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2015-09-10 18:30:48

Arretrato condominiali in assenza di bilancio


Stanzepescara ospedale stazione
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10 Settembre 2015 ore 15:42 1
Nel dicembre 2010 ho acquistato un appartamento.
Nel febbraio 2013 l'assemblea condominiale (nel frattempo cambiata) approva un bilancio consuntivo relativo agli anni 2008-2012. Questo credo sia il problema più grosso.
Quando ho acquistato non sapevo che per gli anni 2008-2010 non esisteva un bilancio.
Da questo bilancio risultano 3.600 euro di arretrati a mio carico.
Specifico si tratta di spese ORDINARIE: quote condominiali, acqua.
Contatto la precedente proprietà che rifiuta di pagare sostenendo che anche loro non sapevano degli arretrati.
Credo che sia vero, anche perché l'appartamento me lo hanno venduto le figlie (per procura) di un padre ormai incapace di intendere e di volere.
Rifiutano anche di spartire le spese.
Alla fine di fronte al pre-avviso di un decreto ingiuntivo da parte dell'amministrazione condominiale (e quindi di altri 700 euro a mio carico) decido di pagare i 3.600 euro.
Chiedo ora consiglio.
Mi conviene cercare di recuperare i soldi dalla precedente proprietà tramite causa legale?
O rischio troppo, cioè di pagare anche le spese legali?
C'è un qualche riferimento -anche in rete- all'orientamento prevalente della magistratura in casi del genere?
Il problema grosso mi sembra il fatto che la somma in questione è sì riferita a consumi che io non ho mai fatto, ma è stata rendicontata a consuntivo quando io ero condomino.
Grazie.
  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Settembre 2015, alle ore 18:30
    Io credo che tu abbia buone ragioni per agire, dato che l'assenza di rendicontazione da un lato può far apparire credibile la buona fede sul quantum dovuto dai venditori, ma dall'altro non elimina il loro obbligo di pagare per quanto hanno "consumato". Non esistono norme di riferimento per una situazione così particolare, solamente quella generale contenuta nell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile che stabilisce la solidarietà per le spese, verso il condominio, tra venditore e compratore per l'anno precedente alla vedidta e per quello nel corso del quale è avvenuto il passaggio di proprietà. Tale solidarietà, però, non esclude il diritto di rivalsa del compratore verso il venditore.
    Valuta la situazione con un legale di tua fiducia, anche perché la somma è importante e credo si possa agire per recuperarla.

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