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masthead/888/125
2007-07-14 10:32:01

Ricevute ici e detrazione 36%


Anonymous
login
08 Luglio 2007 ore 07:07 25
Nel modulo per la richiesta della detrazione del 36% da inviare a Pescara, occorre barrare la casella: Copia Ricevute ICI dal 1997.
Sono quindi 10 anni di ricevute che uno deve aver conservato.
Ma non c'è una legge che prevede che gli attestati di pagamento vadano conservati per soli cinque anni?
  • paolo57
    0
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    Domenica 8 Luglio 2007, alle ore 07:24
    Ciao dotting
    ho posto lo stesso quesito in forum legislazione , dove mi ha risposto gentilmente Consulente.
    Ora ho scoperto che non posso scaricare il 36% per acquisto caminetto riscaldamento se ho già la canna fumaria....
    Non ci capisco più una mazza
    Sai spiegarmi il tutto ?

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Luglio 2007, alle ore 08:44
    Leggi l'ultimo documento dell'Agenzia:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... F_2007.pdf
    voci:
    canna fumaria, centrale termica, impianto di riscaldamento autonomo interno, risparmio energetico.
    Ti ricordo a questo proposito che il termocamino deve avere un rendimento dichiarato dal costruttore superiore al 70%.
    Per le ricevute spero in un intervento di pietris.

  • paolo57
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Luglio 2007, alle ore 08:59
    Grazie dotting sempre perfetti i tuoi interventi
    buona giornata

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Luglio 2007, alle ore 11:37
    .... Copia Ricevute ICI dal 1997.......

    Puoi barrare la casella in fondo al modulo dove autocertifichi, senza la necessità di allegare le ricevute.
    In caso di controllo ti farai dare le copie dei versamenti in comune.

    Come gia risposto nella parte Legislativa del Forum, si può inoltrare la pratica del 55% anzichè del 36%:

    http://condominiale.lavorincasa.it/?p=13

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Luglio 2007, alle ore 21:28
    Sì e cosa invoca il 344 che prevede la diminuzione del FEP del 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
    Ma per favore, cerchiamo di evitare di dare consigli fraudolenti.

  • pietris
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 11:11
    ..... La commistione tra il diritto tributario e il diritto civile, fà sì che esistano diverse "scadenze"......

    I cinque anni, ma con i vari condoni che prorogano i termini non è sempre così, valgono per le norme tributarie, 10 anni per la legislazione civile;

    Esiste tra l'altro, uno strumento, definito rivoluzionario alla sua emanazione, ora poco più che carta straccia, chiamato Statuto del Contribuente, bisognerebbe ricordare che anche i contribuenti hanno dei diritti, che questi sono tutelati, e che l'amministrazione non può chiedere dati già noti......

    Questo sulla carta..........

    Ciao

  • mariro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 14:50
    Come gia risposto nella parte Legislativa del Forum, si può inoltrare la pratica del 55% anzichè del 36%:




    dotting, lasciamo che condominiale ci spieghi bene, bene perché per il termocamino invocare il 55 anzichè il 36...è interessante, perché anche il mio rivenditore, pensando di "ammaliarmi", quando io quel termocamino l'avevo già scelto a prescindere dalle sue strategie di marketing..., mi aveva detto che potevo detrarre il 55%....
    dove hanno imparato questa cosa?da dove la deducono così tout court???


  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 16:55
    Invece di sterili battute che non aiutano i nostri interlocutori, sarebbe opportuno informarsi in modo completo.

    Secondo i chiarimenti forniti da ENEA, rientrano in questo comma
    gli interventi sugli impianti diversi dall'impiego di generatori a
    condensazione, es. generatori di calore a legna.

    Guarda caso il modulo deve essere inviato proprio all'Enea.

    A tal fine i produttori si sono attivati per rilasciare la certificazione energetica necessaria.

  • paolo57
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 17:49
    Scusate ma la detrazionedel 55 è per un termocamino cioè collegato
    all'impianto dei termosifoni quindi assimilato come una caldaia , ma io ho acquistato un camino ad aria calda quindi da quello che ho capito posso solo avvalermi del 36% giusto?
    del resto avendo caldaia a metano funzionante l'acquisto della legna per riscaldamento totale mi costerebbe all'incirca lo stesso prezzo della spesa annuale per il metano!!
    grazie e saluti a tutti
    poi una nota ma l'Enea è una agenzia delle entrate o cosè
    cioè ha potere di modificare le leggi emanate dal governo?
    oppure esprimono pareri e poi il responsabile ultimo è il povero utente?

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 18:08
    Dovrò dilungarmi un pò, ma la questione è un attimo complessa e voglio chiarire in modo completo i termini del problema a mariro, paolo 57 e gli altri utenti del Forum.
    Con l'ultima circolare 36 l'Agenzia ha detto in riferimento al comma 344:
    "Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
    quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
    Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
    legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
    Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
    dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
    l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
    climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
    La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unita' di edifici esistenti".
    La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
    Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
    Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
    di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.
    L'indice di prestazione energetica richiesto puo', pero', essere
    conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato."

    Che significa in parole povere?
    Tanto per iniziare la casa deve essere già dotata di "impianto termico" secondo la legge 192/2005, non splittini per intenderci.
    Seconda cosa il limite dell'intervento è fissato in 100000 euro e possono essere fatti interventi di isolamento al momento non detraibili coperture e pavimenti.
    Terza cosa se uno acquista un termocamini o una caldaia a biomassa, non è detto che possa usufruire del 55%, come stanno facendo credere molti iimbonitori e venditori di caldaie a biomasse, impianti geotermici e di cogenerazione e via discorrendo.
    La forca caudina e che forca è la diminuzione del FEP rispetto a certe tabelle.
    Tutti i non addetti ai lavori credono che sia sufficiente dimostrare di aver abbassato del 20% i propri consumi riferiti per esempio ad una caldaia a gas due stelle per poter accedere alla detrazione.
    Niente di più falso.
    Il riferimento come sottolinea la Circolare è relativo al:
    risparmio misurato in base agli indici riportati nella tabella
    dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
    l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
    climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
    Quindi una certa casa, con un determinato rapporto S/V, inserita in una certa zona climatica che presenta tot gradi giorno non deve richiedere più di Tot kWh/mq anno.
    Ora questo valore è già di per se stesso basso e sono poche le case che lo soddisfano.
    Ma il fatto di soddisfarlo o meno dipende essenzialmente dall'involucro edilizio, cioè se io non ho una casa mal coibentata la mia necessità di kWh/ mq anno è molto elevata e distantissima da quel valore tabellato di legge.
    Solo nel caso di una casa ben isolata e che rientra nei valori suddetti, posso pensare di poter abbassare questo valore di FEP del 20% utilizzando un sistema con un rendimento più elevato.
    Ora però una caldaia a biomassa non è che abbia un rendimento più elevato di una caldaia tre stelle, anzi.
    Quindi stiamo ben attenti a non cadere nel trabocchetto dei rivenditori; se insisono ditegli di segnalarvi un tecnico che compili i punti 28, 29 e 30 dell'asseverazione Allegato A da mandare all'ENEA.
    Poi fatemi sapere

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 20:35
    Otimo intervento Dotting, ma pur sempre un "parere personale"!

    Qui abbiamo posto la circolare da te citata con l'allegato C che i professionisti compilano, basta pagare il loro compenso (alto):

    http://condominiale.lavorincasa.it/?p=13

    Come detto sopra, i produttori offrono i loro prodotti "chiavi in mano", insomma forniscono la documentazione necessaria per l'agevolazione, sono gia in molti ad averne usufruito (per modo di dire, visto che la detrazione partirà con la denuncia dei redditi dell'anno prossimo).

    Per Paolo 57 l'Enea è l'ente pubblico delegato alla gestione di questa procedura.

    Dal sito, qualcuno più "svelto" è gia riuscito a scaricare il software gratuito Docet:

    http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2 ... ail&id=215

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Luglio 2007, alle ore 07:13
    "parere personale" significa interpretazione di termotecnico a cui decine di persone si rivolgono per la compilazione delle asseverazioni, non soggetto che posta leggi e circolari.
    A molti clienti che mi chiedevano di poter usufruire del 55% per una caldaia a biomassa ho dovuto rispondere nisba, dopo aver preso atto delle condizioni del loro involucro edilizio e aver verificato che i parametri 28 e 29 dell'Allegato A non erano soddisfatti.
    I produttori possono solo rilasciare un certificato del produttore che sostituisce l'asseverazione di cui al punto 4.1.a), quella che occorre conservare per intenderci.
    Gli altri due documenti da spedire all'ENEA vanno compilati da "tecnico abilitato" e a meno che il produttore non sia ingegnere o geometra o altro tecnico iscritto ad albi o collegi, non può offrire niente.
    Ricordo che contrariamente alla detrazione del 36% la responsabilità di firma nel 55% è del "tecnico abilitato", "che risponde civilmente e
    penalmente dell'asseverazione"(comma 348); non del proprietario.
    L'ENEA ha compiti di gestione esclusivamente statistica, o meglio di monitoraggio e comunicazione dei risultati, come specificato e limitato dall'art 11 del del Decreto Attuativo: Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all?articolo 1, commi da 2 a 5, l?ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all?articolo 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell?economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell?ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
    Questo è l'unico, ripeto l'unico motivo per cui i due documenti devono essere inviati all'ENEA.

  • mariro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Luglio 2007, alle ore 09:01
    Scusa condominiale, ti parlo da utente in cerca di informazioni corrette e non da esperta:
    continui a rimandare quel link che non fa altro che ripetere cio' che si legge nella normativa di riferimento (finanziaria, 192, etc.), a non dare nessuna argomentazione palusibile ai nostri dubbi e quesiti, scusa eh, ma leggendo te, non ho aggiunto una virgola a quello che già sapevo, anzi mi ha fatto ritornare a galla dei dubbi che già da tempo avevo scongiurato....ora, non offenderti, ma gli interlocutori, io in prima fila:

    Secondo i chiarimenti forniti da ENEA, rientrano in questo comma
    gli interventi sugli impianti diversi dall'impiego di generatori a
    condensazione, es. generatori di calore a legna.

    Guarda caso il modulo deve essere inviato proprio all'Enea.

    A tal fine i produttori si sono attivati per rilasciare la certificazione energetica necessaria.

    secondo te, che cosa capiscono da quanto sopra?



    mio parere? è un insieme scollegato di concetti...in ciascuno dei quali c'è tutto quanto ha riportato dotting....che dici?


    saluti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Luglio 2007, alle ore 11:20
    Quanto detto sopra non è certo "farina del mio sacco" (personale).
    Sono riferimenti precisi tratti dalle circolari e da richieste di "interpello" (scritto) all'Agenzia delle entrate e all'Enea.

    Chi ha dei dubbi, che non riesce a risolvere, non fa altro che fare ciò che abbiamo fatto noi, abbiamo contattato via email l'Agenzia e abbiamo ricevuto dopo due giorni il loro "parere" che conserviamo nel caso di contestazioni, abbiamo partecipato anche al convegno organizzato direttamente dall'Enea a Giugno e abbiamo avuto le informazioni che cercavamo (come ufficio).

    Chiunque abbia dei dubbi, chieda alla "fonte", avrà la risposta scritta che varrà più di tanti nostri pareri "personali" e avrà la certezza di non commettere errori.

    (la frase che ho scritto in grassetto sopra è parte di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, le circolari vengono scritte per essere lette dagli interessati)

  • mariro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Luglio 2007, alle ore 11:29
    Ok, questo "parere" lo avete qui divulgato? forse sono gnugna io, e se sbaglio perdona, ma non mi sembra di avere colto pareri particolari...
    ti ringrazio
    ciao

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Luglio 2007, alle ore 12:14
    Copio e incollo, non è farina del mio sacco, il forum è:
    Un posto dove scambiare e condividere nozioni e sentimenti che consentano la crescita di tutti coloro che vi partecipano.
    Uno chiede, uno o più a domanda rispondono, il primo richiede ecc. ecc. e tutti crescono e vissero felici e contenti.
    Almeno credo.
    Se in maniera sbrigativa ci si limita a dire leggi qua oppure fai una domanda scritta a questa organizzazione, non credo che si cresca molto.
    Ricordiamo che dietro questa organizzazione ci sono persone come noi, mio fratello lavora in Agenzia per esempio, non semidei o depositari della verità assoluta ed anche loro hanno le loro difficoltà ad interpretare le leggi e molte volte sbagliano.
    Alla mia domanda fatta in questo forum:
    viewtopic.php?t=12412&highlight=344
    ed in altri due, uno frequentato da ingegneri, non ha risposto nessuno.
    L'Agenzia delle Entrate ovvero mio fratello interpellato il 20 Marzo non ha ancora risposto, l'Enea interpellata con lettera raccomandata A.R. il 23 maggio non ha risposto.
    Dimenticavo i famosi esperti del Sole24ore ci stanno ancora pensando... dal 10 giugno.
    Non è così automatico come sembra.
    Capisco che l'argomento è rognoso e duro da interpretare, però ho almeno una decina di clienti che mi stanno alle costole ed io non me la sento di firmare un'asseverazione di cui rispondo civilmente e penalmente.
    Morale della storia, il comma 344 è una rogna, stiamo molto attenti a come interpretarlo.

  • giafab
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Luglio 2007, alle ore 08:19
    Sono perfettamente daccordo con dotting, rispettare il comma 344 è veramente difficile: già è complicato rispettare la tabella cui fa riferimento. Tanto per fare un esempio per l'edificio dove abito dovrei avere un FEP di 61,8 mentre a conti fatti mi trovo a 150. Per applicare il comma 344 dovrei arrivare a 61.8-20% = 49 cioè abbattimento e ricostruzione.
    E' vero che sia la circolare dell'agenzia delle entrate sia l'ENEA affermano che per realizzare interventi sulle coperture orizzontali non ancora detraibili a causa della maledetta tabella sbagliata ci si può rifare al comma 344 ma basta fare due conti e scoprire che anche se coibento il solaio con 8 cm di poliuretano (abbassando la trasmittanza termica a 0.28 W/mqK arriverò a un FEP di 120 ben lontano dal 49 necessario per la detrazione. La legge è chiara: il 20% in meno va calcolato rispetto alla tabella di riferimento e non rispetto al valore di partenza dell'edificio.
    saluti

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Luglio 2007, alle ore 08:32
    Finalmente una persona che ha fatto dei calcoli reali.
    Devi sapere che ci sono tanti "tecnici abilitati" che ritenevano fosse una passeggiata rispettare il comma 344, poi quando sono stati messi alle strette ed hanno verificato, sono letteralmente spariti dalle discussioni sui vari forum.

  • giafab
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Luglio 2007, alle ore 10:06
    Riassumendo credo sia corretto affermare che:

    1) il comma 344 si applica nei casi in cui già si è vicino ai valori di FEP della tabella di riferimento per cui risulta realmente possibile abbassarlo del 20% con interventi di qualsiasi tipo e natura.

    1) i commi 345-346-347 si applicano per interventi specifi che devono rispettare determinati parametri ma che prescindono dal valore finale di FEP ottenuto (che ovviamente sarà più basso ma non importa di quanto).

    Il legislatore ha ritenuto gli interventi relativi al comma 344 più costosi è ha posto un limite di detrazione più alto rispetto agli altri commi.

    E' ovvio che, prima di intraprendere qualsiasi azione, bisogna affidarsi a tecnici abilitati onesti, esperti e affidabili che facciano i dovuti calcoli.

    saluti

  • mariro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Luglio 2007, alle ore 12:01
    Dunque alla luce di tutto quanto riferito con dovizia, una domanda a condominiale:

    mi puoi spiegare, condominiale, perché hai buttato giù di getto l'invito a chiedere il 55% anzichè il 36 per l'acquisto di un termocamino?

    premetto, ai miei precedenti e illustri (senza ironia) interlocutori, che a me è tutto chiaro, vorrei solo capire il perché per condominiale le cose stanno in un altro modo....si dice che la curiosità è femmina....ma a parte le battute, condominiale è un consulente su questo forum....io mi preoccupo che i suggerimenti che vengono qui dati, siano dati a ragion veduta...
    grazie a tutti
    saluti

  • emmeti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 17:24
    Domanda extra: premetto che io faccio una demolizione con ricostruzione, con inizio a settembre.
    Ammesso e non concesso di poter usufruire di questo 55% famoso (cosa forse improponibile, iniziando i lavori a settembre, a meno che non rinnovino la legge anche per il 2008) come dimostro lo stato precedente (cioè quello della casa demolita) Con foto? Con una perizia datata a prima della demolizione? Che dati dovrei prendere prima di tirare giù tutto? L'architetto dice che alla fine la firma lui e di fare una documentazione fotografica. Ma di cosa? Per esempio attualmente ci sono infissi di metallo senza doppio vetro, una vecchia caldaia probabilmente a gasolio che non so bene a che epoca risalga che gestisce dei radiatori, manco uno straccio di coibentazine da nessuna partye, nè tetto nè pareti.

    Che mi consigliate?

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 17:45
    Riporto una frase che ho già scritto:

    Ricordo che contrariamente alla detrazione del 36% la responsabilità di firma nel 55% è del "tecnico abilitato", "che risponde civilmente e
    penalmente dell'asseverazione"(comma 348); non del proprietario.

    Nel tuo caso non ti devi preoccupare tu di fare foto o dettagliare la situazione esistente, ma il "tecnico abilitato" che con la prima asseverazione, dichiara, senza ombra di dubbio "la rispondenza dell?intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere
    compresa nell?ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell?articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni".

    Nel caso di demolizione con "fedele" ricostruzione io come "tecnico abilitato" farei un bel pò di foto, con il giornale dietro naturalmente.

  • emmeti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 20:46
    Uh! Al giornale non avevo pensato Grazie, ottima idea!
    Comunque le foto temo le dovrò fare io. Secondo te basterà o devo prendere anche misure etc?

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 22:09
    Dovrebbero bastare le foto, nell'ipotesi naturalmente che esista un progetto della casa da demolire e ricostruire depositato in Comune.
    Guarda che è molto probabile che gli incentivi del 55% sul risparmio energetico siano permanenti, un pò come è successo per quelli del 36%.

  • emmeti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 14 Luglio 2007, alle ore 10:32
    Grazie, Dotting! Per questo e per tutti i consigli che mi stai dando nei vari forum

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