Grazie Lucag1979,“La questione è assai dubbia, posto che non sono mancate sentenze che, per casi analoghi (leggi cortile comune ad uso di tutti che fungeva anche da copertura box) è stato affermato che va applicato l'art. 1125 c.c. (spese a metà tra proprietario piano sottostante e sovrastante, in questi casi tutti i condòmini) e art. 1126 c.c. (un terzo al proprietario del lastrico ad uso esclusivo e 2/3 a carico di chi sta sotto questa copertura). Io propenderei per la spesa secondo quanto stabilitp dall'art. 1125 c.c. poiché le scale non sono di uso esclusivo.”
Solitamente le delibere che derogano a criteri di ripartizione previsti dalla legge sono considerate nulle, mentre quelle che riguardano applicazione errata di altri criteri sono considerate annullabili e quindi impugnabili in trenta giorni. Molto dipende dal contenuto del verbale. Rivolgendoti ad un avvocato credo che potrai avere delucidazioni tecniche.“Grazie Lucag1979,
ma per complicare la questione la delibera condominiale che ha stabilito invece l'applicazione dell'art. 1126 è di circa 9 mesi fa. Si potrebbe oggi impugnarla per violazione di legge: applicazione appunto dell'art. 1126 del cod. civ., invece che del 1125?”
Farò così, ho studiato e la penso come te. Grazie!“Solitamente le delibere che derogano a criteri di ripartizione previsti dalla legge sono considerate nulle, mentre quelle che riguardano applicazione errata di altri criteri sono considerate annullabili e quindi impugnabili in trenta giorni. Molto dipende dal contenuto del verbale. Rivolgendoti ad un avvocato credo che potrai avere delucidazioni tecniche.”
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