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2016-02-09 18:34:34

Riparto spese condominiali - 41262


Robrini
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09 Febbraio 2016 ore 09:34 2
Condominio nato nel 2000:
nell'atto costitutivo si fa riferimento al fatto che solo in quella occasione le spese vengono divise in parti uguali per ognuna delle 10 unità immobiliari (in realtà solo tre condomini).
In una delle prossime assemblee verranno approvate le tabelle millesimali.
Il "Regolamento" ridicolo non dà alcuna indicazione in merito.Io acquisto nel 2007 e sono la quarta condomina.
Nessuno mi dice nulla e anzi mi si fa credere che le unità siano uguali. Pago diviso in decimi le spese ordinarie per due volte.
Poi vengo a sapere che , mentre la mia unità è di 40mq. altre 7 unità sono di 80 mq.
A quel punto chiedo la redazione di tabelle millesimali e pago le spese con richiesta di ripetizione.
Le tabelle vengono redatte ma mai approvate ( ovviamente chi ha casa più grande trova comodo farsi pagare le spese da noi tre tapini) e quindi mai applicate per la collusione e connivenza dell'amministratrice.
Ho impugnato la delibera di rifacimento tetto, perché vi si dice che il riparto è stato effettuato "in proporzione al valore delle unità", ma non esiste alcuna delibera in cui venga indicato tale valore proporzionale e quindi approvato ai fini del riparto spese.
Ebbene, il giudice mi ha dato torto in primo grado, perché ha accettato tale dichiarazione del condominio.
Ora chiedo: se pago suddiviso in decimi (come pretende il condominio a maggioranza) mi trovo a pagare "per facta concludentia", cioè ho torto, se pretendo le tabelle millesimali.
Se non pago, perché non accetto un riparto non in base al valore proporzionale indicato dalle tabelle millesimali, ho comunque torto.
Ma allora come posso vedere rispettato il mio diritto a pagare il dovuto per la mia unità immobiliare, senza essere taglieggiata attravreso ritorsioni, ricatti , prepotenze e prevaricazioni?
  • lucag1979
    0
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    Martedì 9 Febbraio 2016, alle ore 17:58
    La questione andrebbe valutata carte alla mano per comprendere al meglio l'efficiacia giuridica attuale dei patti sottoscritti al momento della costituzione del condominio. Supponendo che non abbiano più alcuna validità puoi agire giudizialmente per domandare l'approvazione, da parte di un giudice, delle tabelle millesimali.

  • robrini
    0
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Martedì 9 Febbraio 2016, alle ore 18:34
    La questione andrebbe valutata carte alla mano per comprendere al meglio l'efficiacia giuridica attuale dei patti sottoscritti al momento della costituzione del condominio. Supponendo che non abbiano più alcuna validità puoi agire giudizialmente per domandare l'approvazione, da parte di un giudice, delle tabelle millesimali.
    Infatti ho impugnato anche l'ultima assemblea. Ma la pervicace amministratrice mi ha convocata ieri in assemblea, dove ancora all'odg non c'è l'approvazione delle tabelle millesimali. E mi ha scritto adducendo come pretesto che " sull'atto di acquisto c'è la ripartizione della propeità e delle parti comuni in decimi" COSA ASSOLUTAMENTE FALSA. Sul mio atto di acquisto si fa riferimento esclusivamente all'art. 1117 C.C. Certo che il Giudice dovrebbe intervenire, ma quando? Intanto mi obbligano a pagare le spese condominiali di ben altri sette condomini. E io non sono il cosiddetto pozzo di San Patrizio. Questo perché da tre anni ormai vengo costretta ad impugnare tutte le delibere di tutte le assemblee ( continuamente riproposte a seguito di mia impugnazione).
    Ma soprattutto cosa devo fare? Se pago, mi obbligano a farlo in decimi "per facta concludentia" e quindi ho torto. Se non pago , perché il riparto spese non è proporzionale, ho comunque torto. Che via d'uscita ho? Intanto sono arrivati ad inviarmi un atto di pignoramento, il giorno successivo al mio ricorso in appello. Nessuno mi sa indicare come procedere? Devo soggiacere alla mafia? Già, perché ritengo siano tentativi di estorsione quelli di pretendere il pagamento di ciò che non è dovuto. Sbaglio?

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