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2010-01-04 14:12:48

Lavori in garanzia


Kemilem
login
03 Gennaio 2010 ore 11:38 2
Buongiorno,
abito in un contesto di 14 unità e la garanzia di 10 anni dello stabile termina a marzo 2010. A seguito di ripetuti problemi idraulici, la scorsa estate abbiamo fatto fare una perizia che ha riscontrato evidenti carenze dal punto di vista costruttivo.
Allarmati dai problemi riscontrati a metà settembre si è tenuta un'assemblea straordinaria in cui abbiamo deliberato di segnalare la cosa al costruttore e, nel caso in cui all'amministratrice non fosse pervenuto un riscontro positivo con relativo impegno per l'esecuzione dei lavori necessari, di affidarci ad un legale entro il 15 ottobre.
Purtroppo la nostra amministratrice sembra non essere molto attenta ai nostri problemi, infatti ad oggi non solo non ha ancora una risposta (tutto ciò che possiede è la ricevuta della raccomandata arrivata al costruttore), ma non si è neppure rivolta ad un legale come invece da noi deliberato, difendendosi da ogni accusa di menefreghismo sostenendo che, in caso di un'eventuale azione legale, siamo tutelati dal fatto di aver presentato i problemi prima della scadenza della garanzia.
Vi chiedo se secondo voi è realmente così o se esiste un cavillo a cui il costruttore può appigliarsi.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione concessami.
Grazie
Mikele
  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Gennaio 2010, alle ore 17:18
    L'articolo di riferimento in relazione alla garanzia decennale (sia per ciò che concerne la tipologia di difetti garantiti che i tempi di denuncia degli stessi) è contenuta nell'art. 1669 c.c. che le riporto:

    Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
    Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
    Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
    Ciò significa che dovreste "iniziare una causa" entro un anno dalla denuncia dei vizi per non perdere il diritto al risarcimento o al ripristino della normale funzionalità.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Gennaio 2010, alle ore 14:12
    Concordo nella risposta, ovviamente. a parte l'anno per l'azione, ricordo, comunque, che la denuncia del vizio o difetto è sì interruttiva della prescrizione, ma solo se la gravità dello stesso fosse, effettivamente, percettibile solo da un professionista tecnico.

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