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2008-11-08 07:35:51

Rata condominiale straordinaria: quali tempi?


Anonymous
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14 Settembre 2008 ore 22:11 8
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per una eventuale risposta.
A seguito della risoluzione, a favore del costruttore, di un contenzioso tra condominio e costruttore inenerente dei vizi alla canne fumarie delle caldaie l'amministratore ha inviato ai condomini un avviso di pagamento di una rata straordinaria inerente i lavori realizzati da pagarsi entro un mese dalla ricezione della stessa. Considerando l'importo molto elevato della rata la domanda che vi sottopongo è la seguente: non c'è un tempo minimo di preavviso per avvertire i condomini del pagamento?
Se non dovessi pagare entro 10 giorni potrei essere soggetto a ingiunzione di pagamento anche per questo tipo di spesa?

Grazie, Ferdinando.
  • condominiale
    0
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    Domenica 14 Settembre 2008, alle ore 22:53
    Se l'assemblea o l'amministratore non sono riusciti a ottenere una dilazione di pagamento per i lavori svolti, la ditta ha il diritto di essere pagata al più presto.

    Ecco perché l'amministratore ha necessità dei fondi per poter ottemperare ai pagamenti.

    Quindi nessuna dilazione altrimenti potrebbe essere la ditta a inviare decreto ingiuntivo al condominio in caso di mancato pagamento.

  • anonymous
    0
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    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 10:59
    Faccio seguito alla mia richiesta originaria per segnalare che, a seguito del vostro preziosissimo consiglio, ho saldato, entro la scadenza fissata dall'Amministratore, l'intera quota della rata straordinaria.

    Questa settimana ho invece scoperto che la maggior parte dei condomini non ha pagato ed ha invece richiesto chiarimenti circa l'importo della rata preventivato per i vari condomini; a tal proposito l'Amministratore ha fissato una riunione per il prossimo 7 settembre.

    A questo punto mi chiedo: se i condomini che non hanno pagato hanno rilevato un'effettiva irregolarità ho diritto ad un eventuale rimborso anche parziale?

  • condominiale
    0
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    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 12:55
    Hai sicuramente diritto ad un corretto conteggio e ripartizione delle spese.

    Se in assemblea, analizzando la documentazione si riscontrassero errate imputazione delle quote hai diritto all'immediato rimborso di quanto versato in più.

    Viceversa se si dovesse riscontrare che i pagamenti richiesti sono esatti, imponi all'amministratore di far emettere decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi che dilazionassero ancora i pagamenti.

  • anonymous
    0
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    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 13:07
    La ringrazio molto per la tempestività.
    Cordiali saluti.
    Ferdinando.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 16:04
    Ne approfitto della Sua gentilezza per porle un altro quesito: come andrebbe ripartita tale spesa? Sulla base delle quote millesimali o sulla base di altri criteri?

    Grazie,
    Cordiali saluti.

  • condominiale
    0
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    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 18:05
    Sia le rate straordinarie, sia un eventuale fondo per sopperire a specifiche necessità, devono essere ripartite tra i proprietari in base ai millesimi.

    Nulla vieta all'amministratore di inviare una richesta urgente per una rata suddivisa in parti uguali, salvo immediato conguaglio non appena si possano fare i dovuti conteggi.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 18:26
    Nel nostro caso sono stati addebitati i soli proprietari di appartamenti la cui caldaia è collegata al canale di deflusso dei vapori su cui sono stati fatti lavori. Ci sono altri appartamenti e studi medici che dispongono di impianti propri che, secondo l'amministratore, non sarebbero tenuti a pagare. Ritiene che ciò sia giusto o che debbano pagare tutti i condomini in proporzione ai propri millesimi? In quest'ultimo caso potrebbe eventualmente darmi un riferimento normativo?

    La ringrazio e la saluto cordialmente.
    Ferdinando.

  • condominiale
    0
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    Sabato 8 Novembre 2008, alle ore 07:35
    Per la corretta imputazione della spesa bisogna sempre riferirsi al 3° comma dell'art. 1123 del c.c.

    Leggilo e traine le dovute conclusioni da sottoporre all'amministratore.

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