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2015-05-26 21:51:46

A chi spetta la manutenzione su diritto di passo?


Buongiorno a tutti,
vivo in una casa bifamiliare che è parte di un gruppo di case analoghe per un totale di quattro.
Le quattro abitazioni sono delimitate da muretti, ringhiere e un cancello.
Il terreno carrabile all'interno della recinzione che conduce a ciascuna unità abitativa è di proprietà del costruttore: su questo abbiamo semplicemente un diritto di passo.
Esiste una normativa che stabilisca a chi spetta l'onere della manutenzione, in particolare della pulizia dalle erbacce dal diritto di passo?
Il proprietario è tenuto a tenerlo pulito e con una corretta manutenzione?
Altra domanda.
I condomini possono deliberare un obbligo ripartito tra loro nel fare manutenzione sul diritto di passo?
Da profano, mi pare di no, essendo tale fondo un semplice diritto di passo e non proprietà comune.
Qualcuno mi sa dare indicazioni?
Cordialmente
Francesco
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Maggio 2015, alle ore 12:37
    Buongiorno,
    chiedo innanzitutto scusa per il ritardo con cui rispondo.
    Ha provato a verificare se sul rogito di acquisto della casa o sul regolamento di "condominio" contrattuale esiste qualcosa al riguardo?
    A mio parere in questi casi di solito si fa un accordo tra il proprietario e chi gode del diritto di passaggio per una qualche forma di ripartizione delle spese.
    Saluti.

  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Maggio 2015, alle ore 18:59
    Concordo con Arch-ily per quanto riguarda la necessità di esaminare l'atto di acquisto per comprendere che cosa sia stabilito in merito.
    Se l'atto non dice nulla o se rimanda alla legge, si applicano le norme che disciplinano la servitù di passaggio. In particolare il riferimento principale è l'Art. 1069 c.c. rubricato Opere sul fondo servente, che recita:
    Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
    Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
    Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi
    .

    Quanto alla ripartizione tra i condòmini, trattandosi di una servitù concordo con Arch ed in assenza di accordo credo di debba ritenere che la partecipazione alla servitù sia paritaria.

  • silfur
    Silfur Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Maggio 2015, alle ore 20:37
    Buongiorno,

    grazie per le risposte.

    Per quanto riguarda la turnazione delle manutenzioni (pulizia scale, pulizia piazzale, ecc...) penso che sia illegittima in quanto valga la sentenza della Cassazione Civile n. 16485 del 22.11.2002 che recita:

    L’Assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’Assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere. (Cass. Civile n. 16485 del 22.11.2002). La Cassazione ribadisce l’impossibilità per l’assemblea di deliberare la turnazione della pulizia delle scale tra i condòmini, dichiarando una simile delibera affetta da nullità radicale

    Mi pare di capire quindi che ciascun condomino abbia diritto a che la manutenzione venga eseguita e che abbia il dovere di concorrere nelle spese. La legge mi pare che escluda invece che l'assemblea possa obbligare i condomini ad eseguire materialmente le varie manutenzione secondo principi di turnazione personale.


  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente Silfur
    Martedì 26 Maggio 2015, alle ore 21:51
    Buongiorno,

    grazie per le risposte.

    Per quanto riguarda la turnazione delle manutenzioni (pulizia scale, pulizia piazzale, ecc...) penso che sia illegittima in quanto valga la sentenza della Cassazione Civile n. 16485 del 22.11.2002 che recita:

    L’Assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’Assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere. (Cass. Civile n. 16485 del 22.11.2002). La Cassazione ribadisce l’impossibilità per l’assemblea di deliberare la turnazione della pulizia delle scale tra i condòmini, dichiarando una simile delibera affetta da nullità radicale

    Mi pare di capire quindi che ciascun condomino abbia diritto a che la manutenzione venga eseguita e che abbia il dovere di concorrere nelle spese. La legge mi pare che escluda invece che l'assemblea possa obbligare i condomini ad eseguire materialmente le varie manutenzione secondo principi di turnazione personale.

    Esatto.

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