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2020-05-22 15:53:00

Ecobonus su ricostruzione tetto: quali spese detraibili al 65%?


Fabioottaviani
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28 Febbraio 2020 ore 21:55 8
Buongiorno,
mi accingo a ristrutturare casa rifacendo completamente il tetto.
Il nuovo tetto in legno isolato e ventilato mi permette di rientrare nell'ecobonus .
mi chiedevo cosa potessi portare in detrazione al 65% e cosa dovessi portare in detrazione al 50%:
ponteggi?
Manto in tegole portoghesi?
Smantellamento vecchio tetto?
Cordolo sismico?
Lattoneria?
Intonaco?
Ricostituzione di timpani in muratura portante?
Consolidamento del solaio (sotto tetto farò una mansarda ad uso ripostiglio con bagno).
Queste spese sono al 50% o al 65%?
Inoltre, le spese tecniche, pratiche e tasse comunali sono detraibili al 65%?
Grazie
  • pasquale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Marzo 2020, alle ore 11:21
    Sono detraibili al 65% tutte le opere strettamente necessrie o conseguenziali alla realizzazione del tetto ventilato. Quindi si va dallo svellimento del tetto esistente fino alla fornitura e posa del nuovo manto di tegole portoghesi. Le altre categorie di lavoro come i ponteggi, il cordolo in c.a., ecc. vanno nel bonus ristrutturazione nella misura del 50%. Nel Suo caso va tenuta una doppia contabilità lavori ed una distinta fatturazione. Per ulteruiori approfondimenti la invito a consultare la pagina del nostro portale al seguente link Detrazione 65 per isolamento pareti e tetto. Cordiali saluti.

  • fabioottaviani
    0
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 5 Marzo 2020, alle ore 12:08
    Sono detraibili al 65% tutte le opere strettamente necessrie o conseguenziali alla realizzazione del tetto ventilato. Quindi si va dallo svellimento del tetto esistente fino alla fornitura e posa del nuovo manto di tegole portoghesi. Le altre categorie di lavoro come i ponteggi, il cordolo in c.a., ecc. vanno nel bonus ristrutturazione nella misura del 50%. Nel Suo caso va tenuta una doppia contabilità lavori ed una distinta fatturazione. Per ulteruiori approfondimenti la invito a consultare la pagina del nostro portale al seguente link Detrazione 65 per isolamento pareti e tetto. Cordiali saluti.
    La ringrazio. Ho chiesto delucidazioni perché leggendo la guida dell'agenzia delle entrate mi sembrava che le opere come ponteggio lattoneria rientrasse al 65%.grazie ancora

  • rocco.maria.rm
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Aprile 2020, alle ore 13:14
    Si sa qualcosa riguardo alle possibili detrazioni del 100% per l'ecobonus a causa del covid?
    Ne parlavo come misura per limitare i danni del settore edile, come motore per farlo ripartire.
    Ho letto che se ne stava discutendo (fonte https://boscolosrl.com/)

  • pasquale
    0
    Ricerca discussioni per utente Rocco.maria.rm
    Martedì 7 Aprile 2020, alle ore 15:34
    Si sa qualcosa riguardo alle possibili detrazioni del 100% per l'ecobonus a causa del covid?
    Ne parlavo come misura per limitare i danni del settore edile, come motore per farlo ripartire.
    Ho letto che se ne stava discutendo (fonte https://boscolosrl.com/)
    Al momento nessuna conferma in tal senso. Cordiali saluti.

  • massimogiannini
    0
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Domenica 17 Maggio 2020, alle ore 15:46
    Sono detraibili al 65% tutte le opere strettamente necessrie o conseguenziali alla realizzazione del tetto ventilato. Quindi si va dallo svellimento del tetto esistente fino alla fornitura e posa del nuovo manto di tegole portoghesi. Le altre categorie di lavoro come i ponteggi, il cordolo in c.a., ecc. vanno nel bonus ristrutturazione nella misura del 50%. Nel Suo caso va tenuta una doppia contabilità lavori ed una distinta fatturazione. Per ulteruiori approfondimenti la invito a consultare la pagina del nostro portale al seguente link Detrazione 65 per isolamento pareti e tetto. Cordiali saluti.
    E ora sono tutte opere detraibili con ECOBONUS 110% , giusto ? Anche il ponteggio e la posa di una linea vita sono al 110% ?

  • pasquale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Maggio 2020, alle ore 10:57
    Il decreto Rilancio n. 34, pubblicato sulla G.U. il 19/05/2020, all'art. 119, comma 1, lettera C, a modifica del'art. 14 del dl 4/6/2013 n. 63, applica nella misura del 110% (in luogo del 65%) per le spese documentate a carico del contribuente solo nei seguenti casi:
    - lettera C) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione. La detrazione massima ammesa è di €. 30.000.
    Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti di cui al comma 1.
    Fermo restando che i sede di conversione in legge il decreto potrà subìre variazioni, anche sostanziali, allo stato le opere da Lei indicate nel post non rientrano in questo articolo, salvo l'adesione ad almeno uno degli interventi riportati in precedenza.
    Cordiali saluti.


  • massimogiannini
    0
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 21 Maggio 2020, alle ore 11:10
    Il decreto Rilancio n. 34, pubblicato sulla G.U. il 19/05/2020, all'art. 119, comma 1, lettera C, a modifica del'art. 14 del dl 4/6/2013 n. 63, applica nella misura del 110% (in luogo del 65%) per le spese documentate a carico del contribuente solo nei seguenti casi:
    - lettera C) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione. La detrazione massima ammesa è di €. 30.000.
    Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti di cui al comma 1.
    Fermo restando che i sede di conversione in legge il decreto potrà subìre variazioni, anche sostanziali, allo stato le opere da Lei indicate nel post non rientrano in questo articolo, salvo l'adesione ad almeno uno degli interventi riportati in precedenza.
    Cordiali saluti.
    Quali sono i limiti di spesa di "Tutti gli altri interventi diefficientamento energeticoprevisti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013" (art. 119 comma 2) ?. Mi par di capire dal testo che quindi si avrebbe 60.000 per il rifacimento e l'isolamento termico del tetto altri 90.000 per infissi/finestre schermature e portoni ingresso e/o caldaia a condesazione...

  • pasquale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Maggio 2020, alle ore 15:53
    La Guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornamento del mese di marzo 2019, a pag. 7, riporta la presente tabella con la tipologia d'intervento ammessa alla detrazione per il risparmio energetico con i relativi importi.


    Ecobonus su ricostruzione tetto: quali spese detraibili al 65%? 1 del commento di Pasquale

    Cordiali saluti.

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