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2008-05-27 06:10:43

Calcolo millesimi per pulizia scale


Abito in un condominio di solo 4 appartamenti, 2 piano terra e 2 primo piano. Poichè dalla tabella dei millesimi per le spese della pulizia scale ho rilevato un costo esagerato (abito al 1° piano) rispetto a quello attribuito ai condomini del piano terra (390 euro contro 106 euro) ho proposto all'amministratore di non fare più la pulizia delle scale per la parte che conduce ai 2 appartamenti del piano superiore. L'amministratore mi ha riferito che la cifra non avrà una variazione così importante per i 2 condomini del 1 piano perché riferita ai millesimi. La mia domanda è: ma se io non faccio più pulire le scale di accesso al mio piano e mi limito alla pulizia dell'androne al piano terreno perché devo pagare di più di quelli che stanno al piano terreno visto che utilizzo l'accesso alle scale come i condomini del piano terra e per la parte di acceso al mio alloggio provvedo direttamente io alla pulizia?
  • condominiale
    0
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    Martedì 20 Maggio 2008, alle ore 11:48
    Il codice parla chiaro, 2° comma dell'art. 1123 del c.c.

    Per la pulizia scale non contano i millesimi, conta solo l'altezza del piano.

    I millesimi si prendono in considerazione solo per le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale stesse.

    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum.

    Leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm

    http://www.condomini.altervista.org/PuliziaScale.htm

    http://www.condomini.altervista.org/Pulizie.htm

    Fai valere le tue ragioni, ora hai i riferimenti.

  • anonymous
    0
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    Sabato 24 Maggio 2008, alle ore 18:07
    Sono d'accordo sull'altezza del piano non però sul fatto che i millesimi non vanno considerati.
    Per il motivo che una volta quantificata la spesa al piano la suddivisione di essa va proporzionata ai millesimi di ogni singola unità appartenente a quel piano.

    Adno1411

  • condominiale
    0
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    Sabato 24 Maggio 2008, alle ore 21:22
    Stai sbagliando, rileggi con attenzione i riferimenti che ti ho proposto.

    Sono chiarissimi e inattaccabili.

  • anonymous
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 00:14
    Forse sto' sbagliando ma non mi è chiaro come interpretare il 2° comma del 1123.
    Faccio un esempio. Ci son 3 piani; il primo paga 100, il secondo 200 ed il terzo 300.
    Se ad ogni piano ci fosse una sola unità, ognuna si beccherebbe la spesa per intero.
    Se invece al primo piano vi sono due unità grandi uguali con 2 persone ciascuna? Nessun problema, si dividono la spesa ugualmente.
    Se al secondo piano vi sono due unità, una grande il doppio, con 4 persone, dell'altra, con 2 persone, come dividiamo la spesa di 200 ?
    Se poi al terzo ed ultimo piano vi è un appartamento grandissimo, con 5 persone, e 4 cantine, con nessuna persona, come dividiamo la spesa di 300?
    Naturalmente il numero di persone presuppone una dimensione più o meno grande (millesimi) dell'unità cioè più o meno persone comporta un uso proporzionato ad esso.
    Perciò come va interpretato il 2° c. del 1123? Come divido la spesa delle varie unità al piano?
    Scusami se insisto, il fatto è che queste sono le problematiche che mi pongono spessissimo con relative contestazioni.
    Anzi vi ringrazio perché mi siete molto d'aiuto.
    Adno1411

  • condominiale
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 08:58
    Mi sembrava di essere stato chiaro......

    La pulizia e la luce scale si divide "solo"ed esclusivamente per l'altezza del piano e non per i millesimi dell'unità immobiliare o per il numero delle persone che vi abitano, le Sentenze che hai potuto leggere non lascianoi dubbi.

    Nulla vieta comunque che il regolamento "contrattuale"possa specificare una diversa ripartizione della spesa con il consenso dei partecipanti.

  • anonymous
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 13:02
    Certo che sei stato chiaro ma credo di esserlo stato altrettanto io nella mia domanda. Perciò ti CHIEDO in riferimento alle spese di 100-200 e 300 dei tre piani quanto pagano le varie unità abitative ai vari piani?

  • condominiale
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 15:54
    Noto che non hai fatto ricerca tra le innumerevoli risposte che ho gia dato a questa domanda.

    La ripartizione avviene in base al piano, va bene quindi la ripartizione che hai citato: 100, 200, 300.

    Ogni piano suddividerà quindi le spese tra le proprie unità immobiliari.

    Le spese vanno pagate anche se l'unità immobiliare è disabitata, l'appartamento del 3° piano pagherà quindi tutta la sua quota di "300" in quanto ha il potenziale utilizzo di tutte e tre le rampe di scale, delle quali la più alta, solo di suo esclusivo utilizzo.

    Naturalmente se esistono cantine o sottotetti raggiungibili dalle scale stesse, bisognerà tenerne conto.

  • anonymous
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 22:43
    Scusami e porta pazienza, fra una settimana abbiamo l'assemblea perciò voglio parlare con cognizione di causa.
    Constatato che la mia ripartizione 100-200-300 è corretta passo al tuo3° comma "Ogni piano suddividerà le spese tra le proprie unità immobiliari" e quì sta il motivo del mio contendere. Come le suddividiamo?
    Per i millesimi di ciascuna unità? Oppure per il numero di unità al piano?
    Ora passo al tuo comma 5° "Naturalmente se esistono cantine... raggiungibili dalla scala stessa bisognerà tenerne conto" Come? Guarda che è l'esempio che ti ho portato precedentemente, del mio terzo piano con un appartamento grandissimo e 4 cantine con una spesa di 300 .
    Spero che tu non dica di dividere la spesa per il n° di unità al piano!!!

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 06:27
    Vedi che non sei stato chiaro!

    Ora dici che oltre alle tre rampe di scale esistono anche cantine raggiungibili dalle scale stesse.

    Se fornisci informazioni parziali, potrai avere solo risposte parziali.

    Ricorda che il Codice, riguardo al condominio, si riferisce sempre all'uso potenziale e non all'uso reale che si fa o meno.
    Quindi se vi sono più appartamenti al piano, se negli appartamenti vi sono più persone, se gli appartamenti hanno più o meno millesimi, ciò non incide nell'uso potenziale (spese di pulizia), ma ne sarà tenuto conto ai fini della manutenzione e ricostruzione, calcolando anche i millesimi così come recita l'art. 1124.

    Insomma, non vorrai che per le spese di pulizia della terza rampa di scale di tuo uso esclusivo partecipino anche coloro che risiedono al primo e secondo piano! Se al terzo piano vi fossero state due unità immobiliari, la spesa per il piano sarebbe stata suddivisa per due.

  • adno1411
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 13:39
    Eccomi quà!
    Tu mi richiami continuamente perché non faccio ricerche su precedenti risposte del tuo forum ed io mi permetto di richiamare te perché non leggi bene il contenuto delle mie domande.
    Perciò rileggi il mio messaggio del 25/5/08 ore 0:14 che non era assolutamente parziale ma chiarissimo.
    Quando ho parlato del valore 300 del terzo piano ho precisato che vi è un appartamento grandissimo e 4 cantine-TUTTI ALLO STESSO PIANO-
    E la tua errata risposta esula completamente da quanto da me richiesto per il motivo della tua mal interpretazione, prova a rileggere la mia domanda (sempre del 25/5/08 ore 0:14).
    Ora ti rinnovo la domanda rifacendomi alla tua ultima frase " Se al terzo piano vi fossero due unità la spesa al piano sarebbe stata suddivisa per due". Ed io ti richiedo se le due unità sono 1 grandissima ed una piccolissima come dividiamo la spesa 300??
    Ed ora ti riporto al mio caso precedentemente portato; sempre terzo piano con un appartamento grandissimo e 4 cantine come dividiamo la spesa 300???

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 14:22
    Cerca di essere più chiaro altrimenti avrai solo risposte parziali!

    Oltre alle tre rampe di scale esiste un'ulteriore rampa che accede (in basso) alle cantine?

    Se così fosse cambiano tutte le ripartizioni.

    Detto tra noi, se non ti stanno bene le risposte che ricevi sul forum, puoi rivolgerti tranquillamente ad un commercialista o meglio ad un avvocato ......

    Ti invito ad astenerti dalle polemiche, sono fuori luogo in questo contesto dove tanti si prodigano per supportare coloro che lo richiedono.

  • maria60
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 14:46
    Mi spiace avere creato il precedente con la mia domanda iniziale sulla ripartizione spese pulizia scale, ma sulla Vs. diattriba non sono riuscita a capire esattamente come avviene il computo delle spese da addebitare ai singoli inquilini. Posso chiarire la mia posizione dando ulteriori info sulla tipologia dell'appartamento che si trova in una palazzina di 4 alloggi: i 2 al piano terreno hanno la stessa metratura e i due al primo piano idem (ma più grandi di quelli del piano terreno) e credo di aver capito che questo non incide sulla ripartizione delle spese di pulizia scale. Sulla prima domanda avevo dimenticato di dire che abbiamo anche due cantine che sono ad uso esclusivo degli appartamenti dei primo piano, per cui ritengo che le spese di pulizia delle scale di accesso alle cantine sono di pertinenza degli alloggi a cui si riferiscono.
    Ora andando sul pratico Le chiederei se il calcolo delle spese di pulizia è stato fatto in modo corretto avendo come elemento la spesa complessiva di ? 847,85 per tutti e 4 gli appartamenti. La quota che è stata attribuita ai condomini del 1° piano è di ? 304,18/cad. condomino (l'amministratore ha citato 359 millesimi/cad.) e ? 119,79.= per ciascun condomino del piano terreno (141 millesini/cad.)
    appurato poi che il costo attribuito sia esatto, quello che non capisco è perché sono obbligata a pagare comunque una quota rapportata a 359 millesimi se ho deciso di pulire io personalmente la scala che porta al mio appartamento e quindi anche se si riduce la spesa di qualcosa io devo comunque pagare i miei millesimi: il calpestio avviene come per gli appartamenti del piano terreno poichè la rampa di scale che porta al mio appartamento me la pulisco io.
    grazie per la risposta.

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 15:17
    Maria, se leggi le moltissime discussioni su questo argomento che abbiamo trattato sul forum usando il tasto "CERCA" in alto alla pagina, avrai tutte le informazioni circa l'attribuzione delle spese in oggetto.

    Oltre ai link che ho indicato ho in archivio altre sentenze della Suprema Corte che ribadiscono i concetti che abbiamo proposto in questa ed altre discussioni.

    Nel condominio la pulizia scale si suddivide in base al dettato del 2° comma dell'Art. 1123; la deliberazione su "come" fare le pulizie delle scale si prende con la maggioranza dei partecipanti alla scala stessa, così come prevede il Codice.

    Se la maggioranza ha deciso di affidare la pulizia globale della scala ad un'impresa esterna, dovrai accettare anche se tu hai intenzione di fare la pulizia in proprio.

    La Cassazione ha parlato chiaro in questo senso.

  • adno1411
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 15:20
    Non voglio entrare nei dettagli perché lascio il compito al Condominiale però levami una curiosità, le cantine a che piano stanno ?

  • maria60
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 15:44
    LE CANTINE SONO AL PIANO INTERRATO

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 18:08
    Ecco che cambia tutto.

    Se l'accesso alla rampa di scale che porta alle cantine è di uso esclusivo dei quattro possessori delle cantine stesse, la ripartizione dovrà tenere conto solo di questo fattore.

    Se nel vano antistante le cantine fossero ubicati servizi comuni, contatori, ripostigli, corridoio di comune accesso ecc. allora alle spese anche per questa rampa dovrebbero partecipare tutti.

    Il piano zero quindi partirebbe dal vano cantine.

  • adno1411
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 21:36
    Per "Condominiale"
    Ti chiedo scusa se hai inteso che da parte mia ci sia stata una voluta polemica, ciò non era nelle mie intenzioni, sebbene da una rillettura riconosco che come tale poteva essere intesa.
    Però devi ammettere che anche tu ci hai messo la tua parte, esempio: perché nel tuo messaggio delle 14,22 mi chiedi se ci sono cantine in "basso" quando precedentemente avevo scritto e riscritto che le cantine sono al terzo piano con un appartamento grandissimo!
    Sta di fatto e mi spiace che nonostante la lunga discussione io non so ancora come dividere la spesa piano con le unità abitative del piano stesso
    Vi chiedo nuovamente scusa e non prendetevela se avete qualche incidente di percorso come il mio, perché in ogni caso il vostro lavoro è importante ed utilissimo.
    Cordiali saluti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 06:10
    Queste incongruenze succedono quando si interviene in una discussione proponendo un nuovo quesito personale che si discosta dalla discussione originale.

    È sempre opportuno iniziare una nuova discussione anziché riprendere discussioni di altri.

    Resta il fatto che di norma le "cantine" si trovano al pianterreno o al piano interrato degli edifici, non certo al terzo piano e ultimo piano dove si dovrebbero chiamare più correttamente sottotetti o solai.

    La discussione viene chiusa essendo diventata troppo lunga e complessa con diversi argomenti, invito ad aprirne di nuove per ulteriori approfondimenti.

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