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2009-02-13 18:32:01

Giusta causa e gravi motivi...


Trebbia123
login
13 Febbraio 2009 ore 13:10 3
Premettendo di conoscere quanto detto dalla 431/98 all'art 3 punto 6, il mio contratto di locazione regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato, prevede al punto 4) "Facoltà del conduttore di recedere dal contratto tramite avviso in raccomandata A/R almeno 3 mesi prima".

Dato che non viene esplicitamente richiesto in questo articolo del contratto, si rimane ugualmente vincolati all'atto dell'invio disdetta inquilino dichiarare la "giusta causa" per gravi motivi?

Se inviando la raccomandata si comunica al proprietario solo la disdetta senza specificare null'altro, in che modo e sede il locatore può "forzare" per farsi comunicare le motivazioni e come esse eventualmente possono essere verificate e valutate "gravi"??

Grazie
  • condominiale
    0
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    Venerdì 13 Febbraio 2009, alle ore 16:26
    I contratti "liberi" stipulati in base alla 431/98 con durata 4+4 (che sono i più diffusi) necessitano della "giusta causa" per cessare anticipatamente sia da parte del conduttore, sia da parte del locatore.

    Il vincolo citato dell'invio della disdetta tre mesi prima invece che i sei mesi normali, può essere un impegno accettato se sottoscritto da entrambe le parti.

    Resta però il vincolo della giusta causa che è ben specificato nella legge in oggetto, che ha ripreso le indicazioni della vecchia legge sull'equo canone.

    In conclusione, se non sussiste la "giusta causa", la disdetta anticipata non è ammissibile; nel contratto infatti davrebbe dovuto essere stata inserita una precisa deroga alla giusta causa, non solo alla riduzione del termine di disdetta affinché potesse avere efficacia per entrambi i contraenti. (Cassazione)

  • trebbia123
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Febbraio 2009, alle ore 17:48
    Si i 3 mesi di preavviso sono stati sottoscritti da entrambi (è il proprietario stesso che ha stilato il contratto)... quindi a quanto capito non contestabili a favore dei 6 come recita la 431/98!

    Per quanto riguarda la giusta causa mi permetto di evidenziare una certa opinabilità della stessa; cioè quello che potrebbe essere "giusta causa" per il conduttore potrebbe non esserlo dal punto di vista del locatore.
    Ad esempio l'aver trovato un nuovo lavoro ma esattamente al lato opposto della città il che preveda 1h e 15' di viaggio per raggiungerlo e altrettanto per il ritorno a casa, potrebbe non essere sufficientemente importante per il locatore ma invece provocare un fortissimo disagio sullo stile di vita, sulle abitudini (e quindi sulla psicologia) del conduttore tali da fargli invocare la giusta causa per gravi motivi.
    Chi decide in merito su ciò che è grave o no?

    Quindi se il proprietario non è d'accordo sulla gravità del motivo... come può opporsi alla disdetta? Solo tramite vie legali??

  • condominiale
    0
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    Venerdì 13 Febbraio 2009, alle ore 18:32
    Se leggi con attenzione le due leggi in oggetto, rileverai che la "giusta causa" è esattamente contemplata in precise situazioni.

    Non è lasciata all'opinione delle parti.

    (il trasferimento per motivi di lavoro è uno dei casi di giusta causa)

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