Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla norma delle ristrutturazioni edilizie.
Con l?art 17 della Finanziaria del 2008, che riporto di seguito, viene rievocata la possibilità di ottenere un incentivo fiscale per chi acquista immobili facenti parte di fabbricati completamente ?rinnovati? da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
In questo caso, la detrazione dei costi relativi ai lavori di recupero eseguiti viene rideterminata nella misura del 25% del corrispettivo pagato per l?acquisto dell?unità immobiliare.
Le mie domande sono le seguenti:
La legge parla di interventi eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31/12/2010, ciò vuol dire che per i fabbricati la cui ristrutturazione è iniziata in anni precedenti non si ha diritto alla detrazione o è ancora valida l?interpretazione fornita dall?Agenzia delle Entrate con la circolare n° 9 del 30/01/2002 che disponeva: ?Il 25% su cui determinare la detrazione d?imposta deve essere calcolato sul prezzo di vendita dell?immobile, a prescindere dalla sua formazione. A nulla rileva la circostanza che i costi per il recupero siano stati sostenuti dall?impresa venditrice, in tutto o in parte, prima del 1° gennaio 2002, purchè comunque gli interventi siano stati realizzati (e i costi sostenuti) a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997.??
Oltre all?indicazione in fattura dell?importo della manodopera , dall?atto di compravendita si deve rilevare qualcosa? C?è qualche dicitura da inserire?
Dove posso trovare informazioni dettagliate in merito?
Grazie
ART. 17 Finanziaria 2008
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.