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Mi riferisco a lavori di ristrutturazione di due appartamenti che prevedano per entrambi migliorie sismiche ed energetiche sfuttando gli incentivi previsti per Sismabonus Ecobonus (96000 40000=136000 Eur di lavori incentivabili nel caso di interventi condominiali), l'85% fa riferimento al sismabonus che nel caso del condominio fa lievitare la detrazione dall'80 all'85% nel caso di interventi che consentano di aumentare di 2 classi la classe sismica di partenza“Ciao G.angeloni69@gmail.com a che tipo di lavori ti riferisci? come hai indiviruato il tetto di 136.000 e la percentuale dell'85%?”
OK grazie Svevolo,“Non sono un’esperta, ma credo che, per tetti di spesa e percentuali, tu abbia sovrapposto due norme, qui il testo attualmente vigente dei commi 2-quater e 2-quater1 dell’ art. 14, DL 63/2013 sull'ecobonus:
“2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.”
Poi c’è il co.16 dedicato al sisma bonus, ma anche lì non vedo questi dati….
In ogni caso, non ho trovato risposte chiare alla tua domanda che, se ho ben capito chiede se le detrazioni per i condomini si possano applicare nel caso in cui tramite gli interventi, si passi da condominio minimo a unica abitazione; con riferimento al numero di unità immobiliari, l’Agenzia ha affermato che la valutazione debba farsi sulla base della situazione di partenza (Circ. n. 121/1998), ma non mi sembra che si sia mai occupata di questo caso specifico; puoi proporre direttamente la domanda all’Ufficio tramite interpello.
Ti mando il link alle Guide AdE su sismabonus e eco bonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia comunica/Prodotti editoriali/Guide Fiscali/Agenzia informa/AI guide italiano/Sisma bonus le detrazioni per gli interventi antisismici/Guida_Sisma_Bonus.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia comunica/Prodotti editoriali/Guide Fiscali/Agenzia informa/AI guide italiano/Agevolazioni fiscali per risparmio energetico it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf”
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