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2009-01-10 10:44:31

Cercasi disperatamente sentenza cassazione su riduz. donazio


Barattolino
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08 Gennaio 2009 ore 17:05 6
Buon anno a tutti!!!

Chiedo aiuto per ritrovare un link che ho perso dopo aver dovuto formattare il pc... non ricordo più il percorso che avevo fatto per trovarlo, ho passato la giornata sul forum e su google tentandole tutte...

Era una pagina web con una sentenza della cassazione nella quale si spiegava che in caso di compravendita di un immobile proveniente da donazione, il legittimario ha diritto alla sua quota calcolata sul valore dell'immobile al momento della sentenza del giudice e non della donazione.

Ciò era collegato al discorso per cui si consigliava di chiedere una fideiussione come garanzia da parte della parte venditrice pari al prezzo di acquisto dell'immobile e non solo alla quota impugnabile, il cui valore non è calcolabile a priori in maniera certa.

Vi chiedo se possibile per favore di aiutarmi a trovare questa pagina web o comunque questa sentenza.

Grazie comunque per il disturbo.
  • condominiale
    0
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 00:11
    I notai conoscono bene questa norma e la applicano ogni volta che si presenta un caso del genere.

    Ho in archivio sentenze che ribadiscono il dititto dell'erede legittimo a vedersi riconosciuta la quota spettante del valore del bene "al momento della sua richiesta" o quantomeno al valore originario in sede di donazione, opportunamente rivalutato.

  • barattolino
    0
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 19:33
    Gentile Condominiale,

    riusciresti per favore a fornirmi alcune di queste sentenze? ne ho urgente bisogno, proprio per un incontro con il notaio e la controparte che avrò questo lunedì!!

    non ti disturberei tanto se non fosse davvero molto importante avere in mano queste carte!!!!

    grazie mille comunque per la risposta che mi hai dato.

    cordiali saluti

  • condominiale
    0
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 20:41
    Te ne indico una delle tante:

    ....... Alla luce delle considerazioni svolte si può, pertanto, concludere che ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
    Sentenza n. 13429 del 9 giugno 2006 della Cassazione SS.UU.

  • barattolino
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 21:27
    Ti ringrazio tantissimo per la risposta!!!

    ma nella mia ignoranza non la capisco molto...
    mi sembra che dica che il valore da considerare sia quello al momento dell'apertura della successione (nel caso in questione di poco successiva alla donazione) e non al momento della richiesta di riduzione (che può avvenire per i successivi 10 anni dalla morte)...
    non capisco cosa si intenda per mancato esperimento...

    grazie grazie grazie grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 23:57
    Come ti ho detto sopra vanno sempre considerati gli adeguamenti monetari fino al momento dell'eventuale sentenza.

  • barattolino
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 10 Gennaio 2009, alle ore 10:44
    Grazie ancora tantissimo,

    lavorando sodo ho trovato la sentenza che dicevo, eccola qui:

    Azione contro gli aventi causa dai donatari

    Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

    Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (c.c.2652, n. .
    L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c.c.1153 e seguenti).
    Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro.

    Massima della Cassazione

    Sez. 2, Sentenza n. 2997 del 24/05/1979
    Presidente: BARONI G. Estensore: D'AVINO GB. P.M. DETTORI P. (CONF)
    399333 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONTRO GLI AVENTI CAUSA DEI DONATARI - RESTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DONATE - LIBERAZIONE DAL RELATIVO OBBLIGO MEDIANTE PAGAMENTO DELL'EQUIVALENTE IN DENARO
    LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 563 COD CIV - SECONDO CUI IL TERZO AVENTE CAUSA DAL DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE PUO LIBERARSI DALL'OBBLIGO DI RESTITUIRE IN NATURA LE COSE DONATE PAGANDO L'EQUIVALENTE IN DANARO - VA INTESA NEL SENSO CHE TALE SOMMA DEVE ESSERE CALCOLATA CON RIFERIMENTO AL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DELLA SENTENZA CHE ACCOGLIE LA DOMANDA DI RESTITUZIONE. NE CONSEGUE CHE, NEL CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE A OGGETTO BENI DONATI SOGGETTI A RIDUZIONE NON PUO RITENERSI IDONEA GARANZIA CONTRO IL PERICOLO DI RIVENDICA, AGLI EFFETTI DELL'ART 1481 COD CIV, L'OFFERTA DI DEPOSITO DEL PREZZO DI VENDITA FATTA AL PROMISSARIO ACQUIRENTE DAL PROMITTENTE VENDITORE, NELLA SUA QUALITA DI DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE.


    Questi i link a cui l'ho trovata:

    http://www.astianatte.com/areeatema/avv ... index.html

    http://www.notariato.it/Notariato/Stati ... i/5809.pdf

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