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2007-10-11 09:47:15

Contratto d'appalto, obbligatorietà


Aulo
login
08 Ottobre 2007 ore 07:41 19
Vi risulta l'obbligatorietà, sottolineo obbligatorietà, della redazione per iscritto del contratto d'appalto in capo all'appaltatore e a cascata al sub-appaltatore?
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 13:15
    Se parliamo di lavori privati, la redazione d'un contratto d'appalto non è obbligatoria, ma, in compenso, la relativa disciplina codicistica si applica integralmente! non parliamo poi del DURC...è il committente, con tutta evidenza, ad avere interesse a redigere il contratto...

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 14:07
    Grazie Nabor.
    DURC è l'acronimo di?
    Incidentalmete, mi pare a tua firma, ho letto un elenco di regole da osservare nei rapporti con l'appaltatore dove compariva anche questa parola. Ricordo bene?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 15:26
    D.U.R.C. sta per documento unico di regolarità contributiva, obbligatorio sia negli appalti privati sia in quelli pubblici. Il committente può chiederlo all'appaltatore, che, a sua volta, ne deve ottenere il rilascio da parte della Cassa Edile competente...per gli appalti pubblici, è la stessa stazione appaltante che può rivolgersi alla Cassa Edile. Il DURC, in linea di massima, attesta una certa serietà dell'impresa, in quanto verifica la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi...

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 16:24
    Come scrivi tu, il committente può, non, deve. Dove sta il suo interesse? Sanzioni? Normativa di riferimento?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 17:47
    Il DURC è stato introdotto nel Ns. ordinamento con d. lgs. 276/2003, ossia il decreto d'attuazione della Legge Biagi. Lo stesso decreto, all'art. 29, ha abrogato di fatto il limite alla responsabilità solidale tra committente e appaltatore, per quanto concerne i trattamenti previdenziali e retributivi spettanti ai lavoratori, dipendenti del secondo: l'art. 1676 del c.c., infatti, pone il limite nel corrispettivo dovuto dal committente, ma, oggi, tale limite non sussiste più. In altre parole, se l'impresa che ristruttura casa tua impiega lavoratori 'in nero', e non solo non li paga, ma non versa i contributi di legge, sei anche tu responsabile, anche al di là del corrispettivo pattuito con l'impresa...è chiaro il pericolo?

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 09:02
    Sì, ho visto.

    "Art. 29. - Appalto
    1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
    regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
    relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
    parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
    2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
    l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
    2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di
    servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
    3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,
    non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
    3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell?articolo 414 del codice
    di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest?ultimo. In tale ipotesi si applica il
    disposto dell?articolo 27, comma 2.
    3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di
    impresa o professionale."

    Hai un collegamento ad un contratto d'appalto "tipo" da sottoporre all'impresa?

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 09:19
    Aggiungo un tuo precedente intervento, a mio parere molto utile.
    SOA, cos'è?


    "Nabor
    Oggetto: il buon appaltatore
    --------------------------------------------------------------------------------
    io chiederei:
    1) il DURC in corso di validità (le imprese serie ogni tre mesi lo rinnovano);
    2) eventuali attestazioni SOA;
    3) i bilanci, se depositati;
    4) garanzie bancarie;
    5) referenze specifiche sulle opere eseguite;
    6) garanzie assicurative per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
    7) iscrizione all'ANCE
    A tali richieste mi attenderei una maggioranza di risposte negative, ma il primo requisito ed il quinto sono imprescindibili... "

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 10:12
    Il sistema di attestazioni SOA è stato introdotto in Italia con D.P.R. 34/2000, e serve a 'certificare' la qualificazione delle imprese che vogliano partecipare ad appalti pubblici. Nei lavori privati l'attestazione non è necessaria, ma per un'impresa, in ogni caso, rappresenta un ottimo biglietto da visita...

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 10:16
    Hai un collegamento ad un contratto d'appalto "tipo" da sottoporre all'impresa?

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 10:31
    Rileggendo il "29" emergono due questioni.

    Si parla di committente imprenditore. Io sono committente ma non imprenditore. Alla lettera io sono fuori campo di applicazione.

    Se l'appaltatore fornisce direttamente la prestazione viene meno l'opportunità di chiedere la DURC, dato che fornisce tutela ai prestatori subordinati.

    Convieni?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 14:10
    Il DURC (al maschile, in quanto documento unico) è indice d'affidabilità in senso ampio, anche qualora tu sia escluso dalla qualifica di committente imprenditore. Un'impresa che non lo possegga ( a meno che non operi in economia, se l'intervento edilizio è modesto) può dare garanzie sul piano della sicurezza? chi nomineresti come responsabile, il titolare d'una ditta individuale?
    venendo ad altro punto, ossia all'interesse del committente alla forma scritta del contratto, come saprai il c.c. prevede due specifiche ipotesi di garanzia (artt. 1667 e 1669) in funzione della corrispondente responsabilità dell'appaltatore. Sono previsioni inderogabili, e non serve prevederle nel contratto: il problema, però, sono le varie date interessanti il rapporto, ossia la consegna del cantiere, gli stati avanzamenti lavoro, il collaudo, per non parlare poi delle penali per il ritardo. Mi sembra evidente, ne converrai, che gli aspetti citati siano formalizzati in qualche modo, ed il luogo più idoneo è proprio un documento contrattuale...

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 08:16
    Venendo ad altro punto, ossia all'interesse del committente alla forma scritta del contratto, come saprai il c.c. prevede due specifiche ipotesi di garanzia (artt. 1667 e 1669) in funzione della corrispondente responsabilità dell'appaltatore. Sono previsioni inderogabili, e non serve prevederle nel contratto: il problema, però, sono le varie date interessanti il rapporto, ossia la consegna del cantiere, gli stati avanzamenti lavoro, il collaudo, per non parlare poi delle penali per il ritardo. Mi sembra evidente, ne converrai, che gli aspetti citati siano formalizzati in qualche modo, ed il luogo più idoneo è proprio un documento contrattuale...

    Ho chiesto il confronto perché a me non risultava l'obbligatorietà della forma scritta.
    Sull'opportunità di redigere un regolamento contrattuale è consiglio saggio e opportuno; tra l'altro vedo che hai già elencato un compendio delle clausole indefettibili. Se esistesse un testo già pronto... .

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 08:32
    Il DURC (al maschile, in quanto documento unico) è indice d'affidabilità in senso ampio, anche qualora tu sia escluso dalla qualifica di committente imprenditore. Un'impresa che non lo possegga ( a meno che non operi in economia, se l'intervento edilizio è modesto) può dare garanzie sul piano della sicurezza? chi nomineresti come responsabile, il titolare d'una ditta individuale?

    Il DURC certifica la regolarità contributiva, INAIL compresa? Questo aspetto rileva parecchio.
    Penso una società di capitali. A che pericoli espone una ditta individuale?
    Io intendo procedere così.
    Scavo a chi fa questo mestiere.
    Struttura (fondamenta, cantinato, muri perimetrali e divisori, solette, tetto) a impresa edile.
    Impianti: singoli artigiani.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 09:10
    Il DURC vale anche per l'INAIL, il che ha la sua importanza (in chiave antinfortunistica). La suddivisione nell'incarico dei lavori mi sembra condivisibile, l'importante è avere un buon direttore dei lavori, che curi gli interessi del committente con la dovuta competenza...può anche coincidere con il progettista, per quanto ci possano essere profili d'incompatibilità, ma, in ogni caso, non deve avere cointeressenze con l'appaltatore o gli appaltatori...

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 09:21
    A proposito di direttore lavori.
    Quali sono le figure professionali che non possono essere assenti?
    Progettista. Direttore lavori. Poi?
    Te lo chiedo perché vedo dalle varie normative finora consultate figure come: coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, responsabile dei lavori, responsabile sicurezza.

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 09:25
    Che dottrina con riscontro giurisprudenziale maggioritario mi consigli di guardare per riprendere in mano la disciplina del contratto d'appalto?

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 09:26
    Il DURC vale anche per l'INAIL, il che ha la sua importanza (in chiave antinfortunistica)...
    Ci siamo capiti.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 10:19
    Che dottrina con riscontro giurisprudenziale maggioritario mi consigli di guardare per riprendere in mano la disciplina del contratto d'appalto?

    Se non ti spaventa il tomo (3 volumi), la Utet pubblica un bel trattato, curato dal Prof. Giuseppe Musolino...in rete, i links più utili sono quelli di EDILIO.IT e LAPRATICAFORENSE.IT

  • aulo
    Aulo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 09:47
    Che dottrina con riscontro giurisprudenziale maggioritario mi consigli di guardare per riprendere in mano la disciplina del contratto d'appalto?

    Se non ti spaventa il tomo (3 volumi), la Utet pubblica un bel trattato, curato dal Prof. Giuseppe Musolino...in rete, i links più utili sono quelli di EDILIO.IT e LAPRATICAFORENSE.IT

    Non mi spaventa, ma forse un trattato supera l'esigenza di regolare la mia fattispecie che a me pare piuttosto ordinaria; un manuale ben fatto è più che sufficiente.
    Comunque grazie per le indicazioni.

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