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2006-09-28 09:51:58

Dia - 8637


Nicolettab
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28 Settembre 2006 ore 09:06 1
Ciao,
ho recentemente acquistato un appartamento che necessita di alcune ristrutturazioni per le quali non è necessario il DIA.
Ma ho un dubbio.. dovendo presentare la richiesta di detrazione fiscale del 36% devo comunque presentare il DIA?
grazie mille....

nicoletta
  • jones77
    0
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    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 09:51
    Se devi effettuare lavori di ristrutturazione edilizia la D.I.A è obbligatoria come per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo nonché per alcuni tipi di interventi di manutenzione ordinaria, questi ultimi dipendono da quello che è indicato nelle leggi regionati e nei regolamenti del tuo Comune.
    Di seguito ti riporto un articolo che mi sembra possa interessarti in materia.

    Con il disegno di legge finanziaria per il 2006 è stata prorogata una serie di agevolazioni fiscali già attive da alcuni anni.

    L?articolo 20 del Ddl contiene proroghe alle agevolazioni fiscali e, in particolare ai commi 5, 6 e 9, sono state confermate le riduzioni fiscali relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    - detrazione dall?IRPEF, in ragione di un?aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sulle singole unità abitative;

    - la stessa detrazione per gli stessi interventi più quelli di manutenzione ordinaria, relativamente alle parti condominiali;

    - le detrazioni per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia si applicano ai lavori eseguiti nell?anno 2006 su interi immobili da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell?immobile entro il 30 giugno 2007;


    Con il decreto Bersani torna l?agevolazione Iva al 10% sulle ristrutturazioni edilizie mentre viene ridotta la detrazione Irpef dal 41 al 36%. Tale disposizione ha tuttavia validità dal 1° ottobre al 12 dicembre 2006. Dopo tale data sarà la nuova legge Finanziaria a stabilire se l?agevolazione Iva al 10% potrà tornare ad essere operativa per tutta la durata del prossimo anno.

    Ricordiamo che l?agevolazione Iva al 10% sulle ristrutturazione è stata introdotta nel 2000 (interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488).

    Le prestazioni cui la legge faceva riferimento erano quelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

    Il suddetto articolo 31 è confluito nell?articolo 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell?edilizia) che reca ?Definizioni degli interventi edilizi?:

    Art. 3 - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
    d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

    La suddetta agevolazione è stata prorogata con le successive leggi finanziarie, ma non da quella per il 2006 (legge 266/2005), che ha tuttavia innalzato dal 36 al 41% la detrazione Irpef al fine di compensare il venir meno dell?aliquota Iva agevolata.
    Dal 1° gennaio 2006 è quindi tornata operativa l?applicazione dell?Iva al 20%, tranne che su alcune tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono stabilmente assoggettati all?aliquota Iva del 10% (indicati nella tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ai punti 127-duodecies e 127-quaterdecies).

    Il decreto Bersani ha ripristinato il vecchio regime normativo, che sarà valido dal 1° ottobre prossimo sino a fine 2006. L?aliquota Iva scende dal 20 al 10%, mentre la detrazione Irpef viene ridotta dal 41 al 36%.
    Ma attenzione ? spiega l?Agenzia delle Entrate ? agevolazione Iva al 10% e detrazione Irpef al 41% sono ?strettamente correlate?. Questo significa che ?la detrazione dall?IRPEF nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con aliquota del 19 per cento dovrà esesre applicata la detrazione dall?IRPEF nella misura del 36 per cento?.

    L?applicazione di tali agevolazioni è tuttavia subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), nella fattura emessa dal soggetto che esegue l?intervento, venga esposto separatamente il costo della manodopera (art. 35 comma 19). La mancanza di indicazioni in fattura su quest'ultima determina la perdita dell'agevolazione.

    Il limite di spesa viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione (art. 35 commi 19, 20, 35-ter e 35-quater), e non più in riferimento alla persone fisica, cioè per ciascuno dei comproprietari.

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