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2009-08-04 15:01:42

Servitù di passagio


Roberto-72
login
04 Agosto 2009 ore 11:23 2
Buongiorno vorrei un consiglio ho appena acquistato una villetta singola per accedere ho una via privata ma il mio confinante possiede un cancello con l'accesso per auto non lo usa da anni perché ha un'altro accesso sulla via principale molto Più comodo vorrei sapere se la servitù decade se non si usa?
Grazie e buona giornata a tutti
  • civino
    Civino Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Agosto 2009, alle ore 14:11
    Se ha un altro accesso, la servitù nemmeno dovrebbe esserci... esiste solo se per accedere alla propria proprietà deve per forza passare su un terreno di un'altra persona... se ho capito bene la tua casistica... i miei genitori per esempio utilizzano una servitù di passaggio perché la loro casa è circondata da proprietà di altri e non si affaccia direttamente su suolo pubblico

  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Agosto 2009, alle ore 15:01
    Per quanto riguarda la servitù in caso di fondo non intercluso (ossia che ha un accesso diretto alla pubblica via)l'art. che regola l'eventuale servitù è il 1052 c.c.

    Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

    Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.

    Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria.

    Tuttavia per verificare se questa norma fa al caso suo deve accertarsi che la servitù non sia stata trascritta o il suo vicino non l'abbia usucapita.

    Per quanto riguarda l'estinzione della servitù l'articolo che la regola è il 1073 c.c. che le riporto qui di seguito

    Art. 1073 Estinzione per prescrizione

    La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

    Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

    Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

    Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

    Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

    La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

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