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2008-06-21 19:01:37

Detrazione tardiva


Tovaldez
login
21 Giugno 2008 ore 00:38 3
Salve.
Nel settembre del 2006 ho acquistato da un'impresa costruttrice un appartamento ricavato da uno stabile completamente ristrutturato.
All'epoca, quando chiesi al notaio se potevo usufruire della detrazione del 36% del valore forfettario del 25% dell'importo d'acquisto, lui mi disse che non era possibile perché l'impresa non aveva comunicato la DIA a Pescara e avrei dovuto pagare con bonifico e non con assegni e che comunque la cosa si poteva applicare al solo box auto.
Ora però fra le decine di post sui vostri forum riguardanti questo argomento, e nei documenti a cui rimandano, leggo che non era necessaria né la spedizione della DIA né il pagamento mediante bonifico...
Sono perplesso... E' stata un errore di superficialità del (pagato profumatissimamente) notaio che ha gestito la compravendita o effettivamente all'epoca la cosa non era possibile?
E' possibile ed eventualmente in che modo rientrare nell'agevolazione di cui sopra?

grazie
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 21 Giugno 2008, alle ore 08:21
    Ne ho parlato spesso nel forum.

    L'agevolazione era stata sospesa (non riproposta nel 2007), ma era in vigore nel 2006; è stata ripresentata dal 2008.

    Qui trovi i riferimenti precisi circa le norme che la regolano:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Il notaio ti ha consigliato male, ti ha fatto perdere una bella cifra.

    Ritengo che non vi siano possibilità per recuperare la somma in gioco, puoi fare un ultimo tentativo e chiedere direttamente all'Agenzia:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/

  • tovaldez
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 21 Giugno 2008, alle ore 14:35
    In realtà mi sono dimenticato di dire che era una ristrutturazione con cambio d'uso: lo stabile infatti precedentemente era accatastato come capannone. Cambia qualcosa?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 21 Giugno 2008, alle ore 19:01
    Basta leggere quanto dice l'Agenzia delle Entrate.

    La risposta per te è positiva:

    Risoluzione del 08/02/2005 n. 14
    Oggetto:
    Art. 1, comma 1, della legge n. 449/97 - detrazione di imposta del
    36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di
    cui all'art. 31 della legge n. 457/78. Diritto al beneficio fiscale nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso del fabbricato, gia' strumentale agricolo, in abitativo.
    Sintesi:
    Con la presente risoluzione vengono forniti chiarimenti in merito
    all'applicazione della detrazione dall'IRPEF del 36% nell'ipotesi in cui i
    lavori di ristrutturazione comportino un cambio di destinazione d'uso
    dell'unita' immobiliare ristrutturata. Nel caso di specie i lavori interessano un fienile che a seguito della ristrutturazione con intervento edilizio acquisisce la destinazione d'uso abitativo.
    Premesso che la circolare 24 febbraio 1998, n. 57 prevede:
    - l'esclusione dal beneficio fiscale per lavori realizzati su "edifici a
    destinazione produttiva, commerciale e direzionale";
    - la possibilita' gli interventi di ristrutturazione edilizia possono
    portare anche a cambi di destinazione d'uso.
    L'Agenzia delle Entrate ritiene che "sia possibile fruire del diritto alla
    detrazione d'imposta del 36%, a condizione che nel provvedimento
    amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi
    comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, gia' strumentale
    agricolo, in abitativo.

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