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2016-01-29 11:26:55

Obbligo di nomina amministratore


Dendro
login
26 Gennaio 2016 ore 14:30 3
Ho un dubbio non risolto ricercando nelle risposte del forum.
Nel mio condominio con 5 appartamenti ma non so quanti proprietari (potrebbero essere solo 4), non è presente amministratore.
Un condomino, pare, fosse il referente per bollette e spese varie ma ad oggi non è reperibile per cui esistono bollette di energia elettrica e acqua non saldate.
La domanda è:
- posso far nominare un amministratore per via giudiziale?
- se si, come procedo in concreto?
Grazie !
  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2016, alle ore 17:48
    No, non puoi fare nominare un amministratore per via giudiziale in quanto tale opzione è possiible solamente per quei condòmini con più di otto partecipanti (art. 1129, primo comma, c.c.).

  • dendro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 07:53
    Grazie Luca
    quindi la legge impone degli obblighi ma non ne consente l'adempimento ??? Possibile ?????

    Mi spiego.
    Il condominio è un'entità giuridica con delle responsabilità. Tanto per dire deve pagare chi fa lavori sulle parti comuni, la manutenzione dell'ascensore, sarà anche responsabile immagino in caso di infortuni avvenuti nelle parti comuni che so una scarica elettrica dovuta ad un impianto elettrico scassato...
    Ma se i condomini per inerzia non nominano un amministratore e nessuno dei condomini si fa carico di aministrare che si fa ?????

    E il "referente" che deve essere indicato in luogo visibile nel condominio (mi pare dica così la legge), e il codice fiscale necessaio per ENEL, acqua etc. ???

    Noi SIAMO un "condominio" quindi io come condomino posso convocare un'assemblea ma poi ????

    Grazie

  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Gennaio 2016, alle ore 11:26
    Purtroppo la legge dispone in tal senso. L'unica norma che può venire in tuo soccorso è l'art. 1105, quarto comma, c.c. che recita:
    Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
    Si tratta di una norma rispetto alla quale non vi sono limiti numerici, ma che può essere applicata solamente per casi specifici e non per ottenere la nomina di un amminisratore per la gestione ordinaria.

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