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2007-10-02 11:48:15

Curiosità sul compromesso


...simonetta...
login
01 Ottobre 2007 ore 17:44 4
Quando viene firmato il compromesso, per la validità del contratto è necessario firmare ogni pagina dello stesso o è sufficiente sottoscrivere alla fine il contratto, anche se ad es. una pagina riportante una clausola non è stata firmata, mentre le restanti sì? Le clausole contenute nella pagina non firmata sono si intendono anch'esse accettate?




( ogni mia domanda è motivata dalla ragione di verificare l'onestà del mio "amico " avvocato....)

grazie mille per la o le risposte...

Simona
  • condominiale
    0
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    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 20:29
    Il compromesso (contratto tra le parti) per essere opponibile anche a terzi deve essere registrato con la normale imposta di registrazione.

    La prassi vuole che ogni pagina venga firmata da entrambe le parti contraenti e vada posta una marca da bollo per ogni quattro facciate o per ogni 100 righe.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 08:29
    In sintesi, ogni singola clausola dev'essere oggetto d'approvazione, e di pedissequa sottoscrizione...il contratto può anche essere valido, ma, sussistendone le condizioni, si possono espungere le clausole non negoziate

  • ...simonetta...
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 10:30
    In che senso "PUO'" anche essere valido? una pagina contenente una causola non firmata, invalida l'intero contratto? O il contratto è ugualmente valido nonostante la mancata firma della pagina contenente la clausola, che pertanto, lei sola unicamente, non è efficace? In che senso " si possono" espungere le clausole non firmate? sono efficaci SI o NO ? non c'è certezza al riguardo?


    Grazie...

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 11:48
    Semplice: l'art. 1419 c.c., secondo comma, prevede che la nullità di singole clausole non importi la nullità del contratto, se queste sono sostituite da norme imperative (quali il 1467 e il 1469 c.c., per esempio) e se la 'restante parte valida' del contratto consenta di realizzare lo scopo pratico perseguito dalle parti. In concreto, ogni fattispecie richiede una disamina delle singole clausole...

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