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2005-05-14 10:58:36

Ancora sulle agevolazioni del 36%


Lisatornaghi
login
07 Aprile 2005 ore 10:10 4

Scusate se sono ripetiva sull'argomento ma non mi sono chiari alcuni punti sulla retribuzione del 36% sulla ristrutturazione della casa.
A maggio stipulo l'atto di mutuo di una casa di circa 20 anni.
Devo rifare completamente il bagno con rispettivi sanitari, piastrelle e impianti.
Le mie domande sono:
- quando andrò a comprare i sanitari, l'IVA che mi verrà imposta dovrà essere del 10% o del 20%?
- è obbligatorio chiedere la DIA per il rifacimento del bagno o basta una comunicazione al Comune interessato?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.
Lisa
  • lady_galadriel_wood
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Maggio 2005, alle ore 08:40
    Sempre tardi ma magari può servire.

    Allora per rifare il bagno basta una DIA, almeno che tu non tocchi le finestre allora è il caso che senti il tuo tecnico comunale.

    L'IVA sui sanitari e materili è al 20%, l'IVA al 10% sulla manodopera e sull'incidenza della manodopera sui materiali.

    ciao ciao

  • mara-e-max
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Maggio 2005, alle ore 10:24
    ...scusate se mi intrometto ma l'iva sui sanitari è al 10%, mentre quella sulle materie prime, se acquistate da te direttamente, è al 20%.
    Per quanto riguarda la manodopera l'iva è sempre al 10%

  • lisatornaghi
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Maggio 2005, alle ore 14:16
    Non ci capisco più niente, ci sono posti che mi dicono che visto che è una ristrutturazione l'iva è del 10% altri (solo uno) il 20%.
    Ma poi non mi sembra che sia necessario una DIA se rifaccio il bagno visto che non demolisco niente.
    Grazie mille per la disponibilità di quelli che mi hanno risposto.

  • lady_galadriel_wood
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 14 Maggio 2005, alle ore 10:58
    Allora ha me risulta che solamente in un caso l'IVA è al 10% sui materiali ovvero :

    ... citazione ......
    Gli interventi ai quali è applicabile stabilmente l'aliquota IVA del 10% (sia per le prestazioni di servizi sia per le cessioni dei beni finiti occorrenti)

    Restauro e risanamento conservativo
    (art. 31 lett. c), L. 457/78)

    - Ripristino aspetto architettonico
    - Apertura finestre per areazione locali

    Ristrutturazione edilizia
    (art. 31 lett. d), L. 457/78)

    - Ampliamento delle superfici
    - Modifiche agli elementi strutturali

    L'aliquota ridotta si applica alla prestazione nel suo complesso, anche, quindi, alle forniture di materie prime e semilavorate e di altri beni necessari per i lavori, a condizione che:

    - non vengano forniti da soggetto diverso da quello che esegue la prestazione;
    - non siano acquistati direttamente dal committente dei lavori.

    Fanno eccezione i beni di "valore significativo", stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/99, che ha definito tali:

    - ascensori e montacarichi
    - infissi interni ed esterni
    - caldaie
    - videocitofoni
    - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
    - sanitari e rubinetteria da bagno
    - impianti di sicurezza

    Se l'intervento sull'immobile comprende anche la fornitura di tali beni (il cui valore secondo la legge assume "rilevanza" rispetto al valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni agevolabili), l'aliquota ridotta del 10% è soltanto più applicabile al valore:

    - della prestazione al netto del valore di tali beni;
    - dei beni fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore di tali beni.
    I
    l valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente, in quanto confluisce in quello della manodopera.

    Quando l'importo del materiali supera la manodopera si può applicare l'IVA al 10% sull'incidenza della manodopera sui materiali.
    Comunque per toglierti ogni dubbio basta: chimare l'Uffico delle Entrate di zona (Agenzia delle Entrate).

    Per quanto riguarda la DIA : la semplice comunicazione per manutenzione ordinaria è sparita con il Testo Unico e non si fa più, comunque senti il Tecnico Comunale dell'Urbanistica della tua città e senti cosa ti dice, ricorda che comunque dovrai allegare al modulo per il 36% qualcosa.

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