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2009-11-19 17:08:06

Tempo di prescrizione ''aggressione'' patrimonio debitore


Frvanel
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19 Novembre 2009 ore 10:29 3
Salve a tutti...io so che quando si acquista un immobile, oltre che a controllare prima se su di esso non vi siano ipoteche o altri aggravi, bisognerebbe controllare anche la ''salute finanziaria'' del venditore......questo perché gli eventuali creditori del venditore possono, come si dice, ''aggredire'' il patrimonio del debitore, anche quando i suoi beni risultano già venduti a terzi; ma questo i creditori lo possono fare entro un limite di tempo trascorso dalla vendita di tali beni del debitore...E proprio questo vorrei sapere: entro quanto tempo i creditori possono aggredire il patrimonio del debitore dal momento in cui è stato venduto? so solo vagamente che il tempo di ''aggressione'' dei beni è variabile, a seconda se il venditore è una persona fisica o una ditta.......grazie delle risposte
  • consulente
    0
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    Giovedì 19 Novembre 2009, alle ore 14:24
    Le norme che la interessano sono principalmente quelle contenute negli artt. 2901- 2904 c.c. che le riporto qui di seguito:

    Art. 2901 Condizioni

    Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:

    1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

    2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

    Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia , anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

    Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

    L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

    Art. 2902 Effetti

    Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

    Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

    Art. 2903 Prescrizione dell'azione

    L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

  • frvanel
    0
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    Giovedì 19 Novembre 2009, alle ore 16:01
    Grazie della risposta....allora, secondo l'art. 2903 ''L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto'' ....potrei sapere perché Condominiale in questo link viewtopic.php?f=9&t=14907 dichiara più o meno che i termini di prescrizione sono di un anno o due, a seconda dei casi? tanto per capire quali e quanti sono i termini di prescrizione....

  • nabor
    0
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    Giovedì 19 Novembre 2009, alle ore 17:08
    Ciao, che io ricordi, Condominiale faceva riferimento alla revocatoria fallimentare, che ha tempi diversi rispetto all'azione revocatoria ordinaria. Un parametro da tenere sempre presente, comunque, è quello del 'giusto prezzo' di compravendita.

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