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2010-07-03 06:47:28

Mancato adempimento dlgs 122/05 art 4


Cristiano1970
login
28 Giugno 2010 ore 16:02 3
Ciao a tutti
vi racconto la mia piccola dissavventura -
ho acquistato casa all'inizio dell'anno e mi e' stata rilasciata una garanzia postuma decennale indennitaria. Ora mi e' saltato tutto il pavimento delle camere da letto (in legno), completamente sollevato tale da non riuscire a camminarci sopra. Ho provato ad attivare la polizza assicurativa ma mi sono reso conto che paga solo i danni derivanti da crollo strutturale, quindi niente pavimenti anche se gravemente danneggiati.
Ora mi sono rivolto ad un amico avvocato che mi ha suggerito come operare ovvero inviare la seguente lettera al costruttore (e non alla assicurazione) che condivido e spero possa essere utile a qualsiasi si trovi nella mia stessa condizione (sperando che il costruttore non sia gia' sparito!!); spero che internet serva anche a questo ovvero condividere informazioni per trovare le soluzioni ai problemi

Io sottoscritto nome cognome, in data------------ ho acquistato l?immobile sito in citta?, via numero, riferimenti catastali con atto numero ------------------ presso il notaio -----------------

Così come previsto dall?art. 4 del D.Lgs. 122/2005, ho ricevuto all?atto di trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a mio beneficio quale promissario acquirente, numero --------------- della compagnia ass.va -----------------------

Tuttavia, da una analisi della suddetta polizza risulta che la stessa garantisca e tenga indenni ?dei danni materiali e diretti alla sola struttura dell'immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi che abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata?, restando esclusi importanti ambiti di responsabilità ed operatività di cui all'art. 1669 CC. relativi ai gravi difetti, che la giurisprudenza dominante ritiene estesi alle impermeabilizzazioni, involucro ed ai rivestimenti, pavimenti ed intonaci (vedi ad esempio Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 29 aprile 2008, n. 10857).

Appare evidente, pertanto, la violazione da parte di codesta Ditta dell?obbligo di rilascio di una polizza che faccia riferimento e copra tutti i possibili danni rientranti nell?ambito di applicazione dell?art. 1669, secondo quanto previsto dall?art 4 del dlgs 122/05 (?Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione?)

Altresì evidente è la grande rilevanza che per il sottoscritto, in qualità di acquirente, assume la corretta definizione dell?ambito di operatività della polizza prevista dal menzionato art. 4 del D.Lgs. 122/2005, sia per la tutela diretta a fronte di possibili eventi dannosi, sia a tutela del valore stesso dell?immobile acquistato che inevitabilmente subirebbe una forte diminuzione a fronte dell?inesistenza delle corrette coperture assicurative, volte, per l?appunto, a preservare la fruibilità dell?immobile ed il suo valore nel tempo.

In ragione di quanto sopra esposto, con la presente diffido codesta Ditta, in persona del legale rappresentante ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro il termine di ? giorni dalla ricezione della presente, all?obbligo previsto dall?art. 4 del D.Lgs. 122/2005, consegnando polizza assicurativa indennitaria decennale a mio beneficio quale acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile che preveda una copertura estesa all?involucro, alle impermeabilizzazioni delle coperture, ai pavimenti e rivestimenti interni, agli intonaci o rivestimenti esterni secondo il disposto dall?art 4 del dlgs 122/2005.

In mancanza di ottemperanza nel suddetto termine, provvederò a dare mandato ad un legale per la tutela dei miei diritti in forma specifica, ovvero per il risarcimento del danno subito in termini di diminuzione del valore dell?immobile, per il quale mi riservo di procedere ad apposita quantificazione.

Resta, inoltre, inteso, che per gli eventuali vizi o danni rientranti nell?ambito di applicazione di cui all?art. 1669 e non espressamente coperti dalla polizza attualmente in mio possesso, codesta Ditta dovrà risponderne personalmente, in termini di ripristino e risarcimento degli eventuali danni subiti.
  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 20:15
    Ciao Cristiano, grazie dell'apporto. Ora, nella fattispecie la polizza non ti è stata consegnata al rogito, come pure impongono la L. 210/2004 ed il suo decreto d'attuazione. Questo, di per sè, legittimerebbe anche altre azioni, civilisticamente parlando. Io, piuttosto, evidenzierei altri profili, ossia che se la polizza non copre i gravi difetti di cui al secondo comma dell'art. 1669 c.c., rimane privo di copertura assicurativa l'isolamento termoacustico, che, come sai, incide anche sull'agibilità dell'immobile, ai fini dell'evidenza pubblica, oltre che dell'affidamento contrattuale.

  • cristiano1970
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Luglio 2010, alle ore 15:02
    Grazie per le info
    io non sono esperto in materia, ma chiedendo in giro ad amici che hanno comprato casa di recente ho scoperto che la maggior parte delle volte e' stata data una polizza che copre solo in caso di crollo della casa (a qualcuno e' stata data una polizza anche sul tetto).
    Ora io ho il pavimento completamente sollevato, non posso entrare nelle camere e secondo me si tratta di grave difetto in quanto non mi permette di usare le camere.
    Da qui grazie alla collaborazione di un amico avvocato ne e' scaturita la lettera per mettere in mora il costruttore su un obbligo che lui ha ma di fatto non ha adempiuto.
    Mi sono reso conto che vi e' una grossa lacuna in materia e per questo ho postato il problema e una soluzione
    ciao

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 3 Luglio 2010, alle ore 06:47
    Grazie. Un consiglio strategico te lo posso fornire sin d'ora: se la polizza postuma non copre l'isolamento termoacustico, sicuramente il costruttore sa che la casa non è conforme alla L. 10/91; ebbene, il mancato rispetto di questa comporta gravissime sanzioni, a carico di costruttore e DL, e l'obbligo di porre rimedio alle difformità riscontrate. Per quanto attiene il pavimento, giurisprudenza consolidata ne qualifica i problemi come grave difetto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., secondo comma.

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