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masthead/889/125
2009-03-04 08:47:49

Ambito di applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c.


Da001
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04 Marzo 2009 ore 07:31 1
Buongiorno a tutti
Ho acquistato casa una proprietà nel maggio 2007. Nel periodo pregresso ai due anni la vendita (art. 63 disp. att. cod. civ) erano stati approvati dei lavori straordinari (centrale termica, riparazione autoclave), non saldati dai proprietari al momento dell?esecuzione lavori.
L'ammortamento di dette spese è stato dall'amministratore spalmato negli anni successivi. In pratica, mi è stato richiesto di pagare le quote di ammortamento da quando sono diventato proprietario, secondo calcoli non chiari eseguiti dall'amministratore.
Secondo Cass. n.6323/2004, in caso di compravendita di immobile è tenuto al pagamento di dette spese colui che è condomino al momento in cui le opere si rendano necessarie e non chi lo è al momento in cui l?assemblea ne approva la spesa.
Dunque, poco importano la modalità con cui il pagamento avviene, anche se spalmato in annualità successive. Il debitore resta il condomino che era proprietario quando è emersa l?esigenza di eseguire i lavori.
Ciò premesso, per il principio di ambulatorietà passiva (art. 63, 2° comma, disp. att. c.c.), chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
La solidarietà passiva tra me e l'alienante si applica a quelle spese la cui necessità sia insorta entro l'anno di gestione in cui ho comprato e entro quello precedente.
Non è importante quando la spesa è stata approvata o ratificata, ma è fondamentale il momento in cui si è reso necessario un intervento.
Sul lato pratico, l?amministratore chiederà a me le somme dovute dal vecchio proprietario, salvo poi io agire in rivalsa sul precedente proprietario.
Tutto ciò premesso, ora la mia domanda. Sto cercando di capire l?ambito di operatività in concreto dell?art. 63. Avendo comprato nel maggio 2007, vorrei capire QUALI SONO I PERIODI per i quali potrò essere chiamato a rispondere in solido. Vogliate precisarmi le date (mese e anno). Per comodità, riporto le date delle assemblee:
1) a ottobre 2006 si è tenuta l'assemblea di "approvazione gestione ordinaria 2005/2006 e relativo piano di riparto".
2) a maggio 2007 ho comprato l'appartamento
3) a novembre 2007 si è tenuta l'assemblea di "approvazione gestione ordinaria 2006/2007 e relativo piano di riparto" quindi in ritardo rispetto al periodo "usuale" di chiusura
4)a febbraio 2008 si è tenuta l'assemblea di "approvazione gestione ordinaria 2007/2008 e relativo piano di riparto"
Cosa si intende per "anno di gestione". Secondo quelle date, il biennio di cui parla l'art. 63 disp. att c.c. è:
A) 2006/2007 e 2007/2008 (più favorevole per me)
B) 2005/2006 e 2006/2007 (meno favorevole per me)
Vi prego di rispondere sul punto, è importante e urgente! Grazie! Il fatto che la gestione 2006 (che si è conclusa solo con assemblea del novembre 2007) cambia qualcosa? Sarebbe dovuta chiudersi nei primi mesi del 2007. Invece, quel ritardo ha portato sovrapposizione dei periodi, e io non capisco più nel regime di quale gestione io ho comprato, se in quella 2007/2008 oppure in quella 2006/2007, secondo le date sopra indicate.
Ringrazio chi potrà darmi una risposta precisa e concreta. Grazie!
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 4 Marzo 2009, alle ore 08:47
    Sai bene che ne abbiamo parlato spesso nel forum.

    Nel solito link ho appena inserito una nuova sentenza di Cassazione che ti potrebbe essere favorevole, ti invito a leggere la prima sentenza della pagina, sicuramente ti agevola nel merito:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

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