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2006-03-11 08:48:13

Mutuo per ristrutturazione edilizia


Pscappaticci
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08 Marzo 2006 ore 10:50 3
MI CONFERMATE LA POSSIBILITA' DI DETRARRE GLI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UNITA' DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER UN MASSIMO DI ? 2582,28 L'ANNO?
  • anonymous
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    Mercoledì 8 Marzo 2006, alle ore 16:31
    MI CONFERMATE LA POSSIBILITA' DI DETRARRE GLI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UNITA' DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER UN MASSIMO DI ? 2582,28 ?

    No, a me è stato detto dal notaio che non c'è un tetto massimo in assoluto... potrebbe essere che i 2582,28? siano il tetto annuale.

  • pscappaticci
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    Mercoledì 8 Marzo 2006, alle ore 16:36
    MI CONFERMATE LA POSSIBILITA' DI DETRARRE GLI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UNITA' DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER UN MASSIMO ANNUO DI ? 2582,28 ?

  • scarall
    0
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    Sabato 11 Marzo 2006, alle ore 08:48
    Ciao
    ho trovato quest'articolo
    QUANDO SI STIPULA UN MUTUO PER COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE

    I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale possono detrarre dall'Irpef gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari.
    Per costruzione e ristrutturazione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.
    In particolare, sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori (nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L'importo per il quale spetta la detrazione non può superare 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d'imposta.
    La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
    A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
    Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
    - il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
    - l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
    - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
    La detrazione è limitata all'ammontare degli interessi passivi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
    La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
    Inoltre per gli altri che comprano

    Con la circolare n. 15 del 2005, che ha affrontato talune questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale, in risposta al quesito n. 4.1, è stato precisato che nella particolare ipotesi in cui l?importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l?acquisto dell?immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione degli interessi passivi di cui all?articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir deve essere limitata, sempre nell?ordinario limite massimo previsto dalla norma, all?ammontare riferibile al predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell?immobile indicato nel rogito e degli altri oneri accessori (debitamente documentati) connessi con l?operazione di acquisto. A tal fine la medesima circolare ha indicato la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi spettanti (costo di acquisizione dell?immobile X interessi pagati / capitale dato in mutuo).
    Al riguardo si chiarisce che tra le spese accessorie connesse all?acquisto rientrano, in aggiunta all?onorario del notaio, anche le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali.
    In relazione all?argomento in discorso, è possibile che nel passato i contribuenti e i CAF abbiano agito nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all?intero ammontare degli interessi pagati e che, conseguentemente, i CAF abbiano apposto il visto di conformità su dichiarazioni che esponevano interessi passivi relativi a mutuo di valore eccedente quello dell?abitazione principale, senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell?ammontare detraibile.
    È possibile che ad ingenerare l?errore ipotizzato abbia contribuito la mancanza per il passato di specifiche direttive ai CAF e che ciò abbia determinato, in un contesto di non agevole lettura del dato normativo, quella obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma che, ai sensi dell?articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, legittima la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti, fermo restando il recupero dell?imposta dovuta e dei relativi interessi.
    Per la stessa ragione le sanzioni per visto di conformità infedele possono non essere applicate nei confronti dei CAF incorsi nell?errore, considerato che -come si accennava- nelle istruzioni concernenti i controlli ad essi demandati, non sono state fornite, al riguardo, specifiche indicazioni.
    Per quanto detto si invitano gli uffici a non applicare le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che siano incorsi nelle violazioni di cui sopra in relazione al periodo d?imposta 2003 e a quelli precedenti.
    Resta impregiudicata la necessità di adeguare i comportamenti relativi al periodo d?imposta 2004 in senso conforme a quanto indicato nella circolare n. 15 del 2005.
    Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

    Tenete presente che gli onorari del Notaio ora si calcolano in base alla rendita catastale!!! e non sul dichiarato

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