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2016-02-16 19:16:46

Esonero pagamento spese impresa costruttrice


Claudio62
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15 Febbraio 2016 ore 11:50 3
Buongiorno,
ho acquistato un appartamento in condominio di nuova costruzione, al momento del rogito vengo messo a conoscenza di un regolamento contrattuale di condominio, in cui l'impresa costruttrice viene esonerata per i primi due anni dal pagamento delle spese condominiali per gli appartamenti invenduti.
Poiché gli appartamenti invenduti sono oltre il 50% della quota millesimale, mi vedo costretto a versare come gli altri proprietari delle spese enormi.
Inoltre l'impresa vuole che gli appartamenti invenduti vengano riscaldati e elettrificati utilizzando per l'energia elettrica quella comune e per il riscaldamento addossando agli altri condomini i consumi.
Cosa possiamo fare per almeno far pagare quelle spese all'impresa, o per lo meno è possibile togliere il riscaldamento e l'energia elettrica?
Grazie
Claudio
  • lucag1979
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2016, alle ore 16:29
    Bisogna vedere l'esatto contenuto del regolamento e delle clausole contrattuali che lo richiamano per capire se in che modo sia possiibile impugnare quelle norme. Lavoro per un avvocato, insomma.

  • claudio62
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Febbraio 2016, alle ore 08:48
    Questo è il testo integrale dell'art. relativo alle spese:

    ART. 7 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DEI SERVIZI COMUNI Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni nonché per la gestione di tutti i servizi comuni, ascensori scale e cancello carraio esclusi, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "A" a questo regolamento.Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore e scale, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "B" a questo regolamento.Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del cancello carraio, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "C" a questo regolamento, nelle modalità espresse nell’art.3.La manutenzione dell’aiuola sull’ingresso sarà affidata ad una impresa o persona scelta dall'assemblea, la quale provvederà all'inaffiamento e al mantenimento in buon ordine, sostituzione di piantumazioni a nuovo o deperite.La pulizia dello stabile sarà effettuata una o più volte alla settimana da impresa o da persona scelta dall'assemblea. Il costruttore, per le unità immobiliari non ancora vendute, viene esonerato dalla totalità del pagamento delle spese condominiali per anni due.


  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente Claudio62
    Martedì 16 Febbraio 2016, alle ore 19:16
    Questo è il testo integrale dell'art. relativo alle spese:

    ART. 7 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DEI SERVIZI COMUNI Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni nonché per la gestione di tutti i servizi comuni, ascensori scale e cancello carraio esclusi, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "A" a questo regolamento.Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore e scale, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "B" a questo regolamento.Tutte le spese per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del cancello carraio, saranno suddivise fra i condomini in proporzione alle quote di cui alla tabella millesimale di proprietà riportate nell'allegato "C" a questo regolamento, nelle modalità espresse nell’art.3.La manutenzione dell’aiuola sull’ingresso sarà affidata ad una impresa o persona scelta dall'assemblea, la quale provvederà all'inaffiamento e al mantenimento in buon ordine, sostituzione di piantumazioni a nuovo o deperite.La pulizia dello stabile sarà effettuata una o più volte alla settimana da impresa o da persona scelta dall'assemblea. Il costruttore, per le unità immobiliari non ancora vendute, viene esonerato dalla totalità del pagamento delle spese condominiali per anni due.

    Così, pare tutto regolare. Ma la certezza te la può dare solamente un avvocato leggendo nella sua interezza contratto e clausole.

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