menu-mob
Vai alla HomePage
Ricerca
Ricerca nella sezione specificata
2016-02-23 18:46:23

Regolamento di condominio contrattuale


Gianpaolo64
login
22 Febbraio 2016 ore 12:24 3
Buongiorno a Tutti.
Avrei un quesito da porre ....abito in una casa dove vige un regolamento di condominio contrattuale (firmato al buio all'atto notarile) dove le spese di pulizia scale sono divise mediante la tabella fabbricati.
Ho chiesto più volte anche tramite raccomandata di modificare il criterio riparto spese di pulizia scale utilizzando la tabella millesimale ascensori giudicandolo come errore definito anche dal codice civile ...... ma di tutta risposta mi è stato detto che se non è accettato dai 1000/1000esimi non si può modificare il criterio riparto spese:
Cosa posso fare per farmi valere?
Esistono casi con sentenza che mi diano ragione ? grazie
  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Febbraio 2016, alle ore 18:49
    In effetti il regolamento contrattuale che deroga ai criteri legali è prefettamente lecito se approvato con il consenso di tutti i condòmini e serve il consenso di tutti i condòmini per modificarlo. Se per regolamento firmato "al buio" intendi un regolamento che non era stato ancora materialmente formato quando lo s'è accettato potresti avere delle possibilità di farlo invalidarte, ma in tal caso l'unica strada è quella dell'azione giudiziaria con la necessaria assistenza di un avvocato.

  • gianpaolo64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 12:26 - ultima modifica: Martedì 23 Febbraio 2016, all or 13:14
    Per " firmato al buio
    " intendo dire che ci è stato consegnato all atto notarile e non prima quindi non abbiamo potuto leggere niente ..... inoltre allo stato attuale a parità di metri quadrati un primo piano paga la stessa cifra delle pulizie scale di un quinto piano ! Nel codice civile non si parla anche di una conseguenza a un errore che può ledere i diritti anche di un solo condomino? grazie

  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente Gianpaolo64
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 18:46
    per " firmato al buio
    " intendo dire che ci è stato consegnato all atto notarile e non prima quindi non abbiamo potuto leggere niente ..... inoltre allo stato attuale a parità di metri quadrati un primo piano paga la stessa cifra delle pulizie scale di un quinto piano ! Nel codice civile non si parla anche di una conseguenza a un errore che può ledere i diritti anche di un solo condomino? grazie
    Si, è sempre possibile impugnare un contratto per errore del medesimo. La questione va valutata con l'ausilio di un legale, perché per arrivare al risultato che ritieni ci sono solamente due alternative:
    a) tutti i condòmini sono d'accordo nel modificarlo;
    b) un giudice stabilisce che è stato frutto di errore.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img abba888
Siamo 5 fratelli e sorelle e siamo proprietari di una piccola palazzina (familiare) con 10 appartamenti (termoautonomi e senza ascensore) dislocati su 3 piani e un'autorimessa con...
abba888 30 Giugno 2022 ore 07:35 3
Img eugenio59
Buongiorno, volevo sapere se il progetto relativo alla nuova tabella millesimale relativa alle spese riscaldamento sono soggette a detrazione fiscale come per i contabilizzatori o...
eugenio59 01 Marzo 2017 ore 15:59 1
Img ing. carlopoggio
Buongiorno.Nel mio condominio vengono ripartite tutte le spese (a parte ascensore e riscaldamento) secondo i millesimi di proprietà.O meglio, ci sono le due colonne:...
ing. carlopoggio 25 Ottobre 2016 ore 17:09 1
Img doctorwho
Ho recentemente ristrutturato il mio appartamento con criteri di riqualificazione energetica.Ora, a seguito della contabilizzazione dell'impianto condominiale di riscaldamento,...
doctorwho 27 Settembre 2016 ore 18:22 3
Img antospada
Salve sono un nuovo iscritto e vorrei porre il seguente quesito:uno dei condomini ha richiesto la revisione delle tabelle millesimali chiamando in giudizio gli altri condomini.A...
antospada 09 Agosto 2016 ore 09:46 1
Notizie che trattano Regolamento di condominio contrattuale che potrebbero interessarti


Tabelle millesimali

Condominio - Le tabelle millesimali servono a ripartire le spese condominiali in modo proporzionale alla superficie e alle caratteristiche delle singole unità immobiliari.

Revisione tabelle millesimali senza unanimità

Tabelle millesimali - Con la sentenza 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Cassazione sarà sufficiente la maggioranza in assemblea per avere la revisione delle tabelle millesimali.

Sentenza Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010

Condominio - Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po? di chiarezza riguardo alla questione

Revisione tabelle millesimali

Condominio - Con una sentenza del 2010, la n. 3001 del 10 febbraio, la Corte di Cassazione si è occupata di tabelle millesimali per la ripartizione delle spese condominiali.

Approvazione delle tabelle millesimali e conferme dalla Cassazione

Tabelle millesimali - L'approvazione delle tabelle millesimali,se conformi ai criteri legali di ripartizione delle spese,può avvenire con votazione a maggioranza.

Nuove conferme e vecchi dubbi riguardo alle tabelle millesimali

Tabelle millesimali - Per l'approvazione e revisione di tabelle millesimali è sufficiente una deliberazione assembleare approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Errori e revisione delle tabelle millesimali

Condominio - Ancora una pronuncia della Cassazione in materia di revisione delle tabelle millesimali contrattuali: quando è possibile chiedere la revisione delle tabelle millesimali contrattuali?

Tabelle millesimali errate e rimborso quote condominiali

Tabelle millesimali - Le tabelle millesimali sono lo strumento indispensabile per la ripartizione delle spese tra tutti i condomini. Che cosa accade se le stesse risultano errate?

Condominio minimo: come calcolare e approvare le tabelle millesimali

Tabelle millesimali - Tabelle millesimali, strumento necessario per il corretto funzionamento dell'assemblea e la ripartizione delle spese: servono anche nel caso di condominio minimo?
347.580 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI