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2004-10-15 16:54:47

Il solaio al giardino-deposito


Anonimo
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11 Ottobre 2004 ore 18:21 3
Ancora un problema da sottoporre alla vostra cortese attenzione.
La casa che devo ristrutturare è composta da 3 piani: primo piano zona giorno, secondo piano zona notte e terzo piano terrazzo con mansarda.E' a forma di parallelepipedo con base rettangolare e le aperture sono sui lati corti (sui i lati lunghi ci sono altre costruzioni). Da un lato si affaccia con balconi su un strada principale e dall'altro si affaccia su quello che era un giardino di circa 30 mq. oltre il quale c'è un muro di 3 m. circa che lo separa dalla strada. L'affaccio sul giardino avviene sia mediante finestre abbastanza ampie da permettere di sporgersi, sia mediante luci situate nella parte alta delle camere con grate che non permettono di affacciarsi. Quello che 40 anni fa era un giardino oggi è diventato un deposito con soffitto in coibentato.
Quello che chiedo è se il proprietario del deposito possa edificare il solaio senza il mio permesso e se può farmi chiudere le luci o le finestre.
Volendo egli vendere un domani l'area che si estende sopra il suo deposito e che costituirebbe il prolungamento del mio parallepipedo potrebbe chiedermi qualsiasi prezzo o si dovrebbe attenere alle tariffe del mercato? Potrei avere io un diritto di prelazione sull'acquisto di quell'area?
Grazie e cordiali saluti a tutti.

Antonella
  • beppe64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Ottobre 2004, alle ore 21:02
    1. Le finestre non si possono chiudere o meglio dove ci sono aperture con caratteristiche di finestra non si può costruire in aderenza, mentre dove vi sono luci sì.
    2. siamo in un libero mercato e quindi può chiedere quello che vuole.
    3.non vi è il diritto di prelazione.
    ciao

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Ottobre 2004, alle ore 11:05
    Sei sicuro di quello che dici?
    Le mie luci risultano sul progetto comunale e sono regolarmente dichiarte. Si possono chiudere lo stesso?
    Ciao.

  • beppe64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Ottobre 2004, alle ore 16:54
    L'art.904 del Codice Civile dice:"La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo o di costruire in aderenza.Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio".
    Questo dice la legge e mi sembra chiaro, .....che poi sia stata applicata e come non lo so!
    Ciao

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