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2009-09-03 18:20:45

Chiarimenti sul patto di riservato dominio


Giordanomi
login
06 Agosto 2008 ore 09:43 2
Buon giorno a tutti sto' vendendo il nostro appartamento a seguito di un altro acquisto il nostro rogito è fissato per dicembre .L' acquirente del nostro appartamento ci verserebbe 100.000 euro il restane 50.000li verserà alla vendita della sua abitazione, volevo sapere se esercitano il riservato dominio si poteva avere le detrazioni come prima casa.
Ringrazio un saluto a tutti
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 11:50
    Le norme sono chiare e rigide.

    Finchè non hai alienato la tua precedente "prima casa" non puoi usufruire nuovamente delle agevolazioni su altro immobile.

    Qui trovi i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Settembre 2009, alle ore 18:20
    MA COSA DIAVOLO DITE!!!???
    INFORMATEVI PRIMA DI ALLARMARE LA GENTE.
    "FISCALMENTE" NON SIGNIFICA "LEGALMENTE", IMPARATELO.
    SONO DUE DISCORSI DIVERSI.
    LEGGETE QUI:

    LE IMPOSTE DIRETTE
    La riserva di proprietà non
    provoca effetti nell?ambito delle
    imposte dirette.
    Un po? in tutte le aree della
    legislazione tributaria la scelta
    del legislatore è stata quella
    di rendere ininfluente il patto
    di riserva di proprietà.
    Ciò vale per esempio tanto
    con riguardo alle imposte sui
    redditi quanto ai fini Iva, ma
    come si vedrà anche in alcune
    normative speciali (da ultimo
    quella concenente l?agevolazione
    Tremonti sui nuovi investimenti).
    Il motivo ispiratore di tale
    scelta può essere individuato
    nel fatto che in tal modo si evita
    di lasciare sospeso un rapporto
    contrattuale (o meglio gli
    effetti fiscali dello stesso) preferendo,
    in deroga alle regole
    ordinarie, dare un immediato
    effetto allo stesso e ignorando
    l?esistenza della condizione sospensiva.
    Nell?ambito delle imposte dirette
    occorre riferirsi al disposto
    dell?art. 75 del Tuir per concludere
    circa l?indifferenza fiscale
    delle clausole di tale natura.
    Le stesse non sono di per sé
    in grado di provocare una dilazione
    nel tempo degli effetti
    fiscali della transazione commerciale.
    Il testo della norma dispone
    in linea generale che i corrispettivi
    delle cessioni di beni
    mobili si considerano conseguiti
    alla data di consegna (o
    di stipula dell?atto notarile per
    i beni immobili) e che non si
    deve tener conto delle clausole
    di riserva della proprietà.
    In sostanza il contratto pur
    se civilisticamente comporta
    uno sfasamento tra consegna
    del bene (e quindi disponibilità
    dello stesso a favore dell?acquirente)
    e passaggio della proprietà
    che risulta invece legato
    a una condizione sospensiva
    (il pagamento totale del
    prezzo pattuito) ha da subito
    piena valenza fiscale.
    La risoluzione n. 8 del 10 dicembre
    1977 conferma tale affermazione.
    Nel caso preso in esame si
    considerava il caso di una vendita
    immobiliare sottoposta a
    condizione sospensiva.
    L?atto di vendita era stato
    stipulato in una data precedente
    a quello in cui si sarebbe
    perfezionata la vendita, essendo
    appunto stata sottoposta
    a una condizione sospensiva.
    Secondo la linea ministeriale
    è da considerare che:
    ? il contratto si forma nel
    momento in cui si perfeziona
    l?accettazione;
    ? perché un contratto sia perfezionato
    occorre che l?accettazione
    giunge a conoscenza del
    proponente;
    ? nel caso in esame le due
    parti avevano manifestato la
    volontà di concludere il contratto;
    ? la condizione posta era senza
    dubbio una condizione sospensiva.
    Sulla base di queste assunzioni
    il ministero ha quindi ritenuto
    che gli effetti della compravendita
    dovessero essere
    fatti coincidere temporalmente
    con quelli in cui il contratto
    era stato «firmato» e non invece
    a quelli in cui si era verificata
    la condizione sospensiva.
    Ai fini delle imposte dirette
    non deve poi trarre in inganno
    il disposto dell?art. 75 comma
    1, lettera a), del Tuir quando
    stabilisce che «ai fini della
    determinazione dell?esercizio
    di competenza:
    a) i corrispettivi delle cessioni
    si considerano conseguiti
    ... alla data della consegna
    o spedizione per i beni mobili
    ... ovvero, se diversa e successiva,
    alla data in cui si verifica
    l?effetto traslativo o costitutivo
    della proprietà o di altro
    diritto reale».
    Ciò in quanto la rilevanza del
    momento in cui si verifica non
    la consegna ma bensì il passaggio
    di proprietà non trova
    applicazione, per espressa previsione,
    nel caso di riserva proprietà.

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