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2006-08-18 18:52:27

Tubo gas caldaia


Anaizito
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15 Agosto 2006 ore 00:27 10
Ciao a tutti, sto ristrutturando casa e il muratore vuole collegare la caldaia (he l'ho installata in veranda al chiuso) al contatore del gas con un tubo esterno.Dice che i tubi del gas non si mettono sotto traccia ma si lasciano scoperti.Dice inoltre che se dovesse metterli sotto traccia la casa produttrice della caldaia ( Vaillant) non rilascerebbe la certificazione.
Tutto ciò non mi convince ... grazie
  • mset
    0
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    Martedì 15 Agosto 2006, alle ore 08:04
    Ciao a tutti, sto ristrutturando casa e il muratore vuole collegare la caldaia (he l'ho installata in veranda al chiuso) al contatore del gas con un tubo esterno.Dice che i tubi del gas non si mettono sotto traccia ma si lasciano scoperti.Dice inoltre che se dovesse metterli sotto traccia la casa produttrice della caldaia ( Vaillant) non rilascerebbe la certificazione.
    Tutto ciò non mi convince ... grazie

    e l'impianto del gas della cucina dove passa??? non è in traccia?
    "costringi" il muratore a fare ciò che deve fare... se è una questione economica (nel senso che non era previsto nel preventivo) chiedigli quanto vuole "in più" per mettere il tuo (a norma) in traccia...

    massimo

  • hydro-check
    0
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    Martedì 15 Agosto 2006, alle ore 09:00
    Premetto che i tubi del gas, utilizzando e seguendo varie norme, possono essere messi interni (sotto-traccia e/o interrati) oppure esterni, mà il primo problema è che il muratore non è certo la persona giusta per fare detti impianti, visto che sè non è abilitato ai sensi della leg. 46/90 esso commette un illecito e tu che non hai verificato le sue effettive iscrizioni anche....

    Art. 1. Ambito di applicazione.
    Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

    gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
    gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
    gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
    gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
    gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    gli impianti di protezione antincendio.
    Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
    Note:
    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.

    (2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, riportato al n. F/XVI.


    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 2. Soggetti abilitati.
    Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

    L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.


    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.

    I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

    laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
    oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

    L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

    Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.


    Note:
    Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.



    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

    Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

    Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo 1.(5)


    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 6. Progettazione degli impianti.

    Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

    La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

    Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
    presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
    presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art 7. Installazione degli impianti.

    Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

    In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

    Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.

    Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

    La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 9. Dichiarazione di conformità.

    Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario.

    Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.

    Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

    Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

    Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

    Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

    In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 14. Verifiche.

    Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

    Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 15. Regolamento di attuazione.

    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.


    Commi abrogati dal DPR 392/94:
    2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
    3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto (6).



    Note:
    (6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.


    --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 16. Sanzioni.

    Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

    Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

  • luciano73
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Agosto 2006, alle ore 11:08
    Hydro-check.... hai un copia-incolla della 46-90 sempre nella manica!!

    i muratori devono usare mazzolo, scalpello e la paiolina con la malta..... la boccuccia la dovrebbero tenere chiusa...
    di ben aperto dovrebbero tenere le orecchie per ascoltare le direttive dell' elettricista, idraulico o direttore dei lavori....

    ciao.

  • anto_pappa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2006, alle ore 17:09
    Concordo visto che a casa mia l'idraulico ha interrato il tubo e la certificazione mi è stata rilasciata.
    per hydro: non serve che ti dilunghi tanto(non è nella regola del forum) basta mettere il nome e l'estremo della legge poi ognuno va a vedere

  • hydro-check
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2006, alle ore 17:43
    Tutte le volte che metto un indirizzo per riferimento nessuno lo và a leggere.....compreso tu....allora preferisco scriverle le cose spero non sia un problema

  • anto_pappa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2006, alle ore 17:54
    Ma io non ti chiedo spiegazioni normative non sono un professionista

  • hydro-check
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2006, alle ore 18:21
    No però dai giudizzi senza andartele a leggere e allora le scrivo...così visto che sono lì spero che tu le legga...SALUTI

  • luciano73
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2006, alle ore 19:12
    ... e poi a fare lo scroll col mouse ci vuole poco...

    boia che caldo! arriverà gennaio....

    ciao.

  • anto_pappa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 13:27
    Veramente nei forum non andrebbe fatto. in molti forum è buona regola(da regolamento ad essere pignoli) evitare di dilungarsi. io non do giudizio dico ciò che io so e ciò che io a casa mia ho fatto poi se mi sbaglio ben venga che ci siano altri a dire altre cose.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 18:52
    Ciao a tutti, sto ristrutturando casa e il muratore vuole collegare la caldaia (he l'ho installata in veranda al chiuso) al contatore del gas con un tubo esterno.Dice che i tubi del gas non si mettono sotto traccia ma si lasciano scoperti.Dice inoltre che se dovesse metterli sotto traccia la casa produttrice della caldaia ( Vaillant) non rilascerebbe la certificazione.
    Tutto ciò non mi convince ... grazie

    salve anaizito

    la procedura è semlice
    A) la vaillant come qualsiasi altra marca da la garanzia sul prodotto (se è installato bene)
    B) il murature non può e non deve mettere le mani sull'impianto del gas (caldaia compresa) tu che sei il committente lo devi verificare
    C) chiama un tecnico abilitato alle lettere c, d, e della legge 46/90 (verificalo sul suo certificato di abilitazione ) è un tuo obblibo, Lui sa dove può passare il tubo del gas, (tranquillamente sotto traccia)
    D) problema risolto
    saluti

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