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2008-03-06 14:02:08

Serve dia per creare secondo bagno?


Colombino
login
06 Marzo 2008 ore 13:10 1
Vorrei creare un secondo bagno al posto dell'attuale rispostiglio, senza spostamento di muri.
C'è bisogno della dia?
Grazie per info.
  • archibagno.it
    Archibagno.it Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Marzo 2008, alle ore 14:02
    COS'E' LA D.I.A.


    La Denuncia di inizio attività è stata introdotta per facilitare le procedure urbanistiche per l'esecuzione di alcuni interventi edilizi.

    Nata con l'art. 26 della L. 47/85, per l'esecuzione di sole opere interne, è diventata oggi uno strumento di molto più ampia applicazione ed è regolamentata dagli art. 22 e 23 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R.380/2001).

    Si tratta di un titolo che permette di eseguire soprattutto interventi di trasformazione su edifici esistenti.

    Così come per il Permesso di Costruire, è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che predisponga gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica, che asseveri la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

    Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato, cioè presenta interesse storico o artistico, va richiesto un nulla osta preventivo agli enti preposti.

    E' importante anche comunicare preventivamente il nominativo dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

    La denuncia va presentata 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al termine dei quali si possono cominciare i lavori senza attendere alcun permesso. Durante questo periodo, il Comune può sospendere i termini per richiedere ulteriore documentazione.
    La D.I.A. è valida per tre anni. Al termine dei lavori, il tecnico dovrà presentare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato.
    INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A.



    Ecco un elenco di lavori che si possono effettuare con presentazione di D.I.A.:

    interventi di manutenzione straordinaria;

    interventi di restauro e risanamento conservativo;

    interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

    varianti al Permesso di costruire, che non comportino aumento di superfici e volumi o cambiamento della sagoma;

    opere interne, come una diversa disposizione delle tramezzature, senza aumento di superfici e volumi;

    aree per l'attività sportiva, senza realizzazione di volumi (ad es. campetto da calcio senza spogliatoi e servizi igienici);

    realizzazione di tettoie aperte, gazebo o piccoli locali per gli attrezzi;

    opere per l'installazione di impianti tecnologici, come tutti i lavori necessari per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici.

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