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2006-10-13 11:18:06

Chiarezza su iva10%


Giuelle
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27 Settembre 2006 ore 18:29 16
Ciao! mi aiutate?... sto ristrutturando casa, non sono riuscita a capire su cosa e come posso utilizzare l'agevolazione dell'IVA al 10%.
ho presentato la DIA per manutenzione straordinaria, ho scritto l'autodichiarazione, ma la ditta a cui ho affidato i lavori mi dice che i materiali che compra non sono inclusi in tale agevolazione, è vero? e per le cose che vado a comprare io (tipo: piastrelle, termosifoni, finestre, cucina ecc..)
grazie
  • doge
    0
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    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 22:15
    Se le cose non sono cambiate con il nuovo governo , credo che tu abbia pieno diritto alla agevolazione iva.
    Ti posto un link ,tra i tanti che trovi in rete, iva10

    ciao

  • giuelle
    0
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    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 07:38
    Grazie...

  • avalon73
    0
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    Mercoledì 4 Ottobre 2006, alle ore 15:43
    Io ho comprato le piastrelle da un negozio che poi mi ha anche ... fornito..., il piastrellista che ovviamente gia conoscevo.
    se hai l art 31 c o d ti spetta l agevolazione, l importante è che hai fornitura e posa.

  • mghezzi
    0
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    Mercoledì 4 Ottobre 2006, alle ore 18:20
    Salve,

    Sto per inviare la comunicazione a Pescara e la prossima settimana dovrei iniziare i lavori. Ho però un paio di quesiti:
    c'è un tetto di spesa per poter usufruire dell'aliquota del 10% tra lavori dell'impresa e acquisti diretti che farei io (tipo piastrelle, parquet e altro)?
    Devo compilare e lasciare a chi mi emette fattura la Richiesta di applicazione dell?aliquota IVA ridotta ex legge n. 248/2006 (decreto Bersani), in vigore dal 1° ottobre 2006, che ha convertito con modifiche il decreto legge n. 223/2006, all'art. 35, comma 35-quater; ?
    Sono obbligato a fare la comunicazione alla ASL competente? (i lavori sono molto rilevanti). Cosa sono le 200 ore giorni che delimitano l'obbligatorietà? Posso non fare la comunicazione e poi sostenere che non avrei pensato che i lavori durassero tanto?


    Grazie spero mi rispondiate a tutto.
    Michele

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Ottobre 2006, alle ore 08:11
    Se le cose non sono cambiate con il nuovo governo , credo che tu abbia pieno diritto alla agevolazione iva.
    Ti posto un link ,tra i tanti che trovi in rete, iva10

    ciao

    Ciao

    Il documento che hai postato cita:

    "per l?acquisto dei C.D. "beni significativi" per i quali l?alq. ridotta del 10% si applica fin ad una certa concorrenza del valore della prestazione. Es.: spesa tot. £ 8.000., costo bene £ 3.ooo.=diff. £. 5.000., l?iva al 10% si applica su £. 3.000. e sul 50% di 5.000. (2.5oo.)."

    A me l'agenzia delle entrate ha risposto diversamente.
    Mi ha detto che sui "beni significativi" (di cui non hanno un elenco ) si paga il 10% solo fino al raggiungimento del costo della manodopera.
    Es.: spesa tot. £ 8.000., costo bene £ 7.ooo.=diff. £. 1.000., l?iva al 10% si applica su £. 1.000 + 1.000

    Dopo posso leggere un documento aggiornato sull'argomento?
    Grazie

  • massymaro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Ottobre 2006, alle ore 11:32
    Ciao,
    mi ritrovo solo nel 2° dei due es. da te riportati almeno per come l'ho intesa io. Mi spiego: nel caso di beni significativi si procede alla differenzazione di aliquota IVA effettivamente solo se il cosiddetto bene di valore significativo (ad esempio la caldaia, infissi, rubinetteria, impianti di sicurezza ecc.) ha un costo al netto di IVA superiore alla metà dell'intero preventivo compreso di manodopera e altri materiali. Diversamente l'IVA è comunque al 10% e il calcolo non ha effetto. Nel caso invece il bene superi la metà del preventivo va fatto un calcolo che introduce l'IVA al 20% per la parte di differenza fra il costo del bene e i restanti costi, dunque nel tuo secondo es. si applica il 20% a 7000-1000 = 6000 (bene-manodopera). Spero di non aver fatto confusione.

  • maurizio1961
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Ottobre 2006, alle ore 12:54
    Se le cose non sono cambiate con il nuovo governo , credo che tu abbia pieno diritto alla agevolazione iva.
    Ti posto un link ,tra i tanti che trovi in rete, iva10

    ciao

    me la posti anche a me...grazie..

    comunque se ste leggi fossero più limpide chiare... e certe...
    già questo sarebbe un bel deterrente anti-evasione.


    invece qui, prima di mettere un mattone devi andare dal fiscalista...

    io a tutt'oggi che, devo demolire una parete interna e due spallette del cucinino,
    -adeguare gli impianti elettrici e di carico scarico acqua (del cucinino), -
    -rivedere l'impianto del gas... con conseguente rifacimento delle pavimentazioni.
    -sostituire la porta di ingresso con una blindata,
    -sostituire due finestre,

    non ho capito ancora se posso accedere a detrazioni o meno,... e non sò nemmeno cosa far scrivere al muratore sulle fatture... ma si può vivere in un "limbo" legislativo" del genere?

    Il bello, e che, più leggo, più non ci capisco niente, con interpretazioni ecc.

    se qualcuno mi aiutasse...

    grazie



  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Ottobre 2006, alle ore 15:32
    Il problema è che non esiste da nessuna parte qualcosa di scritto da consultare!

    Secondo me questo è inamissibile!

    Dovremmo farci noi un decalogo sull'argomento, ma chi si prende la responsabilità su cose di cui non c'è niente di scritto e che in pratica sono solo voci di corridoi.

  • giuelle
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Ottobre 2006, alle ore 15:39
    ...io vi dico solo una cosa...praticamente ci sto rinunciando!!
    all'iva ridotta!!! è un vero casino cercare di capirci qualcosa...vi pare normale che per usufruire delle agevolazioni (se così si possono definire, a questo punto!) si deve perdere una marea di tempo solo per avere una vaga idea di come fare? non è che tutti hanno giornate intere da perdere per capire cosa far scrivere sulla fattura alla ditta che ti fa i lavori senza cadere in errore e possibili multe!!! ma che agevolazioni sono???!!! ...e poi devo mandare la ditta a comprare parquet, piastrelle e termosifoni? boh!!! mi pare assurdo! è solo un modo, approfittando della non chiarezza, di far dichiarare di + le imprese che di solito lavorano a nero (e questo mi pare anche giusto) ma in questo modo ti fanno desistere...e si rischia di tornare al "vecchio" metodo...meno dichiari...meglio è?.....NON E' GIUSTO!

  • doge
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 7 Ottobre 2006, alle ore 15:00
    Verissimo giuelle,

    anch'io all'epoca (un anno fa) avevo provato a richiedere l'iva aggevolata ma ogni rivenditore di materiali aveva la sua opinione in merito per cui ho lasciato perdere .

    In rete trovi di tutto e di piu' nemmeno sul sito della gazetta ufficiale sono riuscito a farmi un'idea chiara.

    Sul sito del' agenzia delle entrate:


    Le agevolazioni Iva

    L?Iva ridotta al 10 per cento
    È stata prorogata fino al 31 dicembre 2005 l?applicazione dell?aliquota Iva ridotta al 10 per cento sulle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
    La disposizione agevolativa fa salve le disposizioni più favorevoli già previste in precedenza per le prestazioni di recupero edilizio, che includevano gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia fra quelli per i quali si applica l?aliquota ridotta del 10 per cento.
    La vera novità è quindi l?applicazione dell?aliquota ridotta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali le prestazioni di servizi vengono fatturate fino al 31 dicembre 2005. Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ai quali è riservata l?agevolazione, si intendono:

    * singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall?utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata);
    * interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (l?aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative situate nell?edificio);
    * edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa;
    * edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività (es. orfanotrofi, ospizi, conventi).

    Restano esclusi dall?agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.
    L?applicazione dell?aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:

    * che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;
    * che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell?intervento.

    Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore, l?aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell?intervento di recupero e quello dei beni stessi.
    Al fine di semplificare l?applicazione pratica dell?agevolazione, con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 sono stati individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di ?valore significativo?:

    * ascensori e montacarichi;
    * infissi esterni ed interni;
    * caldaie;
    * videocitofoni;
    * apparecchiature di condizionamento e riciclo dell?aria;
    * sanitari e rubinetterie da bagno;
    * impianti di sicurezza.

    Le indicazioni date sinora si riferiscono ai beni significativi considerati nella loro interezza.
    Per le componenti staccate degli stessi (ad es. il bruciatore di una caldaia) fornite nell?ambito di un intervento di recupero si applica il trattamento fiscale previsto per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza che di parti di scarso valore).
    Un esempio può servire a definire meglio il comportamento da seguire in occasione di interventi nei quali vengono forniti beni rientranti tra quelli indicati in precedenza:

    Un contribuente si avvale di un?impresa per la ristrutturazione dei bagni nel proprio appartamento.
    Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto di Iva) di 18.000 euro costituita da fornitura di sanitari e rubinetterie per 10.000 euro, altri materiali per 3.000 euro e mano d?opera per 5.000 euro.
    Per la fornitura del bene di ?valore significativo? (sanitari e rubinetterie per 10.000 euro), l?aliquota ridotta si applica per la parte pari alla differenza tra il valore complessivo dell?intervento (18.000 euro) e quello del bene stesso (10.000 euro) quindi su 8.000 euro.
    L?aliquota del 10 per cento si applicherà pertanto sugli 8.000 euro della fornitura ?significativa? e sui residui 8.000 euro (altro materiale e mano d?opera).
    Sui restanti 2.000 euro graverà invece l?aliquota ordinaria del 20 per cento.

    Quando la fornitura comprende beni cosiddetti di ?valore significativo?, ed è necessario procedere al calcolo illustrato in precedenza, all?atto della fatturazione occorre indicare distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l?aliquota ridotta e l?eventuale parte soggetta invece all?aliquota del 20 per cento.
    L?aliquota del 10 per cento si applica alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2005, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione.
    La fattura emessa dal prestatore d?opera deve indicare anche gli eventuali beni di valore significativo forniti nell?ambito dell?intervento, in quanto gli stessi, come si è visto in precedenza, possono essere assoggettati a due diverse aliquote.
    L?Iva agevolata al 10 per cento non può applicarsi:

    * alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell?intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
    * alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dell?appaltatore o del prestatore d?opera).

    Resta inteso, naturalmente, che beni e servizi verranno assoggettati all?aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente.

    Aliquota ridotta al 4% per l'acquisto di beni finiti nell'edilizia
    Si applica l?aliquota Iva ridotta al 4 per cento sui beni acquistati per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso (a prescindere dalla circostanza che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali, e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
    A titolo esemplificativo, possono considerarsi beni assoggettabili all?aliquota del 4 per cento, purché, beninteso, risultino da dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati: gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.) e le relative prestazioni accessorie di posa in opera.
    Non sono, invece, ammessi a fruire dell?aliquota Iva agevolata quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l'acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc.; non sono considerati, inoltre, beni finiti quelli che sono ceduti nelle fasi di commercializzazione precedenti a quelle che ne presuppongono l?utilizzo finale.

    (spiacente ma non sono riuscito a linkarlo)

    provero' a fare una ricerca appena avro' un po' di tempo visto che quanto sopra si riferisce al 2005

    ciao






    http://www.agenziaentrate.it

  • simnic2000
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Ottobre 2006, alle ore 07:50
    Salve,
    io sono andata all'agenzia delle entrate e me l'hanno spiegata così:
    fatture emesse con specificato costo mano d'opera e materiali con due voci separate. Iva al 10% sulla mano d'opera e su uguale importo dei materiali mentre per il restante importo materiali iva al 20%.
    Se si compra il materiale direttamente e si monta da sè e da un artigiano iva al 20%. Nessuna detrazione per rifacimento pavimenti se cambiati per estetica ma rientrano invece se vengono rifatti mentre si rifanno gli impianti.

  • maurizio1961
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Ottobre 2006, alle ore 14:54
    Questo è il copia incolla dell'esempio che si trova sul sito del ministero delle Finanze centro operativo di Pescara:

    io ci ho capito poco lo stesso...soprattutto quando moltiplicano per due il costo della manodopera...


    IVA AGEVOLATA: FATTISPECIE e MODALITA? DI CALCOLO
    FATTISPECIE
    Per i lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (rispettivamente lettere c) e
    d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457) realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa, l?IVA è a
    regime pari al 10%, come previsto dalla tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al
    D.P.R. 633/72.
    Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l?IVA a regime, pari al 20%, si
    applica fino al 30 settembre 2006, mentre dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.Infatti l?art. 35, comma 35-ter, della legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione
    comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla
    lettere a) e b) della predetta legge n. 457/78), l?aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a
    partire dal 1° ottobre 2006.
    L'agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di
    materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della
    prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l'aliquota
    del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della
    prestazione e quello dei beni stessi.
    I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
    · ascensori e montacarichi;
    · infissi esterni ed interni;
    · caldaie;
    · videocitofoni;
    · apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
    · sanitari e rubinetterie da bagno;
    · impianti di sicurezza.
    MODALITA? DI CALCOLO
    Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio:
    Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
    a. costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
    b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
    Mano d?opera = 3.500 ? 2.500 = 1.000
    Imponibile iva agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000
    Imponibile iva al 20% = 3.500 ? 2.000 = 1.500
    Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore
    complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10 %.
    Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la
    parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il
    valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato
    autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

  • doge
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Ottobre 2006, alle ore 22:50
    Io credo che il valore della manodopera x 2 sia inteso come il valore del " bene significativo" diviso 2, cioe' l'iva al 10% e' applicabile infatti solo se tale valore e' ineriore al valore della manodopera ("purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della
    prestazione complessiva")

    Dall'esempio e' chiaro che avere l'iva agevolata e' da pazzi!!!

  • maurizio1961
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 08:31
    Io credo che il valore della manodopera x 2 sia inteso come il valore del " bene significativo" diviso 2, cioe' l'iva al 10% e' applicabile infatti solo se tale valore e' ineriore al valore della manodopera ("purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della
    prestazione complessiva")
    Dall'esempio e' chiaro che avere l'iva agevolata e' da pazzi!!!



    il dubbio e l'arbitrarietà assunta a legge...
    chi decide se è significativa o meno?

  • maurizio1961
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 10:27
    Come diceva Doge, sto sperimentando sul campo l'inapplicabilità dell'iva agevolata:
    il serramentista mi emetterà fattura al 20% in quanto la parte "manodopera" è minima rispetto alla fornitura...

    .... prego aggiornare tabella sulle presunte "agevolazioni" fiscali...

    grazie...

  • simo.fari
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 11:18
    Secondo voi si può applicare l'iva al 10% per la ristrutturazione (completa con piastrelle e sanitari) del bagno?
    Grazie.

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