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2025-06-24 11:54:00

Spese riparazione collettore riscaldamento


Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.
Vivo in un condominio a Milano con impianto di riscaldamento centralizzato.
È una palazzina di 7 piani, ogni piano ha due appartamenti e io vivo all’ultimo piano.
L’impianto di riscaldamento è composto da due colonne indipendenti, su cui ogni appartamento è collegato tramite un collettore per la mandata e uno per il ritorno.
Ho acquistato casa nel 2010 e, da circa il 2019, uno dei caloriferi del soggiorno ha smesso di funzionare; nel 2020 ha smesso quello del bagno e, nel 2022, anche il secondo calorifero del soggiorno.
Di conseguenza, in soggiorno la temperatura in inverno era sotto i 15 gradi.
Ho fatto una pulizia del mio impianto, ma senza successo. Ho contattato una ditta privata che, dopo un’analisi della situazione, consiglia di sostituire il collettore, che evidentemente è bloccato per le linee dei caloriferi freddi, e di far intervenire la ditta che si occupa della manutenzione del riscaldamento del condominio, dato che l’intervento sarebbe avvenuto in parte anche su componenti condominiali, non essendo chiaro di chi fosse la responsabilità del collettore che collega l’impianto condominiale con quello privato.
Nel gennaio 2023 faccio fare un preventivo dalla società che si occupa della manutenzione condominiale, per un importo pari a 1.700 € + IVA. A questo punto informo l’amministratore del preventivo e mi dice che, prima di intervenire, si deve aspettare che l’impianto sia chiuso e discutere la questione in assemblea condominiale.
Aggiunge che avrebbe provato a far coprire il costo dall’assicurazione.
Visti i tempi lunghi, per resistere ai 16° gradi, faccio installare una pompa di calore.
Passata l’estate, sollecito l’amministratore per capire chi effettivamente potesse fare l’intervento e mi dice che avrebbe contattato lui la ditta che si occupa dell’impianto.
Dopo vari solleciti, l’amministratore contatta la ditta che, nell’ottobre 2023, mi chiama per prendere appuntamento e fare i lavori, che vengono eseguiti nel novembre 2023.
A febbraio 2024 l’amministratore mi informa che mi avrebbe contattato il perito assicurativo per la valutazione.
Da questa data non ho più ricevuto informazioni in merito.
A giugno 2025 si tiene l’assemblea in cui, tra le altre cose, si approva il bilancio delle spese del 2024.
L’amministratore inizia dicendo che si è informato su chi dovesse rispondere delle spese del collettore e, secondo la normativa, sono a carico del proprietario dell’appartamento e non del condominio; per cui il costo di 1.700 € + IVA, su cui l’assicurazione non è intervenuta, sarebbe stato a carico mio.
Nella discussione seguente emerge che tale elemento fa parte dell’appartamento, per cui il proprietario può intervenire quando vuole e con una ditta di sua fiducia.
Vorrei capire se effettivamente debba coprire io questa spesa, dal momento che non ho avuto la possibilità di intervenire quando volevo, ho aspettato un anno (che mi ha costretto a installare la pompa di calore), e non ho selezionato né ingaggiato io la società per fare i lavori.
Effettivamente è stato l’amministratore a dire alla società che segue il condominio di intervenire (nella speranza che intervenisse l’assicurazione condominiale), privandomi quindi della possibilità di: verificare se altre ditte avrebbero fatto un preventivo migliore; verificare se la mia assicurazione personale avrebbe coperto la spesa.
Oltretutto, non sono stato informato prima dell’assemblea dall’amministratore che l’assicurazione non avrebbe risarcito il danno e che tale spesa sarebbe stata indirizzata a me.
Volevo chiedere aiuto per capire se posso in qualche modo rivalermi sull’amministratore.
Grazie.
  • Tutor
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    12 ore 40 min. 44 sec. fa
    Buongiorno,
    la vicenda che descrive tocca diversi aspetti critici legati alla responsabilità delle spese in ambito condominiale, alla gestione dell’intervento tecnico e alla trasparenza amministrativa.
    Proviamo ad analizzarli uno per uno.

    In linea generale, i collettori di collegamento tra colonna montante e impianto interno all’appartamento non rientrano tra le parti comuni del condominio, a meno che il regolamento non disponga diversamente o non vi siano elementi oggettivi che dimostrino la loro funzione collettiva.
    Secondo la giurisprudenza prevalente, il tratto impiantistico che serve esclusivamente una singola unità immobiliare è considerato di proprietà privata e le relative spese sono quindi a carico del singolo condomino.

    Tuttavia, ciò che rileva nel suo caso non è soltanto la natura del collettore, ma la modalità con cui si è arrivati all’intervento e, soprattutto, la gestione operativa della spesa.
    Lei ha agito con prudenza, chiedendo all’amministratore di pronunciarsi prima di procedere e attendendo una decisione che è stata poi gestita direttamente dal professionista incaricato della manutenzione condominiale. In questo contesto, l’amministratore ha assunto un ruolo attivo nella scelta dell’intervento e dell’impresa, lasciando intendere che la spesa potesse essere coperta da assicurazione condominiale. Il fatto che lei non abbia selezionato direttamente la ditta, né ricevuto una comunicazione preventiva circa l’esito negativo della pratica assicurativa, è un elemento che merita attenzione.

    Dal punto di vista formale, l’amministratore avrebbe dovuto informarla prima dell’assemblea della mancata copertura assicurativa e dell’intenzione di imputare la spesa a suo carico. In assenza di tale comunicazione preventiva, e considerato che l’intervento è stato promosso e gestito da lui, si potrebbe sostenere che lei non ha assunto un impegno diretto con l’impresa esecutrice e che la decisione è stata assunta nell’ambito della gestione condominiale ordinaria, seppur riferita a un elemento potenzialmente privato.

    Resta quindi aperta la possibilità di contestare la legittimità dell’addebito, soprattutto se non è stato approvato espressamente in assemblea con una voce chiara e distinta, e se non è stata fornita una rendicontazione trasparente prima della chiusura del bilancio.

    Se intende approfondire, è possibile chiedere l’accesso alla documentazione relativa all’intervento, alla pratica assicurativa e alle comunicazioni inviate dall’amministratore alla ditta. Qualora emergesse una gestione superficiale o un’omissione comunicativa rilevante, si può valutare una contestazione formale, anche attraverso una diffida scritta o, in ultima istanza, tramite un ricorso al giudice di pace o al tribunale in sede civile.

    Infine, va anche considerata la possibilità di un parziale risarcimento per il disagio subito, specie se dimostrabile che l’indugio nell’autorizzare l’intervento le ha arrecato un danno diretto e documentato (come l’acquisto non programmato della pompa di calore).


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