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2007-10-03 13:27:40

Residenza e prima casa - 15957


Anonymous
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02 Ottobre 2007 ore 07:25 6
Ciao a tutti,
domanda: se io sono residente nel comune xx e acquisto una casa nello stesso comune per andarci a vivere da solo, non ho l'obbligo di cambiare residenza per godere delle agevolazioni fiscali, giusto?


Però... così facendo io potrei anche spacciare un'ipotetica seconda casa come prima casa (supponendo che abito coi miei e intanto acquisto la casa) o sbaglio?

Grazie
  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 12:38
    Ne abbiamo parlato centinaia di volte sul forum.

    L'obbligo di adibire la "propria prima casa" a residenza principale non è più in vigore, c'è scritto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate:

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

    L'obbligo di adibire la prima casa a propria residenza permane solo se si intende vendere la casa stessa entro 5 anni, nel caso di non ottemperanza andrà pagata la plusvalenza.

  • picus
    0
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    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 20:36
    Scusa Condominiale, dove è scritto esattamente? Io continuo a leggere nei vari post che occorre stabilre la residenza entro i 18 mesi, pena richiesta di conguaglio + penale del 30%... grazie per la risposta, la cosa interessa molto anche a me

  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 21:41
    Bastava leggere la Circolare che ti ho proposto con attenzione, non in modo superficiale!

    Leggi il punto 5:

    4. alla novità nel godimento della agevolazione.
    Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 08:19
    ATTENZIONE però:

    se non trasferite la residenza anagrafica si paga l'ici senza detrazioni!

  • picus
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 10:03
    Si ma al punto 2 (decadenza) recita:
    2. all'ubicazione dell'immobile, che deve essere situato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza, o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi, o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;

    Bastava leggere la Circolare che ti ho proposto con attenzione, non in modo superficiale!

    Leggi il punto 5:

    4. alla novità nel godimento della agevolazione.
    Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 13:27
    È talmente chiaro che non si presta a interpretazioni!

    In altra circolare, l'agenzia delle Entrate ha nuovamente ribadito:

    - l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attivita' lavorativa;

    Insomma, basta porre la residenza nel comune ove si trova l'immobile "prima casa" e non nella "prima casa stessa".

    Mi sembrava di essere stato chiaro!

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