• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
2008-06-17 17:47:31

Tamponamento di un porticato:servitù di veduta esistente?


Anonymous
login
04 Giugno 2008 ore 12:47 7
In seguito a ristrutturazione di un fienile (con cambio destinazione d'uso) addossato al terreno di mia proprietà è stato realizzato quanto segue (riporto integralmente la dichiarazione del responsabile del progetto nella dia presentata al comune e di cui ho chiesto l'accesso agli atti ora in mio possesso):
"i lavori da realizzarsi nell'immobile in premessa, consiste precisamente nella costruzione di una finestra al piano primo nel nuovo locale ad uso cucina, realizzata dalla chiusura con il tamponamento di un porticato esistente, ma non rispettando le distanze delle vedute come previsto dal codice civile, il sottoscritto ritiene di non aumentare la già esistente servitù di veduta, in ogni caso si chiede a codesta spett.le amministrazione il rilascio dell'autorizzazione richiesta fatto salvo i diritti di terzi...".
A parte il fatto che sono state realizzate altre opere lesive dei miei diritti di confinante, chiedo nello specifico se, come già avevo contestato a suo tempo al comune, IL TAMPONAMENTO DEL PROSPETTO E INSTALLAZIONE DI PARAPETTO AL PRIMO PIANO - ATTUALE ZONA FIENILE - PER REALIZZARE UNA TERRAZZA PROSPICIENTE LA MIA PROPRIETA' (chiamarla finestra è un semplice eufemismo) COSTITUISCE VEDUTA. L'immobile oggetto di ristrutturazione è a una distanza inferiore a mt. 1.50 dal confine di proprietà (distanza prevista dal c.c. per la realizzazione di vedute) e la precedente mancanza di tamponamento al piano primo tra le pilastrature portanti dell' ex-fienile (ora abitazione) non costituiva veduta (a parere mio) poichè per definirla tale non basta la semplice possibilità di "inspicere in alienum". Infatti, oltre ad un cambio di destinazione d'uso che implica la presenza continua di persone, tali opere consentono una permanenza + agevole, sicura e protetta da agenti atmosferici permettendo così la possibilità di guardare senza essere visti e determinando quindi la possibilità di un uso + assiduo. A parere mio, quindi tale opera è illecita, costuendo veduta che prima non esisteva. Così come ritengo di conseguenza illegittima la definizione "preesistente servitù di veduta". Credo siano stati lesi i miei diritti anche con questo tipo di opera (che risulta essere l'unica sulla quale l'amministrazione comunale ha dei dubbi...Il resto sono finestre e pozzetti chiaramente abusivi). Le opere sono state realizzate presentando una DIA. Non è ancora stata data la fine lavori. Come devo agire? Contestanto prima al comune? Essendo una DIa e non un permesso a costruire pare che l'iter comporti come primo passo la segnalazione e contestazione al comune che ha 30 gg di tempo per prendersi carico della situazione. Chiedo a tutti voi consigli e suggerimenti in merito. Ci tengo a precisare che non sono la solita vicina rompiscatole. Il problema nasce nel momento in cui io non ho avuto la possibilità di costruire un garage per negato consenso dei vicini che ora, invece, ritengono lecito scavalcare il mio permesso. Per quanto mi riguarda avrebbero potuto fare quello che volevano se io avessi potuto fare quello che mi serviva. Quindi: chi semina, raccoglie. il mio piccolo terreno era e rimane inedificato, ma la legge vale per tutti. Il buonsenso, putroppo, è di pochi. Grazie a chi vorrà rispondermi.
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 12:55
    Per fare opposizione dovrai appoggiarti ad una perizia tecnica fatta da un professionista (purtroppo costosa).

    Dalla tua descrizione le norme del Codice appaiono disattese.
    Il consiglio è quello di non attendere un minuto in più.

    Qui trovi anche riferimenti giurisprudenziali:

    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm

    Una lettera di diffida inviata al confinante redatta da un avvocato, avrà sicuramente maggior peso che un tuo semplice intervento verbale o scritto.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 15:24
    ... "spronare" il Comune facendo leva anche sulle sue responsabilità (prima di avviare una pratica legale lunga e costosa) basandomi su quanto segue:
    Circolare pubblicata sul forum di supporto alle problematiche incontrate dai tecnici comunali durante l?espletamento delle loro funzioni inerenti il rilascio di autorizzazioni edilizie con particolare riferimento ai diritti di terzi e all?abuso della clauola ?salvo diritti di?
    Oggetto: Violazione dei diritti di terzi nel rilascio dei provvedimenti di natura autorizzatoria in materia di edilizia.
    In seguito al ricevimento della nota del Difensore civico di data 11 febbraio 2002, prot. n. 1069/02, trasmessa a tutti i comuni e per conoscenza al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e all?Agenzia del territorio, questo Ufficio ritiene opportuno e doveroso fornire alcune ulteriori riflessioni e precisazioni sul tema.
    La questione della possibile lesione di diritti di terzi per effetto dell?attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio è nota agli operatori del settore, tant?è che su tale materia le fonti dottrinali e giurisprudenziali non mancano di certo.
    In via preliminare si precisa che si condivide pressoché integralmente il contenuto della lettera del Difensore civico, in quanto è noto anche alla Provincia l?uso strumentale ed illegittimo che talvolta viene fatto della clausola ?fatti salvi i diritti di terzi? in sede di rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie e nel controllo delle denunce di inizio attività. Si ritiene peraltro che tale prassi illegittima non sia assolutamente generalizzata e che di norma gli uffici tecnici comunali operano non solo nel rispetto delle norme procedurali ma anche dei principi generali di buon andamento dell?amministrazione e di correttezza nei rapporti con i cittadini.
    Tuttavia, in considerazione del rilievo che tale tema assume per le strutture tecniche dei comuni, si ritiene sia utile inquadrare in modo più approfondito il problema per evitare che l?eccessiva disinvoltura nel ricorrere alla clausola di cui sopra si trasformi in un altrettanto eccessivo e illegittimo appesantimento del procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie.
    .................................................................................................................................
    Secondo i più recenti orientamenti legislativi in materia di procedimento amministrativo e di riforma della pubblica amministrazione, l?agire degli organi amministrativi deve ispirarsi ad un comportamento più rispettoso dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini, non basato esclusivamente sul ricorso ai classici poteri autoritativi fondati sul principio di supremazia della pubblica amministrazione rispetto ai soggetti privati.
    Si ritiene quindi che il comportamento da suggerire ai comuni nel rilasciare le concessioni/autorizzazioni e nel verificare le denunce di inizio attività non sia del tutto lontano da quello richiesto dal Difensore civico, con le seguenti precisazioni.
    Se è vero che di norma gli aspetti civilisti e pubblicistici, come sopra evidenziato, rimangono ben distinti, è altresì innegabile la presenza di punti di contatto significativi fra di essi. E? noto, ad esempio, che le norme sulle distanze fra le costruzioni e dai confini previste dagli strumenti urbanistici sono integrative del codice civile (art. 873). Allo stesso tempo elementi di origine civilistica assumono una rilevanza particolare nel procedimento di rilascio della concessione edilizia, quale ad esempio la verifica del titolo idoneo di possesso dell?immobile, elemento essenziale per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori edilizi quale requisito di legittimazione soggettiva del richiedente (articolo 88, comma 1, della L.P. 22/91).
    Pur rimanendo fermo che la valutazione delle richieste di autorizzazione ad eseguire interventi edilizi è essenzialmente finalizzata ad assicurare la conformità con gli strumenti urbanistici, non si può negare che spetta comunque all?amministrazione il compito di assicurare un ordinato svolgimento dell?attività urbanistica, conforme all?assetto dei rapporti interprivati relativi all?area interessata dall?intervento, limitando il contenzioso tra le parti che inevitabilmente comporta un grave danno
    anche all?interesse pubblico all?armonico sviluppo dell?attività di trasformazione urbanistica.
    Tale attività va tuttavia svolta solo ed esclusivamente sulla base della documentazione prescritta dal regolamento edilizio ai fini della presentazione delle richieste di concessione/autorizzazione e denuncia di inizio attività, nel senso che il comune non è tenuto ad effettuare controlli complessi e laboriosi diretti ad appurare l?inesistenza di diritti di terzi mediante l?acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella normalmente richiesta.
    La verifica dell?assenza di lesione dei diritti di terzi non può difatti portare assolutamente ad un aggravamento del procedimento amministrativo di rilascio dei provvedimenti autorizzatori, in quanto ciò renderebbe illegittimo il comportamento dell?amministrazione per violazione delle norme sulla semplificazione e snellimento delle procedure recate dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.. Con l?occasione si ricorda che per i procedimenti disciplinati dalla legge urbanistica provinciale trovano applicazione le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla LP 23 del 1992 e non quelle corrispondenti della LR 31 luglio 1993, n. 13, in virtù di quanto disposto dall?articolo 1 della citata LP 23/92. Tale articolo dispone infatti che la legge provinciale si applica non solo all?attività amministrativa della Provincia, ma anche, nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Provincia in ordine alla specifica materia considerata, all?attività amministrativa di ogni altro ente pubblico. L?articolo 24 della LP 23/92, concernente la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, è quindi applicabile anche ai procedimenti di competenza comunale disciplinati da legge urbanistica provinciale, tenuto conto che quest?ultimo articolo non rientra fra quelli la cui applicazione agli enti locali è esclusa a termini del comma 2 dell?articolo 1 della LP 23/92.
    NE CONSEGUE CHE QUALORA RISULTI DALLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA ovvero prodotta durante il procedimento, documentazione che va esaminata con il livello di attenzione normalmente dovuto secondo le note regole dell?ordinaria diligenza, UNA PALESE LESIONE DI DIRITTI DI TERZI, I COMUNI DOVRANNO NEGARE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO, come giustamente ha osservato il Difensore civico, senza peraltro che sussista la necessità di effettuare ulteriori indagini non dovute. E? altrettanto pacifico difatti che, qualora dalla documentazione prescritta e dagli elementi istruttori acquisiti, non risulti la lesione di diritti di terzi, la concessione edilizia risulterà pienamente legittima anche se tale lesione emergesse successivamente al suo rilascio; in questo caso i soggetti lesi, per far valere i propri diritti, dovranno ricorrere al giudice ordinario.
    Generalmente i punti di contatto più frequenti fra la disciplina pubblicistica e quella civilistica riguardano la disciplina delle distanze e quella del titolo idoneo di possesso degli immobili sui quali si interviene.
    I comuni dovranno porre quindi particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di distanze dalle costruzioni e dai confini che, come si è detto, ove contenute nei regolamenti edilizie o nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, costituiscono anche disposizioni integrative del Codice civile, ai sensi dell?articolo 873 del codice stesso. Si ricorda che la verifica del rispetto delle distanze non riguarda solamente quelle prescritte fra le costruzioni e quelle dai confini, ma anche quelle dalle luci e vedute di cui agli articolo 900 e seguenti del Codice civile, accertamento che spesso non viene effettuato in sede di istruttoria. Difatti anche il rilascio di provvedimenti autorizzatori edilizi in violazione delle distanze prescritte dalle luci e vedute determina l?illegittimità degli stessi (Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 1997, n. 84).

    Io credo che l'Amministrazione comunale non sia esente da responsabilità e che non sia giusto, per il cittadino i cui diritti sono "in teoria" sanciti nel PRG oltre che dal C.C., dover ricorrere a costose pratiche per omissioni dell'organo comunale preposto! Il sistema giudiziario sarebbe pure alleggerito da cause "ridicole" come queste. Trovo assurdo che un diritto di per sè palese debba seguire l'iter di una causa che in fatto di tempi e soldi rende ancora + difficile la situazione del soggetto leso. Se l'Amministrazione comunale agisse con meno leggerezza e + imparzialità (come mai a me, 8 anni fa è stato negato un permesso se non presentando accordo scritto tra le parti come prescritto dal prg?? Forse perché nuova residente?!) certe questioni sarebbero risolte in partenza. Magari con un accordo del tipo: Io cedo a te e tu cedi a me (cosa che avevo proposto...). A fronte di questa situazione il Comune non può salvarsi semplicemente con un "salvo diritti di terzi". E se i terzi non vogliono stare a guardare questi restano impuniti, se ne lavano le mani con una clausola che, alla fine, tutto permette esentandoli da ogni responsabilità e il terzo leso deve sborsare soldi e tempo per dimostrare un diritto sacrosanto e nel mio caso pre-annunciato.
    Sono senza parole...anche se dai miei post si direbbe il contrario. E credo che situazioni di questo tipo siano principale responsabilità degli Organi (in)competenti e (im)parziali che rilasciano le autorizzazioni tra un caffè e la lettura della gazzetta dello sport! Alla fine, probabilmente, anch'io seguirò il classico ed estenuante iter del terzo leso...l'avvocato (consultato tempo fa: non l'ho ancora aggiornato sugli ultimi eventi) ha già prospettato che sai quando inizi ma non quando finisci e che queste cause sono le + lunghe e "rognose", anche se tu hai evidentemente ragione. Ma pur avendo evidentemente ragione non necessariamente, alla fine di tutto (quando?) le spese saranno addebitate a chi perderà la causa. Di solito è così...ma è a discrezione del giudice. E nel frattempo IO PAGO! Evviva lo stato di diritto...dei nostri sogni! Quasi, quasi...faccio l'abusiva pure io. O vendo casa. Mi sa che faccio prima e ci guadagno di più. Sicuramente non ci perdo.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 16:54
    Lo scrivo per esperienza personale, prima d'intervenire inibendo lavori soggetti a silenzio-assenso, anche in presenza di controinteressati (quale sei tu), il Comune competente ci mette secoli...io agirei sui due fronti, civile e amministrativo (il TAR è molto più veloce del Tribunale ordinario)

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 17:29
    Però a questo punto mi sa che devo ricontattare l'avvocato. Non sono in grado di procedere da sola. Speravo bastasse segnalare l'abuso. Troppo facile, lo so. Ma ci ho voluto credere per qualche minuto.

    Grazie
    Siete stati veramente gentili

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Giugno 2008, alle ore 21:14
    Ho sottoposto l'analisi della documentazione richiesta al comune al mio geometra. Telefonicamente mi ha preannunciato che gli abusi sono multipli:
    1 - in progetto il pozzetto per le acque scure sarebbe stato dichiarato all'interno della loro proprietà e realizzato invece a distanza non regolamentare (circa 1 metro) dalla mia.
    2 - i punti luce (2) realizzati sono ad altezza ed ampiezza non regolamentare
    3 - le finestre a progetto (1) in reltà sono 2 + la posa del parapetto di cui accennavo nel primo post. Oltre a non essere regolari per mancanza del mio consenso le aperture sono pure in numero maggiore di quanto dichiarato a progetto.

    Devo incontrare il mio geometra a giorni perché ha chiesto di verificare con un ulteriore sopralluogo (per maggiore sicurezza).
    Mi preannunciava pure, comunque, che il direttore dei lavori avrebbe presentato una lettera al comune in cui si assumeva la totale responsabilità di quanto realizzato contro il codice civile (esentando l'amministrazione comunale) e che quindi una eventuale mia segnalazione al comune riguardo quanto è chiaramente lesivo dei miei diritti non ha ragione d'essere perché, in un certo senso, sollevato a priori con quella dichiarazione.

    MA IO NON NE SONO CONVINTA e chiedo se è davvero lecito il comportamento dell'ufficio tecnico del comune che, a maggior ragione, è a conoscenza e se ne lava le mani degli abusi dichiarati e non...Questi ultimi comunque visibili e facilmente accertabili. Grazie di nuovo. Esprimerò le mie perplessità al geometra ma l'idea di dover aspettare ancora qualche giorno mi innervosisce sempre più. Spero di ricevere una risposta da voi per placare la mia ansia anche riguardo a questo dubbio che non è certo risolutivo della questione ma visto che il danno è stato fatto e io sola sono la parte lesa non riesco ad accettare che pure il comune possa passarla liscia perché omette di fare il suo dovere. In pratica l'ufficio tecnico non è mai perseguibile? Chiunque può fare fare quel che vuole e il babbeo come me deve guardarsi pure dalle loro pratiche accettate per silenzio-assenso? Anche se il tecnico comunale è a conoscenza degli abusi basta scrivergli dicendo "guarda pure dall'altra parte che tanto mi prendo io la responsabilità di quel che faccio?".

    Mah...non ci posso credere!

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 17:17
    Ciao, purtroppo quanto da te lamentato accade spesso. Se vi è lesione dei 'soli' diritti dei terzi, nel rispetto (almeno apparente) delle norme edilizie, è il controinteressato che deve attivarsi, il Comune ben difficilmente emetterà un ordine inibitorio.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 17:47
    Ma la fossa biologica per lo smaltimento delle acque scure a ridosso del mio terreno e contemporaneamente nell'area comune (cortile su cui di affacciano oltre alla mia proprietà anche quella dell'abusivo e di altri 2 vicini di casa) non è anche contro le norme edilizie e ambientali? O anche questa è "solo" soggetta a diritti (prevaricati) dei terzi) con conseguente e di nuovo accettabile omissione dell'ufficio tecnico?
    Se, come credo, la fossa biologica è contro le norme edilizie...beh, qui almeno il comune dovrà rispondere!! In ogni caso io mi chiedo di nuovo se pure la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato a progetto e quanto realizzato non compete l'ufficio tecnico comunale...
    ciao
    Grazie

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img abazabafamily
Buongiorno,chiedo un consiglio la testa sta scoppiando.Nel 2007 abbiamo costruito la nostra casa ex capanno. Con scia e varie tutto depositato in comune. Nel 2018 abbiamo venduto...
abazabafamily 01 Marzo 2024 ore 10:34 5
Img antipodo
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente...
antipodo 05 Dicembre 2023 ore 19:33 2
Img veronica passeri
Buongiorno a tutti, nel mio palazzo stiamo sostituendo la bocca tarata con dei propri contatori che saranno installati lungo la parete esterna di un cortile di mia proprietà...
veronica passeri 12 Luglio 2023 ore 18:47 2
Img endy22
Buongiorno, da circa 16 anni ho comperato una casa in una corte dove per accedere nel mio appartamento devo passare in un ballatoio dove nell'atto notarile di casa mia è...
endy22 22 Marzo 2023 ore 18:49 4
Img giovannimoras
Salve, abito in provincia di Treviso ho ereditato da mio nonno una villetta bifamiliare.Al piano terra c'è un altro proprietario e al primo piano ci sono io.Nel 1985...
giovannimoras 27 Febbraio 2023 ore 11:24 2
Notizie che trattano Tamponamento di un porticato:servitù di veduta esistente? che potrebbero interessarti


Servitù di veduta mediante costruzione di un balcone, è lecito?

Leggi e Normative Tecniche - Non sempre è possibile la costruzione di un balcone per l'esercizio di una servitù di veduta, astrattamente possibile se si tratta solo di apertura di finestra.

Diritto di veduta e panorama: cosa dice la legge

Affittare casa - Quali sono le differenze tra diritto di veduta e panorama; in cosa consiste la servitù di panorama e come si costituisce. Vediamo cosa dice la legge in materia.

Servitù prediali: cosa sono e caratteristiche

Leggi e Normative Tecniche - Che cosa sono le servitù prediali? Vediamo quali sono i requisiti e le caratteristiche, spieghiamo come funzionano e le regole relative alle modalità di esercizio

In quali casi cessa la servitù di passaggio

Proprietà - Quando viene meno il diritto di passare sul fondo altrui in forza di una servitù di passaggio? Che cos'è la servitù di passaggio e in quali casi si estingue.

Vendita e servitù di passaggio: quali connessioni?

Proprietà - Vendere un fondo gravato o avvantaggiato da servitù di passaggio comporta l'automatico trasferimento del diritto. Esistono, tuttavia, eccezioni a questa regola?

Costruzioni e rispetto delle distanze dalle vedute

Normative - Il diritto di affacciarsi sul fondo del vicino, se legalmente esistente, impone al proprietario del fondo gravato l'obbligo di rispettare le distanze dalle vedute.

Diritto di servitù: la modificazione è un contratto

Proprietà - Per modificare una servitù è necessario un contratto che incida sul diritto come inizialmente previsto: quali sono i requisiti formali e sostanziali dell'accordo?

Quando vengono escluse le servitù coattive?

Proprietà - Si può costituire una servitù su un fondo servente con fabbricati in costruzione? No, non si può perché rileva l'integrità dei fabbricati sia attuale sia potenziale

Si può asfaltare il luogo di transito soggetto a servitù di passaggio?

Proprietà - La legge, a determinate condizioni, consente lavori sul fondo servente da parte del titolare della servitù di passaggio: il caso dell'asfaltatura del passaggio.
346.663 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI