• preventivi
  • ristrutturazione
  • progetto
  • cadcasa
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • prezzi
  • computo
sp
2007-10-02 11:48:15

Curiosità sul compromesso


...simonetta...
login
01 Ottobre 2007 ore 17:44 4
Quando viene firmato il compromesso, per la validità del contratto è necessario firmare ogni pagina dello stesso o è sufficiente sottoscrivere alla fine il contratto, anche se ad es. una pagina riportante una clausola non è stata firmata, mentre le restanti sì? Le clausole contenute nella pagina non firmata sono si intendono anch'esse accettate?




( ogni mia domanda è motivata dalla ragione di verificare l'onestà del mio "amico " avvocato....)

grazie mille per la o le risposte...

Simona
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 20:29
    Il compromesso (contratto tra le parti) per essere opponibile anche a terzi deve essere registrato con la normale imposta di registrazione.

    La prassi vuole che ogni pagina venga firmata da entrambe le parti contraenti e vada posta una marca da bollo per ogni quattro facciate o per ogni 100 righe.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 08:29
    In sintesi, ogni singola clausola dev'essere oggetto d'approvazione, e di pedissequa sottoscrizione...il contratto può anche essere valido, ma, sussistendone le condizioni, si possono espungere le clausole non negoziate

  • ...simonetta...
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 10:30
    In che senso "PUO'" anche essere valido? una pagina contenente una causola non firmata, invalida l'intero contratto? O il contratto è ugualmente valido nonostante la mancata firma della pagina contenente la clausola, che pertanto, lei sola unicamente, non è efficace? In che senso " si possono" espungere le clausole non firmate? sono efficaci SI o NO ? non c'è certezza al riguardo?


    Grazie...

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 11:48
    Semplice: l'art. 1419 c.c., secondo comma, prevede che la nullità di singole clausole non importi la nullità del contratto, se queste sono sostituite da norme imperative (quali il 1467 e il 1469 c.c., per esempio) e se la 'restante parte valida' del contratto consenta di realizzare lo scopo pratico perseguito dalle parti. In concreto, ogni fattispecie richiede una disamina delle singole clausole...

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 04 Settembre 2025 ore 09:22 1
Img cat dog
Mi consigliate valide alternative alla siepe vera che nn sia la siepe finta? Quadrotti da appiccicare alla retina?...
cat dog 03 Settembre 2025 ore 12:31 4
Img mandrake
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 02 Settembre 2025 ore 13:03 3
Img Redazione Lavorincasa.it
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
348.466 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI