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2016-01-19 18:49:28

Lastrico ed entrata secondaria


Le scale di accesso e il pavimento (entrambi esterni all'edificio) dell'entrata secondaria di un palazzo di 8 piani sono anche il tetto di un monovano sottostante.
In pratica è come se nel retro del palazzo ci fosse un "cubo con le scale" sotto il quale c'è un appartamentino di circa 20 metri quadrati (tipicamente le vecchie case dei portieri).
Come si ripartiscono le spese relative al rifacimento di scale e pavimento dalle cui infiltrazioni d'acqua piovana è derivato un danno al tetto sottostante?
Grazie.
  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Gennaio 2016, alle ore 16:58
    La questione è assai dubbia, posto che non sono mancate sentenze che, per casi analoghi (leggi cortile comune ad uso di tutti che fungeva anche da copertura box) è stato affermato che va applicato l'art. 1125 c.c. (spese a metà tra proprietario piano sottostante e sovrastante, in questi casi tutti i condòmini) e art. 1126 c.c. (un terzo al proprietario del lastrico ad uso esclusivo e 2/3 a carico di chi sta sotto questa copertura). Io propenderei per la spesa secondo quanto stabilitp dall'art. 1125 c.c. poiché le scale non sono di uso esclusivo.

  • malirogi
    0
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Martedì 19 Gennaio 2016, alle ore 16:19
    La questione è assai dubbia, posto che non sono mancate sentenze che, per casi analoghi (leggi cortile comune ad uso di tutti che fungeva anche da copertura box) è stato affermato che va applicato l'art. 1125 c.c. (spese a metà tra proprietario piano sottostante e sovrastante, in questi casi tutti i condòmini) e art. 1126 c.c. (un terzo al proprietario del lastrico ad uso esclusivo e 2/3 a carico di chi sta sotto questa copertura). Io propenderei per la spesa secondo quanto stabilitp dall'art. 1125 c.c. poiché le scale non sono di uso esclusivo.
    Grazie Lucag1979,
    ma per complicare la questione la delibera condominiale che ha stabilito invece l'applicazione dell'art. 1126 è di circa 9 mesi fa. Si potrebbe oggi impugnarla per violazione di legge: applicazione appunto dell'art. 1126 del cod. civ., invece che del 1125?

  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente Malirogi
    Martedì 19 Gennaio 2016, alle ore 17:05
    Grazie Lucag1979,
    ma per complicare la questione la delibera condominiale che ha stabilito invece l'applicazione dell'art. 1126 è di circa 9 mesi fa. Si potrebbe oggi impugnarla per violazione di legge: applicazione appunto dell'art. 1126 del cod. civ., invece che del 1125?
    Solitamente le delibere che derogano a criteri di ripartizione previsti dalla legge sono considerate nulle, mentre quelle che riguardano applicazione errata di altri criteri sono considerate annullabili e quindi impugnabili in trenta giorni. Molto dipende dal contenuto del verbale. Rivolgendoti ad un avvocato credo che potrai avere delucidazioni tecniche.

  • malirogi
    0
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Martedì 19 Gennaio 2016, alle ore 18:49
    Solitamente le delibere che derogano a criteri di ripartizione previsti dalla legge sono considerate nulle, mentre quelle che riguardano applicazione errata di altri criteri sono considerate annullabili e quindi impugnabili in trenta giorni. Molto dipende dal contenuto del verbale. Rivolgendoti ad un avvocato credo che potrai avere delucidazioni tecniche.
    Farò così, ho studiato e la penso come te. Grazie!

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