il notaio al tempo del mio acquisto dovrebbe avere verificato tutto. ed io non mi sono sinceramente mai posta il problema fino ad ora, perché a causa di alcune lamentele dei condomini per mie soste temporanee per carico/scarico ho cercato di approfondire la questione e mi pare di aver capito che fino al 2012 non era possibile alienare il posto auto condominiale separatamente dall'appartamento, successivamente è stato reso possibile dal decreto Legge 5/2012. ma la vendita da parte della precedente proprietaria è stata precedente al 2012.“Senza una lettura degli atti è molto, molto, difficile dare una risposta. In teoria non dovrebbero esserci illegittimità.”
In verità, ma vado a memoria, la norma del 2012 è intervenuta a chiarire una situazione poco certa, rispetto alla qualòe comunque non esisteva un espresso divieto di alienazione separata.“il notaio al tempo del mio acquisto dovrebbe avere verificato tutto. ed io non mi sono sinceramente mai posta il problema fino ad ora, perché a causa di alcune lamentele dei condomini per mie soste temporanee per carico/scarico ho cercato di approfondire la questione e mi pare di aver capito che fino al 2012 non era possibile alienare il posto auto condominiale separatamente dall'appartamento, successivamente è stato reso possibile dal decreto Legge 5/2012. ma la vendita da parte della precedente proprietaria è stata precedente al 2012.”
Comunque anche se fosse così come dici automaticamente la nuova norma del 2012 ( che non e' retroattiva) mette un paletto“In verità, ma vado a memoria, la norma del 2012 è intervenuta a chiarire una situazione poco certa, rispetto alla qualòe comunque non esisteva un espresso divieto di alienazione separata.”
Ciao! scusami se pongo una domanda...ma allora se uno abita in un condominio edificato negli anni'70-80 allo stato d'oggi ha il suo posto auto nell'area prestabilita condominiale di pertinenza, può affittarlo o venderlo? ad un'altro condomino?..:-) grazie“In verità, ma vado a memoria, la norma del 2012 è intervenuta a chiarire una situazione poco certa, rispetto alla qualòe comunque non esisteva un espresso divieto di alienazione separata.”
Lascio rispondere a qualcuno di più tecnico di me. ma il mio parere è che oggi sia possibile, in quanto "L’art. 10 del D.L. n. 5/2012 spezza (quasi) definitivamente il legame fra il parcheggio posto al piano terreno o sottostante il fabbricato al servizio del quale era stato in origine realizzato.“Ciao! scusami se pongo una domanda...ma allora se uno abita in un condominio edificato negli anni'70-80 allo stato d'oggi ha il suo posto auto nell'area prestabilita condominiale di pertinenza, può affittarlo o venderlo? ad un'altro condomino?..:-) grazie”
Ciao Sabi! intanto grazie, proprio ieri ho assistito all'assemblea condominiale, dove si asseriva il contrario ovvero che non era possibile affittare il posto auto ad un inquilino residente nel palazzo vicino al nostro. Quindi tu mi confermi che è invece possibile, io mi ero trovato del tutto impreparato, e nel web è un baillame tirarne fuori una risposta semplice e chiara, grazie davvero e alla prossima:-))“lascio rispondere a qualcuno di più tecnico di me. ma il mio parere è che oggi sia possibile, in quanto "L’art. 10 del D.L. n. 5/2012 spezza (quasi) definitivamente il legame fra il parcheggio posto al piano terreno o sottostante il fabbricato al servizio del quale era stato in origine realizzato.
Il posto auto può essere alienato a soggetti che non abitino nello stesso immobile al servizio del quale è devoluto.
Deve però conservare la stessa destinazione a parcheggio dell’altra unità abitativa localizzata nel territorio dello stesso Comune.
In definitiva, con il nuovo art. 9, comma 5, è possibile trasferire la proprietà del posto auto e non dell’appartamento o viceversa, purché l’area rimanga destinata a parcheggio e non muti il Comune nel quale ricade l’immobile cui il parcheggio è asservito."”
Ciao Jovis, prendi quello che ti dico con una certa distanza, perche' purtroppo non sono tecnica.“Ciao Sabi! intanto grazie, proprio ieri ho assistito all'assemblea condominiale, dove si asseriva il contrario ovvero che non era possibile affittare il posto auto ad un inquilino residente nel palazzo vicino al nostro. Quindi tu mi confermi che è invece possibile, io mi ero trovato del tutto impreparato, e nel web è un baillame tirarne fuori una risposta semplice e chiara, grazie davvero e alla prossima:-))”
Ahh! molte grazie Sabi, cmq, ora cercherò di approfondirmi l'argomento prima di esprimere una mia opinione nella prossima assemblea di condominio!...:-))“ciao Jovis, prendi quello che ti dico con una certa distanza, perche' purtroppo non sono tecnica.
ma a me pare molto chiara questa previsione , che vale a partire dal 2012: "Il Decreto Semplifica-Italia (decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012) ha sciolto il vincolo di pertinenzialità così come disciplinato nell’atto di acquisto originario, rendendo di conseguenza pensabile di poter procedere alla cessione separata del bene (box o posti auto) a condizione che l’acquirente destini lo stesso come pertinenza di altra abitazione, casa o immobile ubicati nello stesso Comune. Il possessore di un box di pertinenza di un abitazione o un immobile, dunque, diventa abilitato a rivenderlo indipendentemente dall’immobile, a patto che il box sia valutato come “servente” di un altro immobile o abitazione. L’articolo 10 del decreto Monti sulle semplificazioni, subentrando al comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, ha permesso la libera cedibilità del posto auto a prescindere dall’appartamento cui era effettivamente collegato.”
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