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2018-02-27 10:53:35

Venditore non rispetta il preliminare


Alepav
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15 Gennaio 2018 ore 19:53 4
Buonasera,
vorrei esporre la situazione in cui si trova un familiare, che sta comprando casa.
Ha firmato un preliminare in cui ci sono delle mancanze, ma anche dei punti a suo favore.
Non vi è indicata la data entro la quale si deve fare il rogito, ma le parti si sono accordate pacificamente a voce, per una data indicativa.
La somma versata all'atto del preliminare è registrata come caparra confirmatoria.
C'è scritto che al rogito la casa deve essere libera da cose e persone.
Fatte queste premesse, il problema che è sorto è il seguente: la parte venditrice vorrebbe restare un mese nella casa, dopo la data del rogito, per finire dei lavori nella casa che andranno ad acquistare. non hanno la possibilità di iniziare i lavori prima del rogito, perché chi vende a loro la casa, non permette di iniziarli prima di averla pagata.
Detto ciò, il mio familiare ovviamente non vorrebbe lasciare la casa in uso gratuito dopo il rogito, per evitare spiacevoli inconvenienti, che possono capitare durante i lavori.
La parte venditrice non vuole sentire altre soluzioni (es. affitto temporaneo, o pagamento di quota mensile per restare in casa), quindi minaccia di recedere dal contratto, se non hanno la possibilità di restare in casa per finire i lavori.
ora la mia domanda è: come si dovrebbe procedere? per la restituzione del doppio della caparra, si deve passare per un avvocato?
Ancora: la provvigione pagata dal mio familiare all'agenzia mediatrice, può essere pretesa, oppure si considera comunque svolto il lavoro di mediazione, quindi la somma non può essere restituita, anche se il recesso è della parte venditrice?
Grazie e saluti.
  • lucag1979
    0
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    Mercoledì 17 Gennaio 2018, alle ore 17:23
    Sì, per la restituzione del doppio, se non c'è accordo, bisogna fare causa con l'assistenza di un avvocato. La situazione del tuo famigliare è molto comune, in tantissimi casi di "doppie operazioni" accadano fatti simili. Il mio consiglio è quello di cercare una mediazione, anche con l'aiuto di un avvocato che, carte alla mano, possa dare una mano al tuo familiare a comprendere fino a che punto può spuntarla.

  • lucag1979
    0
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    Mercoledì 17 Gennaio 2018, alle ore 17:26
    P.s. l'agenzia ha diritto alla provvigione che matura al momento della conclusione dell'affare, a meno che non sia stato stabilito che questa maturi al momento del rogito.

  • manuelamargilio
    0
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    Venerdì 23 Febbraio 2018, alle ore 15:29
    Buongiorno, rispondendo al primo quesito, segnalo che per la restituzione del doppio della caparra non è necessario richiedere l’assistenza di un legale. La restituzione del doppio della caparra in caso di inadempimento del futuro venditore ha la funzione di costituire una forma di risarcimento del danno predeterminata in contratto, a tutela dell’acquirente che perde l’affare.Intraprendere questa strada significa indubbiamente rinunciare all’appartamento.La provvigione versata all’agente immobiliare si intende acquisita in quanto l’affare è stato concluso (stipula del compromesso) per effetto dell’intervento del mediatore.Il doppio della caparra servirà anche a compensare la perdita della provvigione.Qualora non vogliate ad arrivare a soluzioni così drastiche, a mio avviso si potrebbe:- rinviare di 30 giorni la data del rogito;- specificare nel rogito la data di consegna dell’immobile.Metter tutto per iscritto costituisce la miglior tutela per entrambe le parti.La situazione descritta è molto comune; non è certamente piacevole corrispondere l’intero saldo del prezzo e non vedersi consegnate le chiavi della nuova casa. Spesso capita che la consegna non avvenga contestualmente alla stipula del rogito ma successivamente, in una data che assolutamente deve essere riportata nell’atto dal notaio. Un mese di tempo può ritenersi, a mio avviso un tempo accettabile.Si potrebbe anche stabilire con il notaio che una parte dell’importo da Lei versato verrà trattenuto dal notaio stesso fino al mese successivo.A questo punto qualora il venditore non liberasse la casa alla data indicata, ci saranno gli estremi per uno sfratto per occupazione senza titolo ed eventuali risarcimenti in caso di danni all’alloggio.

  • lucag1979
    0
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    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 10:53
    Mi preme sottolienare un aspetto: se il venditore non corrisponde spontaneamente il doppio della caparra previsto dalla legge quale forma risarcitoria per l'inadempimento, allora per ottenerlo è necessario rivolgersi ad un giudice (previa attivazione della procedura di negoziazione assistita). Se si tratta di somma superiore ad € 1.100,00 l'assistenza legale è obbligatoria per legge, così come stabilito dall'art. 82 del codice di procedura civile.

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