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2025-07-18 12:14:48

Modifica contratto di affitto


Fiorenza capecchi
login
18 Luglio 2025 ore 08:15 2
Buongiorno.
Il primo agosto mi scade il contratto di affitto di un anno a cedolare secca.
So che se è lo stesso inquilino ad occuparlo non si puo' rinnovare per un ulteriore anno.
Quindi opterei la soluzione 4+3 sempre a cedolare secca.
Si puo' rinnovare in tal senso?
Ma se poi in questi anni ho bisogno di venderlo per motivi economici come posso fare?
Grazie
  • Tutor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Luglio 2025, alle ore 09:08
    Buongiorno,
    la situazione che descrive è piuttosto comune, soprattutto in presenza di contratti transitori o di durata annuale con cedolare secca.
    Facciamo chiarezza sui punti principali.

    Se il contratto attualmente in essere ha durata di un anno ed è stato stipulato in forma transitoria, non può essere rinnovato automaticamente per un ulteriore anno con le stesse condizioni, salvo non ricorrano i presupposti specifici previsti dalla normativa sui contratti transitori.
    Nel caso in cui le esigenze di transitorietà siano venute meno, è corretto valutare la trasformazione in un contratto a lungo termine.

    Passare alla formula 4 4 (ordinaria) oppure 3 2 (a canone concordato) è perfettamente legittimo anche con lo stesso inquilino, purché si rediga un nuovo contratto in forma completa e si registri nei termini previsti.
    Entrambe le formule sono compatibili con l’opzione della cedolare secca, quindi può continuare a beneficiare di questo regime fiscale agevolato.

    In merito alla possibilità di vendere l’immobile durante la vigenza del contratto, è bene sapere che questo non è vietato. La vendita può avvenire in qualsiasi momento, ma l’inquilino mantiene il diritto di rimanere nell’abitazione fino alla naturale scadenza del contratto, alle stesse condizioni pattuite con il locatore originario. In caso di vendita, sarà l’acquirente a subentrare come nuovo locatore, con obbligo di rispettare i termini contrattuali già in corso.

    Qualora il contratto sia stato stipulato con la clausola della cedolare secca, va anche ricordato che durante la validità del contratto non è possibile aggiornare il canone, né richiedere l’adeguamento ISTAT, neanche al nuovo acquirente che subentra nella proprietà.


  • fiorenza capecchi
    0
    Ricerca discussioni per utente Tutor
    Venerdì 18 Luglio 2025, alle ore 12:14
    Buongiorno,
    la situazione che descrive è piuttosto comune, soprattutto in presenza di contratti transitori o di durata annuale con cedolare secca.
    Facciamo chiarezza sui punti principali.

    Se il contratto attualmente in essere ha durata di un anno ed è stato stipulato in forma transitoria, non può essere rinnovato automaticamente per un ulteriore anno con le stesse condizioni, salvo non ricorrano i presupposti specifici previsti dalla normativa sui contratti transitori.
    Nel caso in cui le esigenze di transitorietà siano venute meno, è corretto valutare la trasformazione in un contratto a lungo termine.

    Passare alla formula 4 4 (ordinaria) oppure 3 2 (a canone concordato) è perfettamente legittimo anche con lo stesso inquilino, purché si rediga un nuovo contratto in forma completa e si registri nei termini previsti.
    Entrambe le formule sono compatibili con l’opzione della cedolare secca, quindi può continuare a beneficiare di questo regime fiscale agevolato.

    In merito alla possibilità di vendere l’immobile durante la vigenza del contratto, è bene sapere che questo non è vietato. La vendita può avvenire in qualsiasi momento, ma l’inquilino mantiene il diritto di rimanere nell’abitazione fino alla naturale scadenza del contratto, alle stesse condizioni pattuite con il locatore originario. In caso di vendita, sarà l’acquirente a subentrare come nuovo locatore, con obbligo di rispettare i termini contrattuali già in corso.

    Qualora il contratto sia stato stipulato con la clausola della cedolare secca, va anche ricordato che durante la validità del contratto non è possibile aggiornare il canone, né richiedere l’adeguamento ISTAT, neanche al nuovo acquirente che subentra nella proprietà.

    Grazie mille dell'informativa

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