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2007-05-29 17:14:20

Chiarimento - 13527


Anonymous
login
25 Maggio 2007 ore 13:11 6
Si acquista una appartamento usufreundo delle agevolazioni sulla prima casa.In seguito si vende solo l'appartamento e non il garage:In un secondo momento si riacquista un nuovo appartamento con un nuovo garage .In questo caso si puo usufruire comunque delle agevolazioni sulla prima casa oppure bisogna comunque vendere il primo garage rimasto invenduto per poterne benficiare?
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Maggio 2007, alle ore 13:52
    Non hai spiegato se il garage che vuoi mantenere è classificato come "pertinenza" della tua prima casa, lo si rileva da una semplice visura catastale o dal rogito in tuo possesso.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Maggio 2007, alle ore 14:05
    Non hai spiegato se il garage che vuoi mantenere è classificato come "pertinenza" della tua prima casa, lo si rileva da una semplice visura catastale o dal rogito in tuo possesso.

    Costituisce pertinenza.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Domenica 27 Maggio 2007, alle ore 11:57
    Costituisce pertinenza.

    Dunque, sperando in una risposta più completa e sistematica espongo di nuovo il quesito.Ho gia fatto il giro tra i vari post e tra i siti di internet con il risultato di fare piu confusione di prima.
    Specifico che il box ha un proprio sub e lo stabile in cui si trova provvede il posto auto a tutti i condomini. Solo alcuni di noi hanno il box.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 27 Maggio 2007, alle ore 12:30
    Sono ancora troppo poche le informazioni, infatti se l'edificio servito dai posti auto è stato costruito in base a licenza anteriore al 1° settembre 1967, tali posti auto possono liberamente essere venduti separatamente dall'abitazione.
    I problemi sorgono per edifici costruiti dopo tale data, per quegli edifici, cioè, la cui licenza o concessione edilizia ha data posteriore al 1° settembre 1967, in quanto in tale data è entrata in vigore la c.d. "legge ponte", n. 765 del 1967, il cui art. 18 ha innovato la legge urbanistica n. 1150 del 1942 in materia di parcheggi.
    Naturalmente rimangono liberi da ogni vincolo quei parcheggi realizzati in base a concessione edilizia autonoma e quelli che eccedono la proporzione di un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione.
    Un tentativo di semplificare il problema è stato posto dall'art. 26, 5° comma, della legge 47/1985, che definisce gli spazi parcheggio di cui all'art. 18 della legge ponte quali pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile.
    In base a tale disciplina del codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Gli spazi destinati a parcheggio ex legge ponte sarebbero dunque pertinenza degli edifici di cui sono al servizio e ai sensi dell'art. 818, 2° comma, potrebbero formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
    D'altra parte le sentenze della Suprema Corte, anche dopo questo intento innovativo, continuano ad affermare che non si è completamente liberi di vendere o comprare l'area a parcheggio con il solo vincolo di destinazione, in quanto il vincolo pertinenziale oltre ad imporre la destinazione dell'area a posto auto, ne impone anche il "servizio" all'edificio.
    Insomma, potrebbe risultare illegale la vendita della tua unità immobiliare senza la pertinenza del garage.

    L'acquisto di una nuova abitazione "prima casa" con la relativa "pertinenza" (garage o posto auto) non dovrebbe trovare ostacoli di sorta.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Maggio 2007, alle ore 09:53
    D'altra parte le sentenze della Suprema Corte, anche dopo questo intento innovativo, continuano ad affermare che non si è completamente liberi di vendere o comprare l'area a parcheggio con il solo vincolo di destinazione, in quanto il vincolo pertinenziale oltre ad imporre la destinazione dell'area a posto auto, ne impone anche il "servizio" all'edificio.
    Insomma, potrebbe risultare illegale la vendita della tua unità immobiliare senza la pertinenza del garage.


    Scusa condominiale ma vorrei aggiungere un altro particolare che forse non ho ben esposto e che potrebbe dare una piccola differenza alla questione cui ho chiesto i lumi.Con l'appartamento che venderei sarebbe compreso anche un posto auto e che d'altra parte tutti i condomini hanno.Oltre al posto auto che si trova nello spazio antistante l'edifico insieme agli altri e che darei in vendita , ci sono anche alcuni box, tra i quali c'è il mio e che vorrei escludere dalla vendita.La questione del servizio all'edifcio cui tu ti riferivi non verrebe automaticamente esclusa? Saluti

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Maggio 2007, alle ore 17:14
    In questo caso SI!

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