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2007-02-15 15:59:04

Fallimento del costruttore


Doctorwho
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12 Febbraio 2007 ore 08:27 9
Vorrei porre questo quesito;

Se acquisto una casa, dopo l'atto del notaio ( quindi dopo che è avvenuto il passaggio di proprietà a mio favore) se il costruttore dovesse fallire, i suoi creditori possono rifarsi sulla mia abitazione adibita a prima abitazione tramite azione revocatoria????

Il d. lgs 122/2005, all'articolo 10, non dovrebbe proteggere la mia abitazione se adibita a prima abitazione e pagata il giusto prezzo???

Vi prego rispondetemi, ancora non ho firmato nulla ma sono i risparmi di tutta la mia vita!!!!!!!!!!!
  • nabor
    0
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    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 09:45
    Ciao, si tratta di vedere se il tuo acquisto ricade o meno sotto la tutela del d. lgs. 122/2005...

  • doctorwho
    0
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    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 11:02
    Ma mannaggia Mannaggia!!!!!

    A me quella casa piaceva davvero!!!! Aveva il caminettto ed il cappotto termico ad un buon prezzo!!! erano 5 palazzine di cui 4 già tutte costruite e vendute ed era l'ultimo appartamento rimasto!!!

    Non mi fà fidejussione quindi la presentazione del progetto è anteriore al 21 luglio 2005, quindi non ci sarà neanche la protezione da azione revocatoria....

    E' un anno che cerco casa e quella è la 62esima casa che visito, sono disperato.

  • nabor
    0
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    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 16:10
    Un consiglio che mi sento sempre di dare, in questi casi, è trascrivere il contratto preliminare, anche se comporta un maggior onere economico...
    punto secondo, un'occhiata pedagogico/istruttiva a www.conafi.net

  • doctorwho
    0
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    Martedì 13 Febbraio 2007, alle ore 14:49
    Ma nel 2005 c'è stata anche la riforma dell'azione revocatoria, non ricordo bene la legge, per cui se uno acquista casa e la adibisce a prima abitazione, se pagata il giusto prezzo non è esperibile azione revocatoria... Indipendentemente dalla presenza di fidejussione o meno.

    Non sono un avvocato, non vorrei dire corbellerie...

  • condominiale
    0
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    Martedì 13 Febbraio 2007, alle ore 16:06
    Infatti l'art. 10 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 protegge gli acquirendi dell'immobile adibito a "prima casa" in caso di fallimento del venditore (costruttore).
    Questi immobili non possono essere "aggrediti" dai creditori fallimentari.

  • nabor
    0
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    Martedì 13 Febbraio 2007, alle ore 16:54
    Il problema, appunto, è che la tutela si applica solo a quegli immobili per i quali, al 21 luglio 2005, il titolo edilizio NON fosse ancora stato richiesto.
    Peraltro, secondo dati del Conafi, che ho citato prima, il 90% dei costruttori non rispetta la legge, pur essendo obbligati a farlo...

  • doctorwho
    0
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    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 15:03
    Scusate, ma continuo a non capire. Sono d'accordo che la legge 122 comprende solo i progetti presentati dopo il 21 luglio 2005, ma la legge che riforma l'azione revocatoria 14/05/2005 n. 80, dice che """""non sono soggette ad azione revocatoria c) le vendite a giusto prezzo d?immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l?abitazione principale dell?acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;"""""

    Io mi sto riferendo ad una legge diversa dalla 122!!

    Forse mi sfugge un articolo che dice che sono escluse dalla revocatoria solo i progetti presentati dopo il 21 luglio 2005....

  • doctorwho
    0
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    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 15:09
    Facendo il ragionamento della serva, siccome la legge 80 è stata promulgata il 14 maggio 2005, entra in vigore 15 gg dopo, essendo il mio atto di acquisto posto in essere sicuramente dopo il 15 febbraio 2007, non ci dovrei rientrare???

  • nabor
    0
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    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 15:59
    Ciao, chiariamo un pò le cose: il decreto legislativo n. 122 del 2005 (non è legge, ma decreto) ha lo scopo di attuare la legge delega n. 210 del 2 agosto 2004, che prevede la modifica dell'articolo 72 R.D. 267/42 (c.d. legge fallimentare). Il limite temporale di applicazione del d. lgs. 122/2005, ossia il 21 luglio 2005, concerne solo gli articoli da 2 a 5 dello stesso decreto, quelli concernenti la fidejussione per il corrispettivo contrattuale e la polizza indennitaria decennale, ma non l'esperibilità della revocatoria fallimentare

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