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2008-02-19 13:37:42

Detrazioni 36% - 18583


Barbara2007
login
19 Febbraio 2008 ore 08:38 3
Io ho lo stesso problema di Mirko da Bologna...genitori con tre appartementi nella stessa palazzina, uno abitato da loro e gli altri due, sempre di loro proprietà, da unire per farne uno solo dove andrei ad abitarci io.
Chido scusa ma non mi ritrovo con i consigli dati:
1) secondo me per familiare convivente si intende persona che abita nello stesso appartamento e non nella stassa palazzina...se i miei genitori hanno la residenza in un appartamento come faccio a risultare convivente se prendo la residenza in un altro, seppur attiguo, visto che comunque quando si chiede il cambio di residenza deve essere fornito anche l'interno dell'appartamento? e comunque non posso prendere la residenza in tutti e due? o la prendo in uno e nell'altro?
2) quando parla di diritto d'uso cosa intende? il diritto d'uso non si riferisce solo ad immobili ad uso non abitativo? per gli immobili ad uso abitativo non si parla di diritto di abitazione? diritto che secondo me, per essere trasferito necessita di atto notarile da trascrive nei pubblici registri immobiliari; e poi comunque mi puo' essere trasferito solo su un appartamento perché ovviamente non posso abitarne due contemporaneamente; mentre quando parla di affitto gratuito tra parenti sarebbe quello che il codice civile definisce comodato? in tal caso si che penso basti scriverlo su un "foglio di carta" ma non dovrebbe essere registrato all'Agenzia delle Entrate Atti Privati (come una locazione visto il riferimento che fa alla legge 431/9 e non all'Agenzia del territorio dove non si registrano gli atti?
3) due appartamenti per essere uniti non devono essere intestati alla medesima persona? pertanto la soluzione di intestarne uno a chi chiede la detrazione e l'altro abitarlo a seguito di un contratto di comodato non risulta fattibile se poi lo scopo ultimo è quello di unirli?
Mi scuso ancora ma questi sono i miei dubbi in merito.
La ringrazio fin d'ora per l'attenzione prestatami
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 09:50
    Il tuo appunto ha un certo fondamento.

    Ne ho tenuto conto, ma ci sono le possibilità per usufruire delle detrazioni complete, basta leggere le circolari dell'Agenzia.

    Quindi, possono beneficiare della detrazione;
    a) il proprietario o nudo proprietario;
    b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
    c) il locatario o comodatario;
    d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
    e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.
    Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

    Trovi tutto qui, comprese le circolari da leggere con attenzione:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    In caso di dubbi permanenti, non resta altro che chiedere direttamente all'Agenzia:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/

  • mirko10
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 11:45
    Sono sempre Mirko 10, in effetti informandomi dal notaio, mi ha detto che i 2 appartamenti li posso unire solo se sono dello stesso proprietario, quindi la soluzione propostami nel mio post precedente non era fattibile. Devo fare un contratto di comodato su tutti e 2 gli appartamenti, anche perché come detto da barbara la convivenza è quella che risulta dallo stato di famiglia, ergo devo vivere nello stesso appartamento.

    Grazie per la disponibilità sempre dimostrata.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 13:37
    I riferimenti riportati sopra sono quelli dell'Agenzia delle entrate!

    Quando viene indicato e messo in grassetto che il familiare deve essere Convivente, ci sarà bene un motivo; il familiare otterrà la detrazione per l'unità immobiliare nella quale risulta convivente insieme al familiare.
    Nel caso volesse usufruire dei benefici per altre abitazione di proprietà del familiare dovrà almeno fare un comodato d'uso, come ben evidenziato nel ritaglio riportato sopra.

    In questo forum, siamo abituati a fornire i riferimeti, allegando le circolari degli enti preposti anziché fornire solo pareri personali.

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