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2005-09-17 17:29:45

Certificato di agibilità


Picchio98
login
16 Settembre 2005 ore 08:16 1
Salve,

mi trovo nella seguente situazione: devo redigere una proposta d'acquisto di una casa in costruzione. Il costruttore mi ha fatto capire che farà solo richiesta al comune del certificato di agibilità. Poi sono affari miei.

Vorrei inserire già nella proposta una clausola che subordina l'atto notarile al rilascio del certificato. E' possibile? Ma cosa succede se il comune tarda a rilascare il certificato? Posso far posticipare l'atto fino alla data del rilascio?

Grazie e saluti
  • gigi0
    0
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    Sabato 17 Settembre 2005, alle ore 17:29
    Sono e rimangono affari suoi.

    Il costruttore ti DEVE consegnare la casa agibile.

    Tieni però presente l'attuale normativa:



    TITOLO III - Agibilità degli edifici

    Capo I - Certificato di agibilità

    Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
    (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

    1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

    2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

    3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l?applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

    4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
    (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e

    1. Entro quindici giorni dall?ultimazione dei lavori di finitura dell?intervento, il soggetto di cui all?articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

    a) richiesta di accatastamento dell?edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
    b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell?opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
    c) dichiarazione dell?impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all?articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

    2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell?edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

    a) certificato di collaudo statico di cui all?articolo 67;
    b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all?articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
    c) la documentazione indicata al comma 1;
    d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all?articolo 77, nonché all?articolo 82.

    4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l?agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell?ASL di cui all?articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
    5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell?amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
    (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

    1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l?esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell?articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

    Ciao.

    gigi

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