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2008-06-19 10:58:28

Vendita separata pertinenza


Losida
login
17 Giugno 2008 ore 11:54 5
Buongiorno,
ho messo in vendita un appartamento di mia proprietà con relativo posto auto scoperto di pertinenza acquistato 5 anni fa usufruendo delle agevolazioni prima casa (3%).

Vorrei sapere se posso vendere separatamente le due unità immobiliari. Il posto auto è accatastato separatamento dell'appartamento.

Mi è stato detto che è possibile vendere separatamente il posto auto senza pagare l'integrazione del 7% dell'imposta di registro solo se questo viene venduto prima dell'appartamento. Viceversa (se dovessi vendere prima l'appartamento e poi successivamente il posto auto) devo integrare la tassa di registro del 7%.

Chiedo cortesemente se ciò è vero perché in precedenza mi era stato detto che non era possibile separare le due unità (legge Tognoli).

Grazie e saluti.
  • condominiale
    0
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    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 15:24
    Anche se accatastato separatamente (normalmente lo sono tutti), se il posto auto risulta "pertinenza" della tua prima casa non puoi alienarlo separatamente da essa.

    Ciò è vietato dalle norme (Tognoli e seguenti) e saresti oltretutto soggetto al versamento delle maggiori imposte.

  • losida
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Giugno 2008, alle ore 08:29
    -----------------------------------------------------------------
    Innanzitutto grazie,
    nel frattempo cercando anche nel Vs sito ho trovato questa risposta data da un consulente (come sotto riportato) e in questo messaggio mi sembra di capire che la cosa sia fattibile o forse sfugge a me qualcosa?:
    ________________________________
    "condominiale
    Consulente
    Registrato: 28/08/05 18:56
    Messaggi: 7217
    Residenza: Brescia
    ________________________________
    Mer 30 Gen 2008, 12:21
    Oggetto: Vendita separata box pertinenziale
    ____________________________________
    Con la legge di semplificazione del 15 dicembre 2005 n. 24, è stato disposto che gli spazi di sosta o box auto realizzati nell'ambito dei fabbricati possono essere commercializzati indipendentemente dall'unità immobiliare principale di pertinenza.
    È caduto quindi il vecchio vincolo, voluto dalla legge Tognoli, che impediva di gestire separatamente il parcheggio dall'appartamento, se i due beni erano accatastati insieme.

    Resta sempre in vigore il vincolo di detenzione quinquennale del bene, pena il pagamento della plusvalenza e il decadimento delle agevolazioni "prima casa" (iva 4%) come per l'unità immobiliare cui il garage fa (faceva) da pertinenza. "

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Giugno 2008, alle ore 11:12
    Come vedi ho risposto io in quella discussione.

    Dovrai leggere attentamente la norma ed accertare se rientri in base alle tue date di acquisto.

    Potresti usufruirne.

  • losida
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 09:12
    Buongiorno,
    è da ieri che cerco di capire se rientro nella legge di semplificazione che mi permetterebbe di vendere la pertinenza separatamente ma non riesco a venire a capo di nulla, l'unica cosa che ho trovato è la seguente... ma come faccio a capire se riguarda anche me? La costruzione dell'edificio che ospita il mio appartamento risale al 1970 circa, mentre il parcheggio di pertinenza è stato realizzato in un'area libera adiacente il suddetto immobile all'incirca nel 1998/2000.

    A seguire quanto ho trovato.

    grazie e saluti.

    ________________________________________________________
    "Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 244).
    Articolo 41-sexies

    Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (1).

    Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (2).".
    ________________________________________________________

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 10:58
    Come avrai constatato, la normativa è complessa e bisogna porre la massima attenzione per non incorrere in sanzioni.

    Anche la Cassazione è intervenuta spesso su questo argomento, ho in archivio decine di sentenze in merito come ad esempio questa delle Sezioni Unite:

    Le SU della cassazione (n.12793 del 2005) hanno stabilito che il vincolo pertinenziale ex lege sui posti auto disciplinati dalla legge ponte deve essere circoscritto nei limiti del rapporto superficie-cubatura obbligatoriamente stabilito da tale legge, ciò significa che i parcheggi che eccedono lo standard urbanistico previsto all'art.18 legge 6 agosto 1967 n. 765 sono liberi.

    Qui trovi due complete interpretazioni delle norme che si sono succedute nel tempo:

    http://www.notarlex.it/studi/diritto_ur ... o/1490.htm

    http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=832

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