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2008-01-29 18:01:18

Ordine irrevocabile di pagamento


Anonymous
login
29 Gennaio 2008 ore 12:29 4
Da quanto ho potuto comprendere l’erogazione del mutuo non è mai immediata;la banca infatti aspetta ,prima di farlo, il cosidetto consolidamento dell’ipoteca.Si aprono per il compratore due alternative proposte dalla banca stessa per ovviare al problema di disporre della somma nel momento in cui si stipula il rogito.
1) il prefinanziamento del mutuo, mediante il quale vengono messe a disposizione del beneficiario le somme che ha chiesto mediante un assegno depositato sul suo conto corrente , oppure mediante uno scoperto sul suo conto ,con il relativo pagamento di salati interessi, ben maggiori dei tassi dei mutui
2)mediante l’ordine irrevocabile di bonifico che sottoscriverà l’acquirente a benficio del venditore.
La domanda che mi viene spontanea in merito a questa seconda soluzione è:Se nel frattempo,( nel periodo in cui cioè l’ipoteca non è ancora consolidata che se non sbaglio è di 15 giorni)cosa accade se il venditore fallisce?Insomma cosa accadrà all’ordine di pagamento irrevocabile che il compratore ha firmato?
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 13:26
    Non è un problema dell'acquirente, la banca ha i mezzi per aggredire l'immobile in caso di fallimento del costruttore.

    L'acquirente dal 2006 ha tutti i mezzi per la protezione del capitale che gli è stato concesso dalla banca tramite mutuo.

    Il costruttore infatti ha l'obbligo di attivare la "fidejussione" a favore dell'acquirente gia alla stipula del contratto:

    http://www.condomini.altervista.org/Acq ... Tutela.htm

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 14:09
    Non è un problema dell'acquirente, la banca ha i mezzi per aggredire l'immobile in caso di fallimento del costruttore.

    L'acquirente dal 2006 ha tutti i mezzi per la protezione del capitale che gli è stato concesso dalla banca tramite mutuo.

    Il costruttore infatti ha l'obbligo di attivare la "fidejussione" a favore dell'acquirente gia alla stipula del contratto:

    http://www.condomini.altervista.org/Acq ... Tutela.htm

    Nel mio caso, io non ho la fideiussione, in quanto il permesso di costruire l'edificio, di cui fa parte l'appartamento che ho acquistato, risale al 2003,anno in cui non vi era l'obbligo di fideiussione da parte del venditore.
    Cio nonostante ho chiesto specificatamente a una banca che l'erogazione non avvenisse in maniera differita;non volevo infatti pagare gli interessi del prefinanziamento o dello scoperto del conto corrente.Il direttore ha acconsentito dopo avergli specificato piu volte questo particolare;nessun interesse o pagamento di penali.Lo avevo posto come condizione per diventare correntista e "mutuatario" della banca.Facendo mente locale ,ricordo che il direttore parlò di questo bonifico irrevocabile di pagamento e di cui adeso sto chiedendo lumi.Ma,adesso che sto indagando sulla cosa mi vengono in mente mille domande su di essa.
    La domanda che ponevo , infatti , riguardava a cosa potrebbe succedere se, in mancanza di fideiussione il venditore, soggetto fallibile, effettivamente fallisse nel periodo di attesa del consolidamento dell'ipoteca.... dopo che l'acquirente ha firmato l'ordine di pagamento irrevocabile .Si lo so masturbazioni mentali...

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 15:20
    Il notaio registra l'ipoteca presso l'ufficio del territotio (ex registri immobiliari) il giorno stesso o al massimo il giorno seguente alla formalizzazione dell'atto.
    Da quel preciso istante la banca ha il diritto di aggredire la proprietà.
    Naturalmente gli altri adempimenti devono essere compiuti: rogito, variazioni catastali, ecc.

    Il pagamento al costruttore avviene contestualmente al passaggio di proprietà del bene che non è più quindi nella disponibilità del costruttore venditore.

    Purtroppo resta in essere la possibilità del creditore, in caso di fallimento del costruttore venditore, di rivalersi sull'immobile stesso entro un anno dalla vendita, ma tutto ciò indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto in contanti o tramite mutuo ipotecario.

    Ne abbiamo parlato molte volte nel forum.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 18:01
    Ricordo, comunque, che, ai sensi del nuovo art. 67 della L. fallimentare, lettera c), a sua volta attuativo della L. 210/2004, la compravendita trascritta, purchè avvenuta al giusto prezzo e in presenza degli altri presupposti soggettivi, non è soggetta ad azione revocatoria .

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