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2005-05-15 11:34:52

Delibere assembleari disattese


Armaduck
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12 Maggio 2005 ore 22:46 1
L'assemblea condominiale con le prescritte maggioranze ha approvato lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento zanche ringhiere, intonaco facciate etc.Vorrei sapere quale provvedimento si deve adottare nei confronti di un condomino che si rifiuta di eseguire detti lavori alle sue proprieta'. Grazie.
  • fenix605
    Fenix605 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 15 Maggio 2005, alle ore 11:34
    Il rifacimento dei lavori da te enunciati interessano anche l?aspetto del decoro del palazzo , notoriamente di interesse comune come da :

    Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall'art. 1120 cod. civ., va valutato con riferimento alla linea estetica dell'edificio indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, È un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini ed È suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni.

    Cass. civ., sez. II, 31 luglio 1987, n. 6640, Bardi c. Bond. Fr. Pretol.

    inoltre :

    Cass. civ., sez. II, 30 agosto 1994, n. 7603, Masella c. Condominio Via Campania 15-17 Taranto.

    L'assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni ; ne consegue che nel caso in cui i balconi, che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui fanno parte, presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi, essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea.

    Se il tuo condomino non demorde dovrete rivolgervi al Giudice di Pace del luogo , chiedendo la tutela del decoro architettonico, in quanto non potendo rifare la giusta manutenzione nella sua proprietà esclusiva la stessa diverrebbe difforme alle altre, come ad es. il colore, alterando di conseguenza il decoro dello stabile .

    La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.

    Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474, De Rienzo c. Cond. Is. Cep. FO.

    Se vuoi altre sentenze fammelo sapere , in bocca al lupo per la tua amministrazione condominiale.

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