene l'immissione nel possesso di un bene immobile? Normalmente durante la consegna delle chiavi) in una fase anecedente alla stipula del rogito.
Il punto è questo: nel caso considerato è avvenuta questa consegna di chiavi? Solitamente nei compromessi si specifica il momento in cui avviene la consegna del bene oggetto di compravendita (molto spesso al rogito). Quindi al di là del discorso relativo alla scrittura privata in mancanza di consegna delle chiavi il venditore non ha manifestato nemmeno oralmente l'intenzione di rilasciare l'immobile. A mio avviso l'aspetto deve essere chiarito con il venditore.
Saluti”
Io mi farei fare almeno una dichiarazione sostitutiva dove metti una data di inizio lavori antecedenti al pagamento, ovviamente firmata dalla ditta.“Buongiorno.
Una domanda, io il 7 settembre ho il compromesso dal notaio, con registrazione.
La ditta che mi farà i lavori ha voluto un anticipo di 5000 euro, li ho pagati con bonifico per avere la detrazione.
Avendo pagato una fattura prima del compromesso e prima della comunicazione all'ASL di inizio lavori ho perso il diritto alla detrazione ?
Grazie”
Stia tranquillo, non perde i benefici di legge sull'acconto pagato all'impresa senza aver dato luogo ai lavori di ristrutturazione. È stato fondamentale pagare con l'apposito bonifico per ristrutturazione. Cordiali saluti.“Buongiorno.
Una domanda, io il 7 settembre ho il compromesso dal notaio, con registrazione.
La ditta che mi farà i lavori ha voluto un anticipo di 5000 euro, li ho pagati con bonifico per avere la detrazione.
Avendo pagato una fattura prima del compromesso e prima della comunicazione all'ASL di inizio lavori ho perso il diritto alla detrazione ?
Grazie”
Grazie per le risposte... quindi ricapitolando non importa se le fatture vengono pagate prima o dopo aver effettuato il compromesso?“Stia tranquillo, non perde i benefici di legge sull'acconto pagato all'impresa senza aver dato luogo ai lavori di ristrutturazione. È stato fondamentale pagare con l'apposito bonifico per ristrutturazione. Cordiali saluti.”
Buongiorno,“Buongiorno a tutti intervengo nella discussione per evidenziare nuovamente cosa dice la legge e cioè che:
possono beneficiare delle detrazioni fiscali coloro che hanno sottoscritto,in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare di compravendita immobiliare ed abbianoeseguito nell’immobile, dopo la stipula del compromesso ma antecedentemente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, uno o più degliinterventi edili per i quali è previsto il beneficio fiscalein discussione.
Con la circolare del MEF n.121/98 venne chiarito che “(…) la detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste,anche al promissario acquirente dell’immobile, immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili (…)”.
Siamo di fronte ad unpreliminare “ad effetti anticipati”, in cui il futuro acquirente viene immesso nel godimento del bene. Quando avviene l'immissione nel possesso di un bene immobile? Normalmente durante la consegna delle chiavi) in una fase anecedente alla stipula del rogito.
Il punto è questo: nel caso considerato è avvenuta questa consegna di chiavi? Solitamente nei compromessi si specifica il momento in cui avviene la consegna del bene oggetto di compravendita (molto spesso al rogito). Quindi al di là del discorso relativo alla scrittura privata in mancanza di consegna delle chiavi il venditore non ha manifestato nemmeno oralmente l'intenzione di rilasciare l'immobile. A mio avviso l'aspetto deve essere chiarito con il venditore.
Saluti”
E' indifferente. In entrambi i casi, però, è richiesta la doppia firma: la Sua in qualità di promissario acquirente e possessore dell'unità immobiliare e quella del venditore per il consenso favorevole. In ogni caso non perde le agevolazioni fiscali, purchè i relativi pagamenti sia solo Lei ad effettuarli nelle modalità richieste dalla legge. Cordiali saluti.“Buongiorno,
la ringrazio molto per la spiegazione, rientra proprio nel mio caso specifico.
Mi sorge però una domanda : la presentazione della CILA va fatta a nome del venditore (che è ancora il proprietario effettivo dell'immobile) o a nome mio, che sono entrato nel possesso dell'immobile per effettuare i lavori di straordinaria manutenzione ?
Nel caso che debba essere presentata a nome del venditore, non perdo i diritti alla detrazione fiscale e posso comunque firmare l'autocertificazione per avere il diritto all'IVA agevolata al 10% ?
Grazie per l'attenzione”
La modifica, integrazione o cancellazione di un compromesso, scrittura privata, ecc., comporta nuovamente pagare la tassa di registro. Riguardo all'immissione in possesso, è consigliabile ma non obbligatorio la registrazione dell'integrazione del compromesso. Cordiali saluti.“Buonasera, mi permetto di inserirmi nel posto poiché mi trovo in una situazione analoga.
Abbiamo registrato il preliminare di acquisto qualche mese fa, in seguito ci siamo accordati con il venditore per volturare la CILA attualmente aperta, e darci la possibilità di terminare alcuni lavori da portare poi in detrazione.
Resta il nodo dell'immissione in possesso. E' sufficiente la scrittura privata firmata da acquirente e venditore? Leggendo il topic mi sembra di sì, ma oggi parlando con l'agenzia delle entrate mi hanno consigliato di fare un'istanza e aggiungere la scrittura privata al preliminare, senza costi? A voi questa cosa torna? E' possibile davvero integrare il preliminare senza costi? Mi sembra così strano.
Non so come muovermi per non sbagliare e non rischiare di perdere le detrazioni, qualcuno potrebbe darmi una mano per favore?
Grazie mille.”
Buongiorno“Salve, so che la discussione è un po' vecchia, ma avrei questo problema. Ho fermato una casa con proposta di acquisto. Tra pochi giorni avrò il compromesso (registrato) e vorrei fare inserire la clausola di immissione in possesso anticipata di un mese, rispetto al rogito, per avere tempo di effettuare i lavori di restauro, ma l'agenzia immobiliare mi sta facendo storie perché sostiene che non è legale. Per caso sapete dove posso reperire una "pezza d'appoggio", tipo un testo di legge scritto? Grazie a tutti e saluti!”
Buongiorno Pasquale,“La cosa fondamentale è la registrazione del preliminare di acquisto per accedere alle detrazioni fiscali. Se l'immissione nel possesso non è stato espressamente riportato nel compromesso, va fatta una integrazione con la clausola dell'assunzione di tutte le responsabilità del caso da parte del promissario acquirente. Cordiali saluti.”
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